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Codice Civile

TITOLO VII *

INCIDENTE PROBATORIO *

Artt.392-404 *

392 Casi *

393 Richiesta *

394 Richiesta della persona offesa *

395 Presentazione e notificazione della richiesta *

396 Deduzioni *

397 Differimento dell`incidente probatorio *

398 Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio *

399 Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini *

400 Provvedimenti per i casi di urgenza *

401 Udienza *

402 Estensione dell`incidente probatorio *

403 Utilizzabilitý nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio *

404 Efficacia dell`incidente probatorio nei confronti della parte civile *

 

TITOLO VII

INCIDENTE PROBATORIO

Artt.392-404

 

 

392 Casi

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all`assunzione della testimonianza (194 s.) di una persona, quando vi Ë fondato motivo di ritenere che la stessa non potrý essere esaminata nel dibattimento per infermitý o altro grave impedimento;

b) all`assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi Ë fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilitý affinch‚ non deponga o deponga il falso;

c) all`esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilitý di altri;

d) all`esame delle persone indicate nell`art. 210; e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti,;

f) a una perizia (220 s.) o a un esperimento giudiziale (218 s.), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato Ë soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione (213 s.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l`atto al dibattimento.

1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quinquies 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all`assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresÏ chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni (477).

 

 

393 Richiesta

1. La richiesta Ë presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l`assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:

a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l`oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale (493, 495);

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;

c) le circostanze che, a norma dell`art. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lett. b), la persona offesa (91) e il suo difensore.

2 bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all`articolo 392, comma 1 bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilitý.

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari (405-407) ai fini dell`esecuzione dell`incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all`assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l`esecuzione dell`incidente probatorio. Del provvedimento Ë data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

 

 

394 Richiesta della persona offesa

1. La persona offesa (90, 91) puÚ chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

 

 

395 Presentazione e notificazione della richiesta

1. La richiesta di incidente probatorio Ë depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328), unitamente a eventuali cose o documenti ed Ë notificata a cura di chi l`ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell`art. 393 comma 1 lett. b) . La prova della notificazione Ë depositata in cancelleria.

 

 

396 Deduzioni

1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini puÚ presentare deduzioni sull`ammissibilitý e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonchÈ indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell`art. 393 comma 1 lett. b).

2. Copia delle deduzioni Ë consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini puÚ prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

 

 

397 Differimento dell`incidente probatorio

1. Il pubblico ministero puÚ chiedere che il giudice disponga il differimento dell`incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o pi˜ atti di indagine preliminare. Il differimento non Ë consentito quando pregiudicherebbe l`assunzione della prova.

2. La richiesta di differimento Ë presentata a pena di inammissibilitý nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall`art. 396, comma 1, e indica:

a) l`atto o gli atti di indagine preliminare che l`incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;

b) il termine del differimento richiesto.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L`ordinanza di inammissibilitý o di rigetto Ë immediatamente comunicata al pubblico ministero.

4. Nell`accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l`udienza per l`incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario a, compimento dell`atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L`ordinanza Ë immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell`art. 393 comma 1 lett. b). La richiesta di differimento e l`ordinanza sono depositate all`udienza.

 

 

398 Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L`ordinanza di inammissibilitý o di rigetto Ë immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l`ordinanza che accoglie la richiesta (124 att.) il giudice stabilisce: a) l`oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le persone interessate all`assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni c) la data dell`udienza. Tra il provvedimento e la data dell`udienza non puÚ intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa (90, 91) e ai difensori avviso del giorno dell`ora e del luogo in cui si deve procedere all`incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l`avvertimento che nei due giorni precedenti l`udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni giý rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l`avviso Ë comunicato al pubblico ministero.

3 bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell`articolo 393, comma 2 bis.

4. Se si deve procedere a pi˜ incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l`incidente probatorio non puÚ essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest`ultimo puÚ delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5 bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli  600-bis, 600-ter, 600- quinquies 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all`assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l`ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalitý particolari attraverso cui procedere all`incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l`udienza puÚ svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l`abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilitý di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell`interrogatorio ‚ anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione ‚ disposta solo se richiesta dalle parti.

 

 

399 Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza Ë necessaria per compiere un atto da assumere con l`incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l`accompagnamento coattivo (132).

 

 

400 Provvedimenti per i casi di urgenza

1. Quando per assicurare l`assunzione della prova Ë indispensabile procedere con urgenza all`incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.

 

 

401 Udienza

1. L`udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresÏ diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa .

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell`art. 97 comma 4.

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all`incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un`altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

4. Non Ë consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all`ammissibilitý e alla fondatezza della richiesta.

5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento (496 s.). Il difensore della persona offesa puÚ chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame .

6. Salvo quanto previsto dall`art. 402, Ë vietato estendere l`assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all`incidente probatorio. E` in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.

7. Se l`assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attivitý di prova richieda un termine maggiore.

8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell`incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

 

 

402 Estensione dell`incidente probatorio

1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall`art. 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti dispone le necessarie notifiche a norma dell`art. 398 comma 3 rinviando l`udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non Ë accolta se il rinvio pregiudica l`assunzione della prova.

 

 

403 Utilizzabilitý nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

1. Nel dibattimento le prove assunte con l`incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell`imputato raggiunto solo successivamente all`incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell`atto sia divenuta impossibile.

 

 

404 Efficacia dell`incidente probatorio nei confronti della parte civile

1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non Ë stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall`art. 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita

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