Libro Quarto:
Delle obbligazioni
Titolo II: Dei contratti in generale
Capo I: Disposizioni preliminari
Art. 1321 Nozione
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322 Autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei
limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi
aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti
Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una
disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in
questo titolo.
Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si
osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi
contenuto patrimoniale (1334, 1414).
Capo II: Dei requisiti del contratto
Art. 1325 Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono:
l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
la causa (1343 e seguenti);
l'oggetto (1346 e seguenti);
la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di
nullità (1350 e seguenti).
Sezione I: Dell'accordo delle parti
Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o
in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o
secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia
immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata,
l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo
gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il
contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio
l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata
esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1328 Revoca della proposta e dell'accettazione
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione
prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a
indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione
del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza
del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329 Proposta irrevocabile
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo
tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta
incapacità (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo
che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1330 Morte o incapacità dell'imprenditore
La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore (2082)
nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore
muore o diviene incapace (1425) prima della conclusione del contratto,
salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2082 e seguente) o che
diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Art. 1331 Opzione
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria
dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la
dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli
effetti previsti dall'Art. 1329.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere
stabilito dal giudice (1183).
Art. 1332 Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le
modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia
stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a
tutti i contraenti originali.
Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni
solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della
parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla
natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è
concluso.
Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui
pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art. 1335 Presunzione di conoscenza
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione
diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in
cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere
stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Art. 1336 Offerta al pubblico
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del
contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che
risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in
forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto
notizia.
Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).
Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidità
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa
d'invalidità del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia
all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per
avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (1308).
Art. 1339 Inserzione automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da
norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679,
1815, 1932).
Art. 1340 Clausole d'uso
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che
non sono state volute dalle parti.
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono
efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del
contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l'ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere
dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a
carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla
facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale
nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione
del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod.
Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari,
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su
quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse,
anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo
precedente.
Sezione II: Della causa del contratto
Art. 1343 Causa illecita
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art. 1344 Contratto in frode alla legge
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il
mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Art. 1345 Motivo illecito
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo
esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (788, 14182).
Sezione III: Dell'oggetto del contratto
Art. 1346 Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o
determinabile (1418).
Art. 1347 Possibilità sopravvenuta dell'oggetto
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) è
valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima
dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Art. 1348 Cose future
La prestazione di cose future (820,1472, 2823) può essere dedotta in
contratto, salvi i particolari divieti della legge (179, 458, 771).
Art. 1349 Determinazione dell'oggetto
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a
un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero
arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la
determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la
determinazione è fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare
se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e
le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo (1421 e
seguenti).
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle
condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente
abbia riferimento.
Sezione IV: Della forma del contratto
Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata
(2702 e seguenti), sotto pena di nullità:
i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)
i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di
usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952
e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);
i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti
indicati dai numeri precedenti;
i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e
seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione
(1021 e seguenti);
gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove
anni (1571 e seguenti);
i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e
seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per
un tempo indeterminato;
gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie
(1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato
(1871);
gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali
immobiliari (2646);
le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie
relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209,
484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524,
1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603,
2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278,
328, 565, 852, 857).
Art. 1351 Contratto preliminare
Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella
stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).
Art. 1352 Forme convenzionali
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma
per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia
stata voluta per la validità di questo (2725).
Capo III: Della condizione nel contratto
Art. 1353 Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o
di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili
E nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una condizione,
sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico
o al buon costume (prel. 31).
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è
risolutiva, si ha come non apposta (634).
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del
contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni
dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'Art. 1419.
Art. 1355 Condizione meramente potestativa
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo
subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera
volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Art. 1356 Pendenza della condizione
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può
2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di
questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Art. 1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può
disporne in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di
disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione
sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in
pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare
integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).
Art. 1359 Avveramento della condizione
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa
imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di
essa.
Art. 1360 Retroattività della condizione
Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in
cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o
per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione
debbano essere riportati a un momento diverso (646).
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione
continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto
contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite (1465,
2655).
Art. 1361 Atti di amministrazione
L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di
amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione
stessa, spettava l'esercizio del diritto. Salvo diverse disposizioni di
legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in
cui la condizione si è avverata (646).
Capo IV: Dell'interpretazione del contratto
Art. 1362 Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro
comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre,
attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto
(1419).
Art. 1364 Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non
comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di
contrattare.
Art. 1365 Indicazioni esemplificative
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto,
non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione,
può estendersi lo stesso patto.
Art. 1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).
Art. 367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel
senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui
non ne avrebbero alcuno (1424).
Art. 1368 Pratiche generali interpretative
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente
nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le clausole
ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo
in cui è la sede dell'impresa.
Art. 1369 Espressioni con più sensi
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere
intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in
moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti
s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Art. 1371 Regole finali
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo
(1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso
nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel
senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se
è a titolo oneroso.
Capo V: Degli effetti del contratto
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 1372 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla
legge (1671, 2227). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che
nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art. 1373 Recesso unilaterale
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto,
tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un
principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere
esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti,
1671, 2227).
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il
recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
Art. 1374 Integrazione del contratto
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Art. 1375 Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366,
1460).
Art. 1376 Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di
una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto
reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il
diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle
parti legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti,
2644, 2684, 2808-2).
Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se
omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché,
per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o
misurate.
Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate
solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta
d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi di
cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro,
l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e
seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1379 Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le
parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo
(965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti
(1260).
Art. 1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un
diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento
spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello
che ha il titolo di data certa (2704) anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e
seguenti).
Art. 1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a
indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non
compie il fatto promesso.
Sezione II: Della clausola penale e della caparra
Art. 1382 Effetti della clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo
nell'adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto a una determinata
prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore
(1223).
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art. 1383 Divieto di cumulo
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la
penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Art. 1384 Riduzione della penale
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione
principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è
manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il
creditore aveva all'adempimento (1181, 1526-2, att. 163).
Art. 1385 Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà
all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di
altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere
restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può
recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la
parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il
doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione
o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del
danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
Art. 1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe
le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il
doppio di quella che ha ricevuta.
Capo VI: Della Rappresentanza
Art. 1387 Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360,
424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.
Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del
rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli (19), produce
direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Art. 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del
contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità
di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al
contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il
rappresentato (1471).
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è
necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.
Art. 1390 Vizi della volontà
Il contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se è viziata
la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi
predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era
viziata la volontà di questo.
Art. 1391 Stati soggettivi rilevanti
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o
d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del
rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal
rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello
stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art. 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per
il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396
e seguenti).
Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi
giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto
scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Art. 1394 Conflitto d'interessi
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col
rappresentato può essere annullato (1441 e seguenti) su domanda del
rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art. 1395 Contratto con se stesso
E' annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante
conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra
parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente
ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la
possibilità di conflitto d'interessi (1735).
L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).
Art. 1396 Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento
della conclusione del contratto (19, 2266).
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito
dall'interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le
hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397 Restituzione del documento della rappresentanza
Il rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale risultano i
suoi poteri, quando questi sono cessati.
Art. 1398 Rappresentanza senza potere
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o
eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno
che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa
nella validità del contratto (1338, 1890, 2822).
Art. 1399 Ratifica
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere
ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per
la conclusione di esso (1350, 2725).
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo
sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla
ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la
ratifica s'intende negata (1712).
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art. 1400 Speciali forme di rappresentanza
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali
sono regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
Capo VII: Del contratto per persona da nominare
Art. 1401 Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte può
riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve
acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto
stesso.
Art. 1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel
termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non
hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione
della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Art. 1403 Forme e pubblicità
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona
nominata non hanno effetto (2725) se non rivestono la stessa forma che le
parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di
pubblicità (2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere resa
pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di
procura o dell'accettazione della persona nominata.
Art. 1404 Effetti della dichiarazione di nomina
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona
nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto
con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Art. 1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine
stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti
tra i contraenti originari (1762).
Capo VIII: Della cessione del contratto
Art. 1406 Nozione
Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un
contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora
eseguite, purché l'altra parte vi consenta.
Art. 1407 Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se un
terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei
suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata (Cod. Proc. Civ.
137) o in cui essa l'ha accettata (1264).
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è
inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata (2009)
del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del
girante.
Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto
dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di
questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il
cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia (1218)
le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare
notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici
giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è
tenuto al risarcimento del danno (1223).
Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni
derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col
cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha
consentito alla sostituzione.
Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (1325, 1266).
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli
risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto
(1936, 1942, 1944 e seguenti).
Capo IX: Del contratto a favore di terzi
Art. 1411 Contratto a favore di terzi
E' valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo
stipulante vi abbia interesse (1174). Salvo patto contrario, il terzo
acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.
Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il
terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne
profittare (1920 e seguenti).
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di
profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che
diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del
contratto.
Art. 1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello
stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione
testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne
profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia
rinunciato per iscritto al potere di revoca (1921).
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se
questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato
revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art. 1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal
quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri
rapporti tra promittente e stipulante.
Capo X: Della simulazione
Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello
apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne
sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali
destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il
dichiarante e il destinatario (164).
Art. 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione (164) non può essere opposta né dalle parti contraenti, né
dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in
buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi
gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione (2652).
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando
essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).
Art. 1416 Rapporti con i creditori
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del
titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui
beni che furono oggetto del contratto simulato (2910 e seguenti).
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che
pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari
del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è
anteriore (2704) all'atto simulato.
Art. 1417 Prova della simulazione
La prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione è ammissibile
senza limiti (164), se la domanda e proposta da creditori o da terzi e,
qualora sia diretta a far valer l'illiceità del contratto dissimulato
(1343 e seguenti, 1354), anche se è proposta dalle parti (164).
Capo XI: Della nullità del contratto
Art. 1418 Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la
legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza
di uno dei requisiti indicati dall'Art. 1325, l'illiceità della causa
(1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'Art. 1345 e la
mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'Art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190,
226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente,
1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art. 1419 Nullità parziale
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole
importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non
lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita
dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto,
quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative
(1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Art. 1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono
dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il
vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo
che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
Art. 1421 Legittimazione all'azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da
chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Art. 1422 Imprescrittibilità dell'azione di nullità
L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione,
salvi gli effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della prescrizione
delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).
Art. 1423 Inammissibilità della convalida
Il contratto nullo non può essere convalidato (1444), se la legge non
dispone diversamente (799).
Art. 1424 Conversione del contratto nullo
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del
quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo
allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero
voluto se avessero conosciuto la nullità (1367).
Capo XII: Dell'annullabilità del contratto
Sezione I: Dell'incapacità
Art. 1425 Incapacità delle parti
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di
contrattare (1441 e seguenti). E' parimenti annullabile, quando ricorrono
le condizioni stabilite dall'Art. 428, il contratto stipulato da persona
incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).
Art. 1426 Raggiri usati dal minore
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la
sua minore età (2); ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere
maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.
Sezione II: Dei vizi del consenso
Art. 1427 Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti),
estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere
l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni
seguenti (122, 624).
Art. 1428 Rilevanza dell'errore
L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è
riconoscibile dall'altro contraente.
Art. 1429 Errore essenziale
L'errore è essenziale:
quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una
qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione
alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro
contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del
consenso (122);
quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o
principale del contratto (1969).
Art. 1430 Errore di calcolo
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a
rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato
determinante del consenso.
Art. 1431 Errore riconoscibile
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto,
alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una
persona di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.
Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato
La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se,
prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo
in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella
intendeva concludere.
Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in
cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata
inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato
incaricato (2706).
Art. 1434 Violenza
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da
un terzo.
Art. 1435 Caratteri della violenza
La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona
sensata è da farle temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto è
notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla
condizione delle persone.
Art. 1436 Violenza diretta contro terzi
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un
discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto
è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del
giudice.
Art. 1437 Timore riverenziale
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del
contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art. 1439 Dolo
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da
uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non
avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile
se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art. 1440 Dolo incidente
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto
è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni
diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (2056).
Sezione III: Dell'azione di annullamento
Art. 1441 Legittimazione
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui
interesse è stabilito dalla legge. L'incapacità del condannato (Cod. Pen.
32) in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque
vi ha interesse.
Art. 1442 Prescrizione
L'azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761,
775).
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità
legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui è cessata
la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato
d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore ha raggiunto la
maggiore età (2).
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del
contratto (428, 775, 1326) ).
. L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per
l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla
valere.
Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto è annullato per incapacità (1425) di uno dei contraenti,
questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non
nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).
Art. 1444 Convalida
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale
spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione
del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che
s'intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava
l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo
il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di
concludere validamente il contratto (1423,1451).
Art. 1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi
L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i
diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli
effetti della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25, 2377,
2652, 2824; att. 165).
Art. 1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall'Art. 1420 l'annullabilità che riguarda il
vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto,
salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze,
considerarsi essenziale.
Capo XIII: Della rescissione del contratto
Art. 1447 Contratto concluso in istato di pericolo
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni
inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), può essere
rescisso sulla domanda (2652) della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze,
assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella
dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una
parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte
danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che
la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo
del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori
(1934, 1970).
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761
e seguenti).
Art. 1449 Prescrizione
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del
contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma
dell'Art. 2947.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione
quando l'azione è prescritta.
Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla
offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad
equità.
Art. 1451 L'inammissibilità della convalida
Il contratto rescindibile non può essere convalidato.
Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
(1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione
(2652).
Capo XIV: Della risoluzione del contratto
Sezione I: Della risoluzione per inadempimento
Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non
adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato
promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi
l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione
l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 Diffida ad adempiere
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in
un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto
termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901).
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa
pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo
gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è
risoluto di diritto.
Art. 1455 Importanza dell'inadempimento
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha
scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e
seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).
Art. 1456 Clausola risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva
nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le
modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte
interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
risolutiva.
Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve
considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o
uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del
termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni (2964).
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è
stata espressamente pattuita la risoluzione.
Art. 1458 Effetti della risoluzione
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra
le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica,
riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni
già eseguite (1360).
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di risoluzione (2652; att. 165).
Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall'Art. 1420 l'inadempimento di una delle parti
non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la
prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
Art. 1460 Eccezione d'inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può
rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non
offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini
diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino
dalla natura del contratto (1565).
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle
circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).
Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui
dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da
porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo
che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).
Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre
eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha
effetto per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di annullabilità
(1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che
concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo,
se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).
Sezione II: Dell'impossibilità sopravvenuta
Art. 1463 Impossibilità totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (1256) non può
chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già
ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (2033 e
seguenti).
Art. 1464 Impossibilità parziale
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente
impossibile (1258), l'altra parte ha diritto a una corrispondente
riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal
contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento
parziale (1181).
Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata
ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento
della cosa per una causa imputabile all'alienante non libera l'acquirente
dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli
sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui
l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un
termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel
genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la
controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è
stata individuata (1378).
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il
trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossilità è
sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).
Art. 1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall'Art. 1420 impossibilità della prestazione
(1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto
alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le
circostanze, considerarsi essenziale.
Sezione III: Dell'eccessiva onerosità
Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione
differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente
onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del
contratto, con gli effetti stabiliti dall'Art. 1458 (att. 168).
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità
rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo
di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664,
1923).
Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un
contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa
può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione
nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Art. 1469 Contratto aleatorio
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori
per loro natura (1879) o per volontà delle parti (1448, 1472).
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