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Titolo IV: Del personale della navigazione

Capo I: Del personale marittimo

Art. 113
(Organizzazione e disciplina del personale marittimo)
All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.

Art. 114
(Distinzione del personale marittimo)
Il personale marittimo comprende:
a) la gente del mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.

Art. 115
(Categorie della gente del mare)
La gente del mare si divide in tre categorie:
1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

Art. 116
(Personale addetto ai servizi portuali)
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i piloti;
2) i lavoratori portuali;
3) i palombari in servizio locale;
4) gli ormeggiatori;
5) i barcaioli.
Il Ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, puÚ determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.

Art. 117
(Personale tecnico delle costruzioni navali)
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d'ascia e i calafati.

Art. 118
(Matricole e registri del personale marittimo)
La gente di mare Ë iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali, sono iscritti in registri.
Le matricole e i registri sono tenuti ddagli uffici indicati dal regolamento.

Art. 119
(Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri)
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i quarantacinque anni.
I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara.
Il Ministro per la marina mercantile puÚ consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; puÚ altresÏ consentire la immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano.
Il Ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puÚ disporre, quando le condizione del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Per l'iscrizione di minori di anni diciotto Ë necessario il consenso di chi esercita la patria podestà o la tutela.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art, 116, dal Ministro per le comunicazioni.
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare ai sensi del precedente comma Ë interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.

Art. 120
(Cancellazione dalle matricole e dai registri)
Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli artt. 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono la iscrizione nelle matricole;
f) cessazione dell'esercizio della navigazione.
La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'art. 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni Ë disciplinata dal regolamento.

Art. 121
(Reiscrizione nelle matricole e nei registri)
Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell'art. 119.
Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed F9 possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.
La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni Ë disciplinata dal regolamento.

Art. 122
(Documenti di lavoro del personale marittimo)
La gente di mare Ë munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione.
Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.

Art. 123
(Titoli professionali del personale marittimo)
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano superiore di lungo corso;
b) capitano di lungo corso;
c) aspirante capitano di lungo corso;
d) allievo capitano di lungo corso;
e) padrone marittimo;
f) marinaio autorizzato;
f) capo barca;
h) conduttore;
Per i servizi di macchina i titolo professionali sono:
a) capitano superiore di macchina;
b) capitano di macchina;
c) aspirante capitano di macchina;
d) allievo capitano di macchina;
e) meccanico navale;
f) fuochista autorizzato;
g) motorista abilitato;
h) marinaio motorista;
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
a) medico di bordo;
b) marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma del regolamento, e per i titoli di cui alterzo comma da leggi e regolamenti speciali.
Il regoalmento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresÏ i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.

Art. 124
(Rilascio dei documenti di abilitazione)
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a) e b) del primo e del secondo comma dell'articolo precedente Ë di competenza del direttore marittimo.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali Ë di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.

Art. 125
(Collocamento della gente di mare)
Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.

Art. 126
(Divieto di mediazione)
E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.
Qualsiasi compenso corrisposto per un'attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente puÚ essere ripetuto.

Art. 127
(Assunzione all'estero)
All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintendente l'autorità consolare.

Capo II. Del personale della navigazione interna

Art. 128
(Organizzazione e disciplina del personale)
All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all'esercizio della navigazione interna.

Art. 129
(Distinzione del personale)
Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.

Art. 130
(Categorie del personale navigante)
Il personale navigante si divide in tre categorie:
1) personale di comando e di bassa forza addetto al servizio di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto alla piccola navigazione.

Art. 131
(Personale addetto ai servizi dei porti)
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.
Il Ministro per le comunocazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico puÚ determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.

Art. 132
(Matricole, registri e documenti di lavoro del personale)
Il personale navigante Ë iscritto in matricole ed Ë muniti di un libretto di navigazione.
Il personale addetto ai servizi dei porti Ë iscritto in registri ed Ë munito di un libretto di ricognizione.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.
Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.

Art. 133
(Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri)
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.
I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini sino al terzo grado.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto Ë necessario il consenso di chi esercita la patria podestà o affini sino al terzo grado.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto Ë necessario il consenso di chi esercita la patria podestà o latutela.
Il Ministro per le comunicazioni puÚ consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 131, dal Ministro per le comunicazioni. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonchË la reiscrizione nei medesimi.

Art. 134
(Titoli professionali del personale)
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitao;
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a) macchinista;
b) motorista.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma, e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabilite dal regolamento.
Il Ministro per lecomunicazioni,in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, puÚ determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.
I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.

Art. 135
(Assunzione all'estero)
All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.