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Codice delle comunicazioni elettroniche
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con
il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un
operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per
la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra
l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che
può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non
fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonchè alle
risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale;
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti
sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti
fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai
sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai
servizi di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione
radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con
la stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di
apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o
sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della
televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra
applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le
risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura
di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed
i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a
tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica,
conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile
al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne
le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività
lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la
gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di
comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire
agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di
un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore.
I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti
che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità
di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di
un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che
deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio
di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o
nazionali applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni,
contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle
tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature
terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione
generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo
18, che comprendono l'Unione europea o un'importante parte di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione
nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono
utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto
terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi
di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di
reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a
tariffazione specifica;
u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di
comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato
ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui
abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete
è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere
correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di
comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature
terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete
presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente
nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete
telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e
altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati,
tra punti terminali di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata
installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali
radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le
reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione
di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto
della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione
elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o
supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi
compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai
programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di
comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal
titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a
pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione
di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che
forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono
inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al
pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed
internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più
numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione,
e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti
servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e
consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura
del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i
consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di
servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si
compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per
essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto
d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in
formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità
determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro
ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche,
offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica
secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di
diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra
forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un
insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per
assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di
radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al
quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico
accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono
includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di
utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico.
Art. 2 Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese
le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e
televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali
contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli
utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla
legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme
speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di
programmi sonori e televisivi.
Art. 3 Principi generali
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone
nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonchè il diritto di
iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel
settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di
preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le
disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e
della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica
e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati
personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni
regolamentari di attuazione.
Art. 4 Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di
comunicazione elettronica
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta
a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle
persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità
e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di
concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non
discriminazione e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice,
sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della
concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta
altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la
partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di
procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per
la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di
comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di
comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti
distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di
comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro
diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed
economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti
di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole
tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile,
innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di
comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso
come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione
dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di
adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede
comunitaria, nonchè dei piani e raccomandazioni approvati da organismi
internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.
Art. 5 Regioni ed Enti locali
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze
legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano
in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed
accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di
Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata "Conferenza Unificata"), le linee
generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle
necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della
Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito
di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di
acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del
settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela
della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali
di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione
stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento
comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei
soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli
operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma
dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate
nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine
di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di
imprese;
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per
la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche
localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione,
negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle
ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone
anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito
modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali
o geograficamente isolate.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla
normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi
indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non
discriminazione e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.
Art. 6 Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono
fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si
considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorchè ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2,
comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di
agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti
locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di
concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato
sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo
titolo V.
Capo II: FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL'AUTORITà
ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7 Ministero e Autorità
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n.
217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal
decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. L'Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le
competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da
leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal
decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. L'Autorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione, ed il
Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure
espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui
agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e
proporzionalità. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità,
sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui
rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
Art. 8 Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato
1. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni
necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni
elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a
rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che
le trasmettono.
2. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
Codice, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche
intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione
reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese
pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della
Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle
disposizioni stabilite dal Codice.
Art. 9 Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell'Autorità adottati
sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei giudizi di primo
grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile dalle parti al
Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sede in Roma; ai
giudizi si applica l'articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni.
Art. 10 Comunicazione di informazioni
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica
trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario,
necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di rispettiva
competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle
decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese devono
fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini
e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità.
Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono
proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la
richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su
richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per
assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto
all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni
fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di
un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro
Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove
ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro
derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta
contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce le informazioni,
la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorità di
altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o
ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite
da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa
deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorità di regolamentazione di
altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con la
normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e
l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la
riservatezza.
4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente
articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e
concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni
dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del
pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e
procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego
dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e
tempestivamente comunicata alle parti interessate.
Art. 11 Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli
12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare
provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante
sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare
le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non
inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate
della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata
in vigore del Codice, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini
ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti
contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale,
industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di
accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il
contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la
proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione,
ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale
e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini
ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorità.
Art. 12 Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui al
Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo
13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.
2. L'Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al
fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle
disposizioni delle direttive comunitarie recepite con il Codice; a tale
scopo l'Autorità si adopera al fine di pervenire ad un accordo preventivo
con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da
utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del
mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorità
intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18,
19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile,
fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento,
adeguatamente motivata, alla Commissione europea e alle Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorità non può adottare il
provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta
informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere adottata
per ulteriori due mesi e l'Autorità è tenuta a rivedere la proposta di
provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale
termine, quando:
a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento
differente da quelli di cui all'articolo 18;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia
individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di
mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 , 5 o 7 e influenzi gli scambi
tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una
barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità con il
diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo
13.
5. L'Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle
Autorità di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione
europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento
risultante e lo comunica alla Commissione europea.
6. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano
motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine
di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può
adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto
immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorità comunica
immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla
Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati
membri. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei
provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla
procedura di cui ai commi 3 e 4.
Art. 13 Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e
secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure
ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di
cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri
indicati nel Codice tengono in massima considerazione l'obiettivo di una
regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di
garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.
3. Il Ministero e l'Autorità contribuiscono nell'ambito delle loro
competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica e il
pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonchè delle risorse
e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo
beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della
concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di
infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi
di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le
disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel
documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle
radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti
di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di
comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione,
anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le
condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie
di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti
su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui
all'articolo 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità
dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese
che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati
membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo
sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del
Codice.
6. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono gli interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come
definito dal Capo IV del Titolo II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro
rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e
poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo
indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati
personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare
garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in
particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti
pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
7. Nell'ambito delle proprie attività il Ministero e l'Autorità applicano
le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
8. L'Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000,
attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi
dell'impatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorità deve recare l'analisi di cui
al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
Art. 14 Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione
elettronica
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di
comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 13. La predisposizione dei
piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a
cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati.
2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel
territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne
un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione spettro
radio n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in
materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle
frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati
ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base
commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri
operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le
modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei
diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25,
comma 8.
4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle
radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il
trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è
reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta
giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente,
il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino
il diniego.
5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata
in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre
all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel
caso in cui l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata
mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri
provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un
cambiamento dell'utilizzo di tali radiofrequenze.
Art. 15 Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il Ministero controlla l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di
numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che
a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano
assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altresì,
vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.
2. L'Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione e le procedure
di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività,
trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di
trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorità vigila affinchè
l'operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri
fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze
di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. L'Autorità pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue
successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da
motivi di sicurezza nazionale.
4. L'Autorità promuove l'armonizzazione delle risorse di numerazione
all'interno dell'Unione europea ove ciò sia necessario per sostenere lo
sviluppo dei servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinchè non vi siano utilizzi della numerazione non
coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono
disciplinate dal piano nazionale di numerazione.
6. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare interoperabilità
completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le
organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione,
assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica.
7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la
sua collaborazione all'Autorità.
Art. 16 Separazione strutturale
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in
Italia o all'estero anche a livello locale, non possono fornire reti o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non
attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 6, comma
2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui
fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi
di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50
milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico
non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio,
i rendiconti finanziari dell'impresa sono elaborati e presentati ad una
revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione
è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie.
TITOLO II: RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
Capo I: Disposizioni comuni
Art. 17 Imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato
1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 19,
quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi
delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato
se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione
equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da
consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai
concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di
una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le
Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la
valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro
normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,
di seguito denominate "le linee direttrici".
4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico,
si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente
connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire
che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato,
rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in
questione.
Art. 18 Procedura per la definizione dei mercati
1. L'Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche, di seguito denominate "le raccomandazioni", e le
linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi
del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della
struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di
definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorità
applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 19 Procedura per l'analisi del mercato
1. L'Autorità effettua, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione
le linee direttrici.
2. L'analisi è effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed
analisi già in possesso dell'Autorità elaborate conformemente alle
raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta
giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando l'Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68
e 69 a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o
alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base
all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia
effettivamente concorrenziale.
4. L'Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale,
non impone nè mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici
di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da
regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale
mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti
interessate con un congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato
rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'Autorità individua le
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente
all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati
obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o
modifica tali obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorità tiene conto degli
obiettivi e dei principi dell'attività di regolamentazione di cui
all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera
c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della
Commissione europea, l'Autorità effettua l'analisi di mercato
congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri
interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si
pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento,
alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma
3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la
procedura di cui agli articoli 11 e 12.
9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come
operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della
fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi
dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva
98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del
regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la
procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo.
Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini
del suddetto regolamento.
Art. 20 Normalizzazione
1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura
armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella
misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi
e migliorare la libertà di scelta degli utenti.
2. Fintantochè le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate
dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme
e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In
mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione
delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione
internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione
elettrotecnica internazionale (IEC).
Art. 21 Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in
materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autorità, sentito il
Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei
mezzi d'informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere
disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva,
indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un'API aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate
destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di
televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità
ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera b), l'Autorità,
sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere
disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro
adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai
fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i
servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
Art. 22 Procedure di armonizzazione
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono
in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea
concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni oggetto del
Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13.
Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una
raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie
decisioni.
Art. 23 Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi
di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal
Codice, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le
disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine
di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.
2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia
con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente
derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia,
conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità comunica
immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è
risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte
che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità
adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una
delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità persegue gli obiettivi
di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad
un'impresa dall'Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia
sono conformi alle disposizioni del Codice.
4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonchè pubblicata sul
Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità nel rispetto delle
norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle
parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la
possibilità di adire un organo giurisdizionale.
Art. 24 Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno
una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del
Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di
regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai
commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità
nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in
modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi
indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte
dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle
disposizioni del Codice.
3. L'Autorità, congiuntamente all'Autorità di regolamentazione dell'altro
Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia
con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente
derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia,
conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità e l'Autorità
di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle
parti la decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro
quattro mesi da tale comunicazione, e se non è stato adito un organo
giurisdizionale, l'Autorità coordina i propri sforzi con l'Autorità di
regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della
controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di
adire un organo giurisdizionale.
Capo II: Autorizzazioni
Art. 25 Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica
1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica
è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel
presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime
particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate
da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità
pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della
protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle
vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o
imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo
Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente
Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti
salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di
uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale,
che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla
persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona
giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica,
unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al
Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi
di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale
e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio
attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9.
L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere
dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle
disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di
autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di
comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve
essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel
caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono
rinnovabili. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui
al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di
cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire
con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre
dell'ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero
nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri
oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione
della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il
proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa
cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per
una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione
ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero
stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Art. 26 Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti
dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in
conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorchè tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di
comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il
diritto di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di
un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle
condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che
rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio
nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo
IV del presente Titolo.
Art. 27 Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di interferenze
dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, l'uso delle frequenze radio non è subordinato
alla concessione di diritti individuali di uso.
2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla
concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva
dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa
stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e
dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni
impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica
in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 28, 29 e
33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso
efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute nel
Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono
rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non
eccedente la durata dell'autorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa
vigente in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze radio ai
fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti di uso
sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non
discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel concedere
i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore
degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14.
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può
essere limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso
efficiente delle frequenze stesse in conformità all'articolo 29 e
all'articolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione
di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le
disposizioni dell'articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia
di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre
settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del
piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle
frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto
previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in
specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle
posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il
Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad
integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle
integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci
giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle
frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora l'Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate
ai sensi dell'articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe
attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante
procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere
comunicate e pubblicate entro cinque settimane.
Art. 28 Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso
delle frequenze radio e dei numeri
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei
numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle
condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n.
1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla
rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non
discriminatorie. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla
condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di
comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45,
66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio
universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente
Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli
obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza
nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione
degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate
nella parte A dell'allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono
imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il
Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti
B e C dell'allegato n. 1.
Art. 29 Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per
le frequenze radio
1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di
uso da concedere per le frequenze radio, l'Autorità:
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli
utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli
investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del
principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui
agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i
consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente
all'articolo 11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero
limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole
richiesta degli operatori interessati.
2. L'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti
individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il
Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali
di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per
la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a
procedure stabilite dall'Autorità. Tali criteri di selezione devono tenere
in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o
comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, proroga il periodo
massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura
necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli,
pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in
ogni caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità
di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di
coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso
delle frequenze radio in conformità all'articolo 14.
7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di
particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro
delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri
incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto
attiene al bando ed al disciplinare di gara.
Art. 30 Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni
e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui
assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi
internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di
uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità stabilite da
tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di
selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali
relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono
essere prescritte altre condizioni, nè criteri o procedure supplementari
che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione
dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.
Art. 31 Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di
installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare
l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare
l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei
confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di
una settimana una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha
presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando
le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di
comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata
a richiedere tali diritti.
Art. 32 Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione
elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei
diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in
conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni
necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni
dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all'Autorità le
informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici
di cui all'articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa di una o
più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di
uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di
cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell'infrazione accertata è
notificata all'impresa, con l'intimazione di porre fine all'infrazione,
ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l'invito a
presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere
abbreviato in ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua
gravità. L'impresa può chiedere il differimento del termine indicato,
motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio
all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il
Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo
stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare
l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative
motivazioni sono notificate all'impresa entro una settimana dalla loro
adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve
rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative
ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2,
e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del
presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire
a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di
comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e
l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2,
abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione
generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la
sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da
ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di
reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o
utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare
misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di
adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la
possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune.
Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive
competenze, confermano le misure provvisorie.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi
del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.
Art. 33 Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di
uso o dell'imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28,
comma 2, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di
fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente
giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle
condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della
condizione 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi
indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate
all'allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di
propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorità nell'ambito delle
rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque
motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei
diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei
servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all'Autorità di effettuare un'analisi del mercato ai
sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del
comma 1 può essere richiesta prima dell'inizio dell'attività, nè come
condizione necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o l'Autorità, nell'ambito delle rispettive
competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli
stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono
farne.
Art. 34 Diritti amministrativi
1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle
imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale
o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che
coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la
gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione
generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di
armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di
sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di
mercato, nonchè di preparazione e di applicazione del diritto derivato e
delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di
accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle
singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi
i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata
nell'allegato n. 10.
Art. 35 Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di
installare infrastrutture
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o
dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura
prevista dall'allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per
l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di
comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati
allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui
all'articolo 13.
Art. 36 Modifica dei diritti e degli obblighi
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni
generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle
infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente
giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l'intenzione
di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i
consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per
esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi
eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della
scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche
sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo
indennizzo.
Art. 37 Pubblicazione delle informazioni
1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione
di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle
autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei
casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui
Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti e sono
debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di
accedervi facilmente.
Art. 38 Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in
materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad
essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo
quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice.
2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una
limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle
autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l'Autorità, può
prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla data
di entrata in vigore del Codice, a condizione di non ledere i diritti di cui
godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero
informa la Commissione europea della concessione di tale proroga,
indicandone le ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per
l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica,
precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive
difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a
un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi
secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in
vigore del Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione europea la
richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il
periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni
preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Art. 39 Sperimentazione
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di
legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione
sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di
reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione
preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione
della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona
giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione
elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato n. 12.
L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere
dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero,
entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti
e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli
interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della
rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività nè in relazione al tipo di rete o
servizio, nè in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio
disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica,
l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle
frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non
superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della
stessa;
c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la
tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può
superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;
d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono
alla sperimentazione;
e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e
l'eventuale sua qualità ridotta;
f) l'obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al
termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di
uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due
settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati
per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro
quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi
specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra
indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono
sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al
Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato
ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia
alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al
comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni
d'anticipo rispetto alla scadenza.
Capo III: ACCESSO ED INTERCONNESSIONE
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 40 Quadro di riferimento generale per
l'accesso e l'interconnessione
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni
tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione.
L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o
l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di
un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o
non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici
provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle
imprese accordi di interconnessione e di accesso.
Art. 41 Diritti ed obblighi degli operatori
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se
richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso
tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in
tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione
ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi
imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire
servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire
servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete
che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato
panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.
3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un
altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia
di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente
per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza
gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le
informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad
altre unità organizzative, ad altre società consociate o partner
commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio
concorrenziale.
Art. 42 Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di
interconnessione
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorità
incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e
interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da
promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare il
massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli
operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi
dell'articolo 45, l'Autorità può imporre:
a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali,
compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo
di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a
garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi
già resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui
all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti
finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato
n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi
dell'articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire il
funzionamento normale della rete, l'Autorità può stabilire le condizioni
tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi
o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le
condizioni che si riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche
sono conformi all'articolo 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono
obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati
conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l'Autorità può intervenire in materia di accesso e
interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di
accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In
questi casi l'Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del
presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Sezione II: Obblighi degli operatori e procedure
di riesame del mercato
Art. 43 Sistemi di accesso condizionato ed altre
risorse
1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali
trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere
dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità può
riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo
attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni
dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le
condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorità
verifica che una o più operatori di servizi di accesso condizionato non
dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente,
può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla
procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati
da tale modifica o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a
canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti
interessate con un congruo preavviso.
Art. 44 Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di
interconnessione
1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia
di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti
o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in
vigore fintantochè tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia
stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data
conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente
ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19, l'Autorità
effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o
revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli
obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
Art. 45 Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma
dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un
significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone,
in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47,
48, 49 e 50.
2. L'Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e
50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1,
fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte
B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1,
gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e
comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela
della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle
cui è riconosciuto un significativo potere di mercato;
c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli
operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di
accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47,
48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una
decisione che autorizza o vieta l'adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla
natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati
alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa
consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorità notifica alla
Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare
gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle
procedure stabilite dall' articolo 12.
Art. 46 Obbligo di trasparenza
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di
trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo
agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali
informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche
della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi.
2. In particolare, l'Autorità può esigere che, quando un operatore è
assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47
pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per
garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai
fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte
suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata
dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con provvedimento
motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione
degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di
dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui
all'articolo 49 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia
elicoidale metallica, l'Autorità provvede alla pubblicazione di un'offerta
di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.
Art. 47 Obbligo di non discriminazione
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di non
discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che
l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei
confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che
esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un
livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o
per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner
commerciali.
Art. 48 Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica,
l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a
particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In
particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a
rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei
trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo
di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare
sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può specificare i formati e la
metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza
degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può
richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati
relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare tali
informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel
rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza
delle informazioni commerciali.
Art. 49 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre agli operatori di
accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di
determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora
verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e
condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo
sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero
contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può essere
imposto, tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse
di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinchè terze
parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad
altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei
servizi di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi
condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità
dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti
intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi
software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza
nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. L'Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di
equità, ragionevolezza, tempestività.
3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e
soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli
obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorità tiene conto, in
particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di
risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto
conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della
capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei
rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
Art. 50 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di
accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e
controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai
costi, nonchè l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei
costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva
concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi
ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza
finale. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore
e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume
congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo
sviluppo di reti e servizi innovativi.
2. L'Autorità provvede affinchè tutti i meccanismi di recupero dei costi o
metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere
l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i
consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi
applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai
costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi,
maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per
determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può
approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella
usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi
pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L'Autorità provvede affinchè, qualora sia imposto un sistema di
contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia
pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali
di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema
di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle
parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.
è pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I
costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi
dall'articolo 34.
Art. 51 Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
1. L'Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle
imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio
specifico e i mercati geografici interessati. L'Autorità provvede inoltre a
pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma
atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a
meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di
segreti aziendali.
2. L'Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le
informazioni pubblicate.
Art. 52 Notificazione
1. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco degli operatori
che ritiene dispongano di significativo potere di mercato ai fini del
presente Capo, nonchè gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi
modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi
modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni del presente Capo è
notificata senza indugio alla Commissione europea.
Capo IV: SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI
UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sezione I: Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura
sociale
Art. 53 Disponibilità del servizio universale
1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi
a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo
stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi. Il
Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la
fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei
principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità. L'Autorità limita le distorsioni del mercato, in
particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che
divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo
l'interesse pubblico.
Art. 54 Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla
rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai
servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è
soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila
sull'applicazione del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere
chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e
trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle
Raccomandazioni dell'UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace
accesso ad Internet.
Art. 55 Elenco abbonati e servizi di consultazione
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli
utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in
una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità
e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in
termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla data di
entrata in vigore del Codice, e fintantochè il Ministero non riscontri il
venir meno di tali condizioni, al servizio di consultazione degli elenchi di
cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di fornitura del
servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette
condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in
materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi
telefonici accessibili al pubblico.
5. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al
comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e
nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge
23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi
dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di
comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in
materia di portabilità del numero di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica,
al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di
tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato
della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell'attivazione
del servizio. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di
giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati
del Ministero dell'interno.
Art. 56 Telefoni pubblici a pagamento
1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, le
imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare
le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura
geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti
disabili, nonchè di qualità del servizio. Il Ministero vigila
sull'applicazione delle disposizioni del presente comma.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo
83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma 1 o
servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non
possono essere prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1.
3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il
numero di emergenza unico europeo '112' o altri numeri di emergenza
nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun
mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente
comma.
Art. 57 Misure speciali destinate agli utenti disabili
1. L'Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che
gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo
accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i
servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente
a quello degli altri utenti finali.
2. L'Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti
finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi
che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
Art. 58 Designazione delle imprese
1. L'Autorità può designare una o più imprese perchè garantiscano la
fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56,
57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l'intero territorio nazionale. L'Autorità
può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi
elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del
territorio nazionale.
2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in
tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l'Autorità applica un
sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non
discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di
designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo
criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli
obblighi che ne derivano conformemente all'articolo 62.
3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia
continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale
definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio
nazionale.
Art. 59 Accessibilità delle tariffe
1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al
dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57, sono
soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese
designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei
consumatori.
2. L'Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi
dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie
diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare
per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali
particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici
accessibili al pubblico.
3. L'Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette agli
obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni,
comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di
rispettare limiti tariffari.
4. L'Autorità provvede affinchè, quando un'impresa designata è tenuta a
proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le
perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le
condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel
rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorità può esigere la
modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.
Art. 60 Controllo delle spese
1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le
prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli
54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di
fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni
o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il
servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54,
55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui
all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e
controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del
servizio.
3. L'Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può
disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente
disponibili, non si dà luogo all'imposizione degli obblighi di fornitura
ivi prescritti.
Art. 61 Qualità del servizio fornito dalle imprese designate
1. L'Autorità provvede affinchè tutte le imprese designate soggette agli
obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino
informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura
del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio,
sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le
informazioni pubblicate sono comunicate anche all'Autorità.
2. L'Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri
idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare
l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali
disabili e ai consumatori disabili. L'Autorità provvede affinchè le
informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti parametri
siano anch'esse pubblicate e messe a sua disposizione.
3. L'Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e
modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli
utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete,
comparabili e di facile impiego.
4. L'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad
obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'articolo 54. Nel
fissare tali obiettivi, l'Autorità tiene conto del parere dei soggetti
interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo
83.
5. L'Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte
delle imprese designate.
6. L'Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi
qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del
presente Titolo. L'Autorità può esigere una verifica indipendente o una
valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa
interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei
dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio
universale.
Art. 62 Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale
1. Qualora l'Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale di
cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato per le
imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei costi
netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorità può:
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti
dell'obbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi
commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio
universale, in base alle modalità stabilite nell'allegato n. 11;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale
individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo
58, comma 2.
2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo
netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a),
sono sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti
interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. I
risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a
disposizione del pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità.
I costi derivanti dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel
fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio
universale, istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11.
Art. 63 Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62,
l'Autorità riscontri che un'impresa designata è soggetta ad un onere
ingiustificato, previa richiesta dell'impresa stessa, ripartisce il costo
netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e
servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il
finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale,
istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11.
2. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui
agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all'articolo 62. Le
disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 11,
possono essere modificate, all'occorrenza, con provvedimento dell'Autorità,
sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di
trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e
proporzionalità, in conformità all'articolo 2, commi 5, 6 e 7,
dell'allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorità, tenuto conto delle condizioni
di concorrenzialità del mercato, può valutare l'opportunità di introdurre
un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che
non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti
nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria.
4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli
obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per
ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non
forniscono servizi nel territorio nazionale.
Art. 64 Trasparenza
1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli
obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i principi di
ripartizione dei costi di cui all'articolo 63 ed il sistema applicato.
2. L'Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla
riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli
obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i
contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi
commerciali di cui abbiano beneficiato l'impresa o le imprese designate per
la prestazione del servizio universale.
Art. 65 Riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio
universale
1. Il Ministero, sentita l'Autorità, procede periodicamente al riesame
dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al
presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della
Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale
in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali
servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui all'articolo
58. Il riesame è effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di
entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni.
Sezione II: Controlli sugli obblighi delle
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati
specifici
Art. 66 Verifica e riesame degli obblighi
1. Fintantochè non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai
sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi
preesistenti relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per
l'uso della rete telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
2. L'Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all'articolo 19,
provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere,
modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le
misure adottate sono soggette alla procedura di cui all'articolo 12. Fino
all'effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni
adottate dall'Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base
della normativa previgente.
Art. 67 Controlli normativi sui servizi al dettaglio
1. L'Autorità, qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma
dell'articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al dettaglio
identificato conformemente all'articolo 18 non è effettivamente
concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo
III del presente Titolo o dall'articolo 69 non portino al conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle
imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere
di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione
della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce
degli obiettivi di cui all'articolo 13. Tali obblighi possono includere
prescrizioni affinchè le imprese identificate non applichino prezzi
eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato nè limitino la
concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente
determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti.
Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla
selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare
l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico,
l'Autorità, nell'esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi,
può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i
prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le
proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.
3. L'Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni
in merito alle modalità di controllo sui servizi al dettaglio e, se del
caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.
4. L'Autorità provvede affinchè ogni impresa, soggetta a regolamentazione
delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio,
applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L'Autorità
può specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La
conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un
organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche
competenze, incaricato dall'Autorità. L'Autorità provvede affinchè ogni
anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.
5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l'Autorità non
applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati
geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l'esistenza di
una concorrenza effettiva, anche mediante l'analisi dinamica di cui
all'articolo 19, comma 5.
Art. 68 Controlli sull'insieme minimo di linee affittate
1. L'Autorità qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a norma
dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di parte
o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è
effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi significativo
potere di mercato in tale mercato nella totalità o in parte del territorio
nazionale, in conformità all'articolo 17. L'Autorità impone a dette
imprese obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee
affittate, come indicato nell'elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee di cui all'articolo 20, nonchè le
condizioni indicate nell'allegato n. 8 per detta fornitura in relazione a
tali specifici mercati delle linee affittate.
2. L'Autorità, qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a norma
dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la fornitura
dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale,
revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale specifico mercato.
3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche
armonizzate, nonchè le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee nell'ambito dell'elenco di norme di cui
all'articolo 20.
Art. 69 Selezione del vettore e preselezione del vettore
1. L'Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo
potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica
pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell'articolo
66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di
qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al
pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare
la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione
del vettore.
2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni in
altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di
analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate conformemente
all'articolo 49.
3. L'Autorità provvede affinchè i prezzi dell'accesso e
dell'interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano
orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non
disincentivino il ricorso a tali possibilità.
Sezione III: Diritti degli utenti finali
Art. 70 Contratti
1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la
connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di
stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il
contratto indica almeno:
a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo
necessario per l'allacciamento iniziale;
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonchè le modalità secondo le
quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le
tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei
servizi e del contratto;
f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora
non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal
contratto;
g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle
controversie ai sensi dell'articolo 84.
2. L'Autorità vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al
comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinchè
sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.
3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di
comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso
alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate nel
comma 1. L'Autorità può estendere tale obbligo affinchè sussista anche
nei confronti di altri utenti finali.
4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali,
all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni
contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non
inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel
contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora
non accettino le nuove condizioni.
5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il
servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o
l'ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade
dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra
responsabilità prevista dalle leggi vigenti.
6. Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia
di tutela dei consumatori.
Art. 71 Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. L'Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito
ai prezzi e alle tariffe, nonchè alle condizioni generali vigenti in
materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico,
siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente
alle disposizioni dell'allegato n. 5.
2. L'Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli
utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il
costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.
Art. 72 Qualità del servizio
1. L'Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo
83, può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti
finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei
servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità
prima della pubblicazione.
2. L'Autorità precisa, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da
misurare, nonchè il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione,
per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni
complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i
parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.
Art. 73 Integrità della rete
1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l'integrità
della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti
gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturali, la
disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici
pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici
accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare tutte le misure
necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
Art. 74 Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di
consumo
1. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di
televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui all'allegato
n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie
per garantirla.
Art. 75 Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi
1. L'Autorità provvede affinchè sia rispettato il diritto degli abbonati
ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli
elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a).
2. L'Autorità provvede affinchè le imprese che assegnano numeri agli
abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili
le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi
di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive,
orientate ai costi e non discriminatorie.
3. L'Autorità provvede affinchè sia rispettato il diritto degli utenti
finali collegati alla rete telefonica pubblica all'accesso ai servizi di
assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma
dell'articolo 55, comma 1, lettera b).
4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere
direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui
all'articolo 55.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia
di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle
comunicazioni.
Art. 76 Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
1. Il Ministero provvede affinchè, oltre ad altri eventuali numeri di
emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti
finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli
utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i
servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112'. Le
chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata
risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei
servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità
tecnologiche delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità in
merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall'Autorità nel
piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono
confermati i numeri di emergenza stabiliti dall'Autorità con la
deliberazione 9/03/CIR.
2. Il Ministero provvede affinchè, per ogni chiamata al numero di emergenza
unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche
mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e
di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le
informazioni relative all'ubicazione del chiamante.
3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in
merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112'.
Art. 77 Prefissi telefonici internazionali
1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorità
può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle
chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della
frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici
accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente
informati dell'esistenza di tali disposizioni.
2. L'Autorità provvede affinchè gli operatori esercenti reti telefoniche
pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di
numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare
il costo dell'inoltro della chiamata sulla loro rete.
Art. 78 Numeri non geografici
1. L'Autorità provvede affinchè gli utenti finali di altri Stati membri
abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente
fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale,
salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di
limitare l'accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.
Art. 79 Fornitura di prestazioni supplementari
1. L'Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche
pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni
elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico
e praticabile su quello economico.
2. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o
in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle
parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorità può imporre alle imprese
gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato n.
4, parte A, lettera e), come requisiti generali.
Art. 80 Portabilità del numero
1. L'Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne
facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri,
indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che
forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
3. L'Autorità provvede affinchè i prezzi dell'interconnessione correlata
alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri
diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta
di tali prestazioni.
4. L'Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del
numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo
tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
Art. 81 0bblighi di trasmissione
1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi
radiofonici e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di legge in
materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Sezione IV: Disposizioni finali in materia di
servizio universale e di diritti degli utenti
Art. 82 Servizi obbligatori supplementari
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza
Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari
rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti
dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere
prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda
la partecipazione di specifiche imprese.
Art. 83 Consultazione dei soggetti interessati
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso
meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali e dei
consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende
manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti
finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto
significativo sul mercato.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e
dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a
punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di
servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando,
fra l'altro, codici di condotta, nonchè norme di funzionamento e
controllandone l'applicazione.
Art. 84 Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31
luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici
e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i
consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al
presente Capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle
stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di
indennizzo.
2. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni
strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e
conseguente invarianza di spesa, a un adeguato livello territoriale, di
uffici e di servizi on-line per l'accettazione di reclami, incaricati di
facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di
composizione delle controversie.
3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorità
si coordina con le altre Autorità di regolamentazione interessate per
pervenire alla risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione
giudiziale delle controversie e, fino all'attuazione di quanto previsto dai
commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle
controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 85 Notifica alla Commissione europea
1. L'Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad
aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l'elenco delle
imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui
all'articolo 58, comma 1.
2. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco delle imprese che
dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni
della Sezione II del presente Capo, nonchè gli obblighi ad esse prescritti
conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente
un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese
interessate ai sensi delle disposizioni del presente Capo è notificato
senza indugio alla Commissione europea.
Capo V: Disposizioni relative a reti ed impianti
Art. 86 Infrastrutture di comunicazione
elettronica e diritti di passaggio
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza
indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti,
pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89,
nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare
infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di
esse, a un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un
operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da
quelle fornite al pubblico.
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali
e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e
condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli
articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa
vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonchè le
disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre
1976, n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione
elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5
maggio 1989, n. 160, ed al Codice della navigazione.
6. L'Autorità vigila affinchè, laddove le amministrazioni dello Stato, le
Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia
un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla
concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla
proprietà o al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di
attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso
pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati
territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato,
sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati
alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al
Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero
può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le
comunicazioni trasmessegli.
Art. 87 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base
per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale
terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed
alla protezione civile, nonchè per reti radio a larga banda
punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene
autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui
al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati.
Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13,
realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e
destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti
elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di
pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate
congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con
tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore
ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente
la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti
locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta
integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato
dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale
prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali
interessati, nonchè dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito
della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente
articolo, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di
emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro
novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato
un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più
brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio
espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Art. 88 Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di
scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti
a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti
locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13,
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle
aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica o integrazione della documentazione prodotta.
Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato,
una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le
disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla
effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonchè la concessione del
suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle
infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il
tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un
provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di
attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza
inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di
autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene
presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una
conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di
maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche
su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi
entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a
maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza
delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela
della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è
rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità
è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero
concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le
infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di
interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi
relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta
pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle
attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente
all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3,
per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico
consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche
funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni
eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato
l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.
Art. 89 Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il
diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private
ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in
materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione
di cui al presente Capo, l'Autorità anche mediante l'adozione di specifici
regolamenti incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali
infrastrutture o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n.
166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non
dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela
dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla
realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorità
può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o
proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce
una rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure volte a
facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di
pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì i
criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o
delle proprietà.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli
operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in
formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire
il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinchè sia
agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione
dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI.
L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un
presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di
presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli
operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei
cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che
ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune
degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente
pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base
al criterio della priorità delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure
stabilite all'articolo 88.
Art. 90 Pubblica utilità - Espropriazione
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero
esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la
funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie
di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità
con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di
pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla
realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può
esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita
dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i
tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di
vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali
competenti.
Art. 91 Limitazioni legali della proprietà
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo
90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza
il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o
private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre
aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne,
di sostegni, nonchè al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro
impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le
richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in
guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua
proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la
necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione
degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta
alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio
per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla
installazione delle infrastrutture.
Art. 92 Servitù
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al
passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere
considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area
soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed
anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n.
166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità
competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni
da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo
dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le
condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai
sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso
ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo
da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al
fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque
innovazione, ancorchè essa importi la rimozione od il diverso collocamento
degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità,
salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel
provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù
impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è
tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per
l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via
esclusiva al giudice amministrativo.
Art. 93 Divieto di imporre altri oneri
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non
possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle
spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e
di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti
dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere
imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in
conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di
cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni
ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e),
del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese
di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 94 Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di
proprietà dei concessionari
1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il
percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del
concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il
Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio
competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in
merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base
all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si
impone ed al contenuto della servitù.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della
servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del
pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle
parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere
preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario
dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da
corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere
all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per
esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare
i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al
proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione
particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti
sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di
forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie
spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla
nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a
mettere a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui
agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si
applicano le norme di cui al presente Capo.
Art. 95 Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque
uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul
relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del
Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e
distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'ispettorato del
Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di
classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968,
n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con
linee di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo
113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano
interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi
del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre
sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di
energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il
preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza
e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative
spese sono a carico dell'esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può
essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia
stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere
delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano
interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla
osta è rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per
territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e
cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme
generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del
Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto
applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di
comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente
approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di
comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette
autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad
eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di
chi le rende necessarie.
Capo VI: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 96 Prestazioni obbligatorie
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di
intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità
giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi e i modi sono
concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio di
cui al comma 2.
2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono
individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le
modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi
specifici, nonchè il ristoro dei costi sostenuti. La determinazione dei
suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti
dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il repertorio è approvato
con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri
della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al
comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi
il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori
hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo
scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni
stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa
ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di
essi.
Art. 97 Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai
servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi
inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del
Codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi
o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere
ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in
via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La
violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
Art. 98 Sanzioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica
o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la
relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non
costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00
ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da
uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo
abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è
tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti
amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e
35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un
periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e
fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il
trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto
abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due
volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica
o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in
difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il
Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad
euro 58.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che non
provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità,
gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità,
nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti
concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero,
si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del Codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai
sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l'inottemperanza riguarda
provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle
disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al
quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato
pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli
34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione è di
particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio,
il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e previa
contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo
non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli
eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità,
rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e
non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del
presente Titolo, nonchè nell'articolo 80 il Ministero o l'Autorità,
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui
all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la violazione degli anzidetti
obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un
quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un
periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale.
In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A
dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione
generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8
dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo
il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61,
70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.800,00 ad euro 58.000,00.
17. Restano ferme per le materie non disciplinate dal Codice le sanzioni di
cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n.
249.
TITOLO III: RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 99 Installazione ed esercizio di reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di
comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'articolo
3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali
limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari
amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le
imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela
dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti
alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o
imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo
Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente
Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di
comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto
al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa
dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona
giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato.
La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il soggetto
interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere
dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre
sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del
caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte
salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di
frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonchè la
installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione
elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso
proprietario, possessore o detentore purchè contigui, ovvero nell'ambito
dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con
altra comune, purchè non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad
uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso
proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se
separati, purchè collegati da opere permanenti di uso esclusivo del
proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
Art. 100 Impianti di amministrazioni dello Stato
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse
esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti
di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è
necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche
tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di
ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di
interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con
il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali
di cui lo Stato italiano fa parte, nonchè ai Paesi membri degli stessi
organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la
possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di
comunicazione elettronica.
Art. 101 Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le
reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti
attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per
conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a
seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il
Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di
autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di
servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di
soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di
cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2,
sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il
Consiglio superiore delle comunicazioni.
Art. 102 Violazione degli obblighi
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad
uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da
utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00
a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad
uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari
ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio
abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in
difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto
d'uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in
difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi
4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti
a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale
somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e
fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il
trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può
procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o
sequestrare l'impianto stesso.
8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al
presente articolo, spetta al Ministero.
Art. 103 Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso
quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione
generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma
1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga
meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II: CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 104 Attività soggette ad autorizzazione
generale
1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo
esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una
assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di
quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di
tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con
protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi,
compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in
particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore
nonchè le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In
particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS,
ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico
ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al
soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al
controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla
sicurezza notturna;
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese
industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza,
fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni
nautiche nonchè per collegamenti di servizio fra diversi punti di una
stessa nave;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse
collegate;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a
breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e
delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi
all'installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori
del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti
chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 105 Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo
collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza
con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla
raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi
dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi
dell'articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per
queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e
l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi
le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni
internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla
generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi
ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i
quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono
compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio
di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 106 Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti
devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che
l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di
cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui
all'articolo 105.
Art. 107 Autorizzazione generale
1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle
attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto
interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme
al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni
riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare
specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n.
25, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale,
di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la
domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla
documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in
conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale
dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di
copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di
canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto
abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16.
Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del
sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni
radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si
intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato
n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia,
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa
di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso
delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha
titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con
l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche.
Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali
applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale
delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio,
dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto
individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104,
comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione
conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le
indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni
elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici
obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all'allegato n.
25, nonchè quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione
deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed
esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad
onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato
n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia,
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di
rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo
relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili,
l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se
prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene
luogo dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione
generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al
rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il
soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni
di cui al modello riportato nell'allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il
soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni
di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della
dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta
eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da
organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano
ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un
radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e
ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura
della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonchè la domanda di
cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da
considerare essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal presente
Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione
delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato è
tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al
comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca
l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero,
per una sola volta, a richiesta dell'interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla
presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al
Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia
della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a)
e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi
forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane
dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e
cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la
sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto
cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione
medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero
richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla
data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o
documenti.
Capo III: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE
Art. 108 Reciprocità
1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni
trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena
reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle
rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano,
limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le
norme e le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali,
cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio
nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle
spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano
intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e
dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi
nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di
autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto
in essi non disciplinato.
Art. 109 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo restando
il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in
seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal
responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale
dovranno essere inserite le seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico
ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di
appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e
qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella
necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente
idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o
disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la
eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti
dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi,
sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal
Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche
italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o
per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione e
a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di
ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la
rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo
Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche
nella propria sede diplomatica.
Art. 110 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le
rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli
affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche
tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole
del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è
subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza
e le modalità per l'eventuale rinnovo.
Art. 111 Revoca
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal
Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica
straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono,
altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di
esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento
insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero
degli affari esteri.
Capo IV: DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 112 Validità
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni,
sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo
anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore,
rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità
prescritte per le dichiarazioni dall'articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità
inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di
cui all'allegato n. 25.
Art. 113 Dichiarazioni
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della
licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più
soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a
tenere i rapporti con il Ministero.
Art. 114 Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non può
conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per
delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato
sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti
dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
Art. 115 Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità
del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della
collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con
specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature
nonchè al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare
le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della
popolazione, di protezione ambientale, nonchè le norme urbanistiche e
quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti
negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative
servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare
di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli
aspetti di sicurezza aeronautici.
Art. 116 Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo
107, sono riportati nell'allegato n. 25.
Art. 117 Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le
verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello
svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti
controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a
fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente
Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia,
dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle
previste sanzioni amministrative.
Art. 118 Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il
30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità
del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le
relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente
all'ufficio competente del Ministero.
Art. 119 Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e
105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di
compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti
essenziali nonchè alle specifiche previste in materia di conformità
tecnica.
Art. 120 Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
Art. 121 Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle
apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di
cui agli articoli 104 e 105.
Art. 122 Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e
interconnessione
1. è consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di
reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste
dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione.
è comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i
soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle
frequenze.
2. è consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad
uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla
salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio,
quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro
collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e
del territorio nonchè la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le
condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è
presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo
progetto tecnico.
Art. 123 Sperimentazione
1. è consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di
radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla
presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha
validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di
ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima
della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte,
anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da
tale presentazione.
Art. 124 Reti e servizi via satellite
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi
di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 107.
Art. 125 Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si
applicano le disposizioni del presente Titolo.
Capo V: IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI
RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE
FREQUENZE RADIO
Art. 126 Concessione dei diritti individuali di
uso
1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente
assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo
diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino
ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via
prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per
l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a
sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e
rientranti nel settore del terziario.
Art. 127 Stazione radioelettrica
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere
munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero,
contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il
diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonchè i dati
significativi della stazione stessa.
Art. 128 Risorsa di spettro radio
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva
rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in
tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o
diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo
diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli.
Art. 129 Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i
collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30
aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze
comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze.
Capo VI: SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE
AUTOGESTITO
Art. 130 Oggetto
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta
l'autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso
professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste
ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di
messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di
gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che
consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo
comune di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico
autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in
prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così
come definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle
necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con
decreto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 131 Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e le
coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono essere
utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito
sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi
radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere
realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già
attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema
radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito,
comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del
sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all'allegato n. 23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate
prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa
scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 133.
Art. 132 Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato n.
24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento
ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di
frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.
Art. 133 Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio
alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle
disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.
Capo VII: RADIOAMATORI
Art. 134 Attività di radioamatore
1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio,
svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente
ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di
istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico,
effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione
generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo
esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può
essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello
aereo.
3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al
presente Capo e dell'allegato n. 26.
4. è libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita
al servizio di radioamatore.
Art. 135 Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di
radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti
rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR
61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato
all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio
di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato
all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente
a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Art. 136 Patente
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di
stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso
della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui
all'allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere
superate le relative prove di esame.
Art. 137 Requisiti
1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a
chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di
reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di
prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non
sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138 Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato
n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria
potestà o la tutela.
Art. 139 Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un
nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da
inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.
Art. 140 Attività di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della
licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi ,
in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano
la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello
aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano
soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo
competente del Ministero l'attestazione della rispondenza
dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7
gennaio 1991.
3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di
soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all'osservanza delle
disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni
della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 141 Calamità - contingenze particolari
1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per
contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di
radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti
dall'articolo 134.
Art. 142 Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva
comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei
radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario
dell'avvenimento.
Art. 143 Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono
conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi
5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e
l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale
sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal
nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore
seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 144 Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per
l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita
da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e
legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa
dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della
scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene
presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività
istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad
operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non
inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti
dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa
all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.
Art. 145 Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma
2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni
dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei
Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonchè ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato
condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni
ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finchè
durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una
dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36
dell'allegato n. 25;
b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria
potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda
cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta
delle Autorità competenti.
TITOLO IV: TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I: IMPIANTI SOTTOMARINI
Art. 146 Danneggiamenti ai cavi sottomarini di
comunicazione elettronica
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo
sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione
elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli
Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla
medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le
comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente
posto e temporaneamente non utilizzato.
Art. 147 Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio
marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a
impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro
ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne
denuncia alla autorità marittima più vicina.
2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
Art. 148 Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione
elettronica
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti
sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia
autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta
volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto
sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'articolo
147, ma le pene sono aumentate.
Art. 149 Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
1. è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00
a euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da
interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo
sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per
impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al
deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da
parte di altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o
danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente
posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata,
se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle
autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel
termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
Art. 150 Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che,
dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad
interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a
causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza
della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno
notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto,
ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore
dal loro arrivo.
Art. 151 Inosservanza della disciplina sui segnali
1. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro
1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto
sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali
stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in
condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano
almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza
maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi
sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio
nautico.
Art. 152 Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze
dai cavi sottomarini
1. è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a
euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un
quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere
la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale
destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza
di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo
sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono
in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo
utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi
all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma
questo termine non può eccedere le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla
distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali
destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
Art. 153 Competenza territoriale.
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o
all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni
dell'articolo 1240 del Codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave
straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza
territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.
Art. 154 Reati commessi in alto mare.
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da
uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti
alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone
imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno
dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante
o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la
nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui
detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per
accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le
forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li
compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere
tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede
soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto
o di essere avvenuto in sua presenza.
Art. 155 Rifiuto di esibire i documenti
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti
richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito con la
multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad
ufficiali della marina militare.
Art. 156 Pubblico ufficiale.
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà di chiedere
l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per
l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati,
nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano
ufficiali comandanti navi italiane.
Art. 157 Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano
le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della
Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione
contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
TITOLO V: IMPIANTI RADIOELETTRICI
Capo I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 158 Stazioni ad uso delle Amministrazioni
dello Stato
1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle
Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2
e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche
stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.
Art. 159 Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza
della navigazione marittima
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione
aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri
inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento
di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita
autorizzazione generale per l'istallazione e l'esercizio di una rete di
stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di
stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite
Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
il titolare del suddetto provvedimento, all'uopo individuato dal Ministero,
sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.
2. All'impianto e all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso
militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L'impianto e
l'esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere
che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo
o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni
dell'UIT, a eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso
di cui all'articolo 100, che è rilasciato previa verifica della
compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.
Art. 160 Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata
conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata
l'apposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di
abbonamento tiene luogo della licenza.
Art. 161 Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle
Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti
in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature
rispondenti alle vigenti norme.
Capo II: ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI
RADIOELETTRICI IN QUALITà DI OPERATORE
Art. 162 Obbligo del titolo di abilitazione -
Esenzioni
1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e
nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi,
è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di
abilitazione rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate,
di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero
dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi
d'istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle
Capitanerie di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della
meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a
servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio
decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni
riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro
caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una
particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria
qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla
quale il servizio o la stazione dipendono.
Art. 163 Titoli di abilitazione
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro delle comunicazioni sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi e i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l'ammissione agli esami;
e) le prove d'esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle
commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei
contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25.
Capo III: SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE
MARITTIMO
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 164 Servizi radioelettrici mobile marittimo
e mobile marittimo via satellite
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra
stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra
stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni
radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la
localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio
effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene
radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al
quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di
salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
Art. 165 Definizione di nave - Altre definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal
Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti
alle forze di polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile
marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT.
Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le
stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi
Art. 166 Norme tecniche radionavali
1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti
tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e
gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni
sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre
disposizioni, sia facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi
italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla
normativa vigente.
Art. 167 Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle
navi - Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese
obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del
tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per
la salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 168 Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5
giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche,
l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso
articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l'apparecchiatura
assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di
cui all'articolo 170.
Art. 169 Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza
pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate
caratteristiche.
Art. 170 Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere
previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di
navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici
per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.
Art. 171 Installazioni d'ufficio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e
l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici
obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli
obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la
navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.
Art. 172 Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque
territoriali
1. è vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e
radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo,
installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta
nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o
richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza
nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra
siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti
nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni
costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le
stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via
satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere
limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque
territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla
operatività delle Forze armate.
4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a
chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti
radiotelegrafici e radiotelefonici o alla inutilizzazione temporanea di
detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a
tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della
funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo
l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi
in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e semprechè
manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle
porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite
di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonchè
dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all'uopo
incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da euro 120,00 a euro 485,00.
Art. 173 Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo restando l'obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla
legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle
registrazioni relative alle chiamate nonchè alla corrispondenza effettuata
deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall'operatore unico
alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi
dell'articolo 183.
Sezione III - Sorveglianza sul servizio
radioelettrico di bordo
Art. 174 Autorità del comandante di bordo
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità
del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve
assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme
nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni
elettroniche.
Art. 175 Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli
apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonchè sulla
qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione
vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico costiero di cui all'articolo 159, sull'efficienza tecnica
delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonchè sulla
qualificazione del personale addetto.
Art. 176 Collaudi e ispezioni
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in
materia, è necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2,
in caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero,
sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità
marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a
norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi
li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.
5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto
motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria
categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione
radioelettrica da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati
tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito
all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da
parte del personale addetto.
7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, può affidare i compiti
d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle
navi da carico.
Art. 177 Verbali di collaudo e di ispezione
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da
consegnarsi all'autorità marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo
rappresenta o alla società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2.
Art. 178 Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al
Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio,
il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite
con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e
privati.
Sezione IV - Categorie delle stazioni
radioelettriche di nave
Art. 179 Categoria delle stazioni
radioelettriche di nave
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della
corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa
per 24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al
giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione
radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella
licenza di esercizio radioelettrico di cui all'articolo 183.
Sezione V - Personale delle stazioni
radioelettriche di bordo
Art. 180 Personale addetto alle stazioni
radioelettriche di bordo
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve
essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal
regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle vigenti norme
nazionali.
Art. 181 Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni
radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero e
la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai
fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste
nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
Art. 182 Sanzioni disciplinari
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla
gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio
stesso, si applicano le sanzioni previste dal Codice della navigazione, che
sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero,
nonchè le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi
di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta
di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le
sanzioni previste dal presente Titolo.
Sezione VI - Disposizioni in materia di impianto
ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo
Art. 183 Impianto ed esercizio di stazioni
radioelettriche a bordo di navi
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal
Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del
collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o
di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi,
devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare,
l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è
affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata
dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni
radioelettriche è affidato all'armatore.
Art.184 Rapporti con gli armatori
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all'articolo 183, comma
2. sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle
normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in
mare.
Art. 185 Contributi
1. Le società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di
assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono
tenute al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della
presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto ed
esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione
radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici
contributi previsti dalla vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza,
con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 186 Autorizzazione all'esercizio radioelettrico
1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di
esercizio di cui all'articolo 160 è rilasciata a nome della società
titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo 183,
comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la
licenza di esercizio di cui all'articolo 160 è accordata all'armatore.
Art. 187 Sospensione, revoca, decadenza
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma
2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata decaduta
nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando
siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
Capo IV: SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA
PESCA
Art. 188 Navi da pesca: norme tecniche
radionavali
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle
stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del
tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente
normativa internazionale e nazionale.
Art. 189 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
da pesca
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca,
l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito
favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di
radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi
obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio
di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare,
l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è
affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata
dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni
radioelettriche è affidato all'armatore.
Art. 190 Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione
di cui all'articolo 189, sono tenute ad utilizzare idonei schemi
contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la
salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 191 Contributi
1. I soggetti di cui all'articolo 189 devono corrispondere i contributi
indicati nell'articolo 185.
Art. 192 Disposizioni applicabili
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si
applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici
sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo V: SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA
DIPORTO
Art. 193 Navi da diporto: norme tecniche
radionavali
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico
corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in
base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
Art. 194 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
da diporto
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto,
l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito
favorevole del collaudo di cui all'articolo 196 ai fini del servizio di
corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di
ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi,
devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare,
l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è
affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata
dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non
effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio
delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
Art. 195 Contributi
1. I soggetti di cui all'articolo 194 devono corrispondere i contributi di
cui all'articolo 185.
Art. 196 Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del
Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all'autorità
marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall'armatore,
dal proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli
accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento
del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del
personale addetto.
5. Le spese sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di
cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario
di tali attività.
Art. 197 Disposizioni applicabili
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni
relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo
III del presente Titolo.
Capo VI: SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE
AERONAUTICO
Art. 198 Servizio radioelettrico mobile
aeronautico
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato
fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di
aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei
mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di
sinistri, quando quest'ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza
all'uopo destinate.
Art. 199 Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti
dall'articolo 743 del Codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si
intendono valide le definizioni date dal regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT.
Art. 200 Norme tecniche
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni
e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali, che, a
norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la
facoltà di installarli.
Art. 201 Licenza di esercizio
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di
apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo
degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal
conseguente rilascio del certificato di navigabilità.
Art. 202 Sospensione o revoca della licenza di esercizio
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di
radiazione dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero,
di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende,
in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei
casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e
quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza
stessa.
Art. 203 Installazione d'ufficio
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario, l'impianto e
l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche
obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al
precedente articolo 200.
Art. 204 Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare, dall'autorità competente ai
sensi della vigente normativa, gli apparati radioelettrici a bordo degli
aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme
tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.
Art. 205 Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio
aereo territoriale
1. è vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo
territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da
quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98.
Art. 206 Abilitazione al traffico.
1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni
radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza
e la regolarità del volo.
Art. 207 Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni
radioelettriche a bordo degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed
all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono
stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Capo VII: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 208 Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti
e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare
dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte
limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di
funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade
ferrate, nonchè all'uso di macchinari e di apparati elettrici e
radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio
fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del
funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
Art. 209 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione
e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi
alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli
abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di
radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun
modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione,
nè arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonchè il
settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate
dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad
uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui
è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà
determinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 210 Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed
alle radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996,n. 615 e
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, è vietato immettere in
commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare
od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di
trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per
la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed
alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei
materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una
certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza
ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che
rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.
Art. 211 Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica
1. è vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti e ai
servizi di comunicazione elettronica: si applica il disposto dell'articolo 97.
Art. 212 Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 210 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o
degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00,
oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla
certificazione di rispondenza di cui all'articolo 210.
Art. 213 Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente,
hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi
fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della
vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.
Art. 214 Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito
di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.
Art. 215 Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle
radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro
670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni
radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata
dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
Art. 216 Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali
- Inosservanza di norme - Sanzioni
1. Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i
fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a
rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
Art. 217 Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od
alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe
d'emergenza, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a
euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più
grave.
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI
Capo I: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 218 Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da "i servizi di
telecomunicazioni" fino a "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella
rubrica, sono soppresse le parole "e delle comunicazioni",
b) all'articolo 2, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";
c) all'articolo 7, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";
d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole "e di
telecomunicazioni"; il comma 2 è soppresso;
e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole "della convenzione
internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i commi secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole "e di
telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle
telecomunicazioni";
g) all'articolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole "e di
telecomunicazioni";
h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole "e di
telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle
telecomunicazioni"
i) all'articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da "telegrafici
e radioelettrici" fino a "servizi telefonici"; nella rubrica sono soppresse
le parole "e delle telecomunicazioni";
j) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle
telecomunicazioni";
k) all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole "e di
telecomunicazioni";
l) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole "e delle
telecomunicazioni";
m) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole "e delle
telecomunicazioni";
n) all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole "e di
telecomunicazioni";
o) all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole "e delle
telecomunicazioni";
p) all'articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole "e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici"; nella
rubrica sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";
q) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1,
sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351
del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
nonchè il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed
il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966,
n. 1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
j) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
k) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
l) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
m) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
n) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
o) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
p) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
q) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
r) gli articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
t) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
u) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
v) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
w) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
x) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
y) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
z) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
aa) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
bb) la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8
agosto 2000;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
dd) la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3
maggio 2001;
ee) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
ff) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
gg) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
Art. 219 Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 220 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera
b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate o
integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie
di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi
criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della
citata legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del
Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle
assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad
eccezione della condizione n. 11 della parte A; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1,
nonchè l'allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell'Autorità, sentito il Ministero, l'allegato n. 11;
e) con deliberazione dell'Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.
Art.221 Entrata in vigore
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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