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Codice Civile

TITOLO III *

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA *

CAPO I Ispezioni *

Artt. 244-246 *

244 Casi e forme delle ispezioni *

245 Ispezione personale *

246 Ispezione di luoghi o di cose *

CAPO II *

Perquisizioni *

Artt.247-252 *

247 Casi e forme delle perquisizioni *

248 Richiesta di consegna *

249 Perquisizioni personali *

250 Perquisizioni locali *

251 Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali *

252 Sequestro conseguente a perquisizione *

CAPO III *

Sequestri *

Artt. 253-265 *

253 Oggetto e formalitý del sequestro *

254 Sequestro di corrispondenza *

255 Sequestro presso banche *

256 Dovere di esibizione e segreti *

257 Riesame del decreto di sequestro *

258 Copie dei documenti sequestrati *

259 Custodia delle cose sequestrate *

260 Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili *

261 Rimozione e riapposizione dei sigilli *

262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate *

263 Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate *

264 Provvedimenti in caso di mancata restituzione *

265 Spese relative al sequestro penale *

CAPO IV *

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni *

Artt.266-271 *

266 Limiti di ammissibilitý *

266 bis Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche *

267 Presupposti e forme del provvedimento *

268 Esecuzione delle operazioni *

269 Conservazione della documentazione *

270 Utilizzazione in altri procedimenti *

271 Divieti di utilizzazione *

TITOLO III

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

 

CAPO I Ispezioni

Artt. 244-246

 

244 Casi e forme delle ispezioni

1. L`ispezione delle persone, dei luoghi (103) e delle cose Ë disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (354 1 e2, 364).

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l`autoritý giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L`autoritý giudiziaria puÚ disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica (359).

 

245 Ispezione personale

1. Prima di procedere all`ispezione personale (Cost 13. C.p.p..354) l`interessato Ë avvertito della facoltý di farsi assistere da persona di fiducia, purchÈ questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell`art. 120 (364).

2. L`ispezione Ë eseguita nel rispetto della dignitý e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi Ë sottoposto (disp. di att 79.).

3. L`ispezione puÚ essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l`autoritý giudiziaria puÚ astenersi dall`assistere alle operazioni.

 

246 Ispezione di luoghi o di cose

1. All`imputato (60, 61) e in ogni caso a chi abbia l`attuale disponibilitý del luogo in cui Ë eseguita l`ispezione Ë consegnata, nell`atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all`ispezione dei luoghi, l`autoritý giudiziaria puÚ ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e puÚ far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore (131, 378).

 

CAPO II

Perquisizioni

Artt.247-252

 

247 Casi e forme delle perquisizioni

1. Quando vi Ë fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (253), Ë disposta perquisizione personale. Quando vi Ë fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l`arresto dell`imputato o dell`evaso, Ë disposta perquisizione locale.

2. La perquisizione Ë disposta con decreto motivato.

3. L`autoritý giudiziaria puÚ procedere personalmente ovvero disporre che l`atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria (57) delegati con lo stesso decreto.

 

  248 Richiesta di consegna

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l`autoritý giudiziaria puÚ invitare a consegnarla. Se la cosa Ë presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro (253) o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l`autoritý giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) da questa delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche (255). In caso di rifiuto, l`autoritý giudiziaria procede a perquisizione.

 

249 Perquisizioni personali

1. Prima di procedere alla perquisizione personale Ë consegnata una copia del decreto all`interessato, con l`avviso della facoltý di farsi assistere da persona di fiducia, purchÈ questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell`art. 120.

2. La perquisizione Ë eseguita nel rispetto della dignitý e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi Ë sottoposto (79 att.).

250 Perquisizioni locali

1. Nell`atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale Ë consegnata all`imputato (60, 61), se presente, e a chi abbia l`attuale disponibilitý del luogo, con l`avviso della facoltý di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purchÈ questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell`art. 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia Ë consegnata e l`avviso Ë rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (80 att.).

3. L`autoritý giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, puÚ disporre con decreto motivato che siano perquisite (247) le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato (253). PuÚ inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore Ë trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto (131, 378).

251 Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali

1. La perquisizione in un`abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non puÚ essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

2. Tuttavia nei casi urgenti l`autoritý giudiziaria puÚ disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

252 Sequestro conseguente a perquisizione

1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l`osservanza delle prescrizioni degli artt. 259 e 260.

 

CAPO III

Sequestri

Artt. 253-265

 

253 Oggetto e formalitý del sequestro

1. L`autoritý giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l`accertamento dei fatti (81 att.; 10 reg.) .

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato Ë stato commesso nonchÈ le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l`autoritý giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria (57) delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro Ë consegnata all`interessato, se presente.

 

 

254 Sequestro di corrispondenza

1. Negli uffici postali o telegrafici Ë consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza (616 c.p.) che l`autoritý giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall`imputato (60, 61) o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria (57) , questi deve consegnare all`autoritý giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all`avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

 

255 Sequestro presso banche

1. L`autoritý giudiziaria puÚ procedere al sequestro presso banche (248 2) di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all`imputato (60, 61) o non siano iscritti al suo nome.

 

256 Dovere di esibizione e segreti

1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all`autoritý giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosÏ Ë ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato (202, 204) ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione (103-2).

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale (200, 201) , l`autoritý giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l`autoritý giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l`autoritý giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l`esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l`autoritý giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell`art. 204 (66 att.).

 

257 Riesame del decreto di sequestro

1. Contro il decreto di sequestro l`imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell`art. 324 (229 coord.).

2. La richiesta di riesame non sospende l`esecuzione del provvedimento.

 

258 Copie dei documenti sequestrati

1. L`autoritý giudiziaria puÚ fare estrarre copia (116, 243) degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi Ë mantenuto, puÚ autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.

2. I pubblici ufficiali (357 c.p.) possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall`autoritý giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l`ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell`avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l`autoritý giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia l`intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. n pubblico ufficiale addetto, con l`autorizzazione dell`autoritý giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

 

259 Custodia delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciÚ non Ë possibile o non Ë opportuno, l`autoritý giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell`art. 120 (82 att.; 11 reg.) .

2. All`atto della consegna, il custode Ë avvertito dell`obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell`autoritý giudiziaria nonchÈ delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia (334, 335 c.p.). Al custode puÚ essere imposta una cauzione. Dell`avvenuta consegna, dell`avvertimento dato e della cauzione imposta Ë fatta menzione nel verbale. La cauzione Ë ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

 

260 Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell`ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell`autoritý giudiziaria e dell`ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L`autoritý giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformitý dell`art. 259.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l`autoritý giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l`alienazione o la distruzione (83, 852 att.) .

 

261 Rimozione e riapposizione dei sigilli

1. L`autoritý giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l`identitý e l`integritý con l`assistenza dell`ausiliario. Compiuto l`atto per cui si Ë resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall`ausiliario in presenza dell`autoritý giudiziaria. L`autoritý giudiziaria e l`ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

 

262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

1. Quando non Ë necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza (84, 85 att.; 12 reg.). Se occorre, l`autoritý giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine puÚ imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non Ë ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile (76), che sulle cose appartenenti all`imputato (60, 61) o al responsabile civile (83) sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell`art. 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro Ë mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell`art. 321.

4. Dopo la sentenza non pi˜ soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca (86, 88 att.).

 

263 Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate

1. La restituzione delle cose sequestrate Ë disposta dal giudice con ordinanza se non vi Ë dubbio sulla loro appartenenza (84, 85 att.; 12 reg.).

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non puÚ essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall`art. 127.

3. In caso di controversia sulla proprietý delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.

5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell`art. 127 .

6. Dopo la sentenza non pi˜ soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell`esecuzione (665, 676).

 

264 Provvedimenti in caso di mancata restituzione

1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza Ë divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non Ë stata proposta o Ë stata respinta, il giudice dell`esecuzione (665, 676) dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell`ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualitý, nelle pubbliche borse o all`asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichitý o di arte, ne Ë ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia (87 att.).

2. L`autoritý giudiziaria puÚ disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita Ë versata in deposito giudiziale nell`ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l`ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell`art. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.

 

265 Spese relative al sequestro penale

1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all`erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell`art. 264 (842 att.).

 

CAPO IV

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Artt.266-271

 

266 Limiti di ammissibilitý

1. L`intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione Ë consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali Ë prevista la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali Ë prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.

2. Negli stessi casi Ë consentita l`intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall`art. 614 c.p., l`intercettazione Ë consentita solo se vi Ë fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l`attivitý criminosa.

 

 

 

266 bis Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell`art. 266, nonchÈ a quelli commessi mediante l`impiego di tecnologie informatiche o telematiche, Ë consentita l`intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra pi˜ sistemi.

 

267 Presupposti e forme del provvedimento

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l`autorizzazione a disporre le operazioni previste dall`art. 266. L`autorizzazione Ë data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l`intercettazione Ë assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

2. Nei casi di urgenza, quando vi Ë fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l`intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l`intercettazione non puÚ essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l`intercettazione indica le modalitý e la durata delle operazioni. Tale durata non puÚ superare i quindici giorni, ma puÚ essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (57).

5. In apposito registro riservato tenuto nell`ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l`inizio e il termine delle operazioni.

 

268 Esecuzione delle operazioni

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni Ë redatto verbale.

2. Nel verbale Ë trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica (90 att.). Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero puÚ disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3 bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero puÚ disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati .

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l`intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito puÚ derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti Ë immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltý di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l`acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui Ë vietata l`utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima .

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l`espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento .

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7

 

269 Conservazione della documentazione

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l`intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall`art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non pi˜ soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non Ë necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l`intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell`art. 127.

3. La distruzione, nei casi in cui e prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell`operazione Ë redatto verbale.

 

270 Utilizzazione in altri procedimenti

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l`accertamento di delitti per i quali Ë obbligatorio l`arresto in flagranza (380) .

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l`autoritý competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell`art. 268 commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresÏ facoltý di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

 

271 Divieti di utilizzazione

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3.

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell`art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato (253).

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