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Codice Civile

TITOLO V *

ATTIVITA` DEL PUBBLICO MINISTERO *

Artt.358-378 *

358 Attivitý di indagine del pubblico ministero *

359 Consulenti tecnici del pubblico ministero *

360 Accertamenti tecnici non ripetibili *

361 Individuazione di persone e di cose *

362 Assunzione di informazioni *

363 Interrogatorio di persona imputata a un procedimento connesso *

364 Nomina e assistenza del difensore *

365 Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso *

366 Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori *

367 Memorie e richieste dei difensori *

368 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro *

369 Informazione di garanzia *

370 Atti diretti e atti delegati *

371 Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero *

371 bis Attivitý di coordinamento del procuratore nazionale antimafia *

372 Avocazione delle indagini *

373 Documentazione degli atti *

374 Presentazione spontanea *

375 Invito a presentarsi *

376 Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto *

377 Citazioni di persone informate sui fatti *

378 Poteri coercitivi del pubblico ministero *

 

TITOLO V

ATTIVITA` DEL PUBBLICO MINISTERO

Artt.358-378

 

 

358 Attivitý di indagine del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero compie ogni attivitý necessaria ai fini indicati nell`art. 326 e svolge altresÏ accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini .

 

 

359 Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, puÚ nominare e avvalersi di consulenti (233; 73 att.), che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente puÚ essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

 

 

360 Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall`art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato Ë soggetto a modificazione (116, 117 att.), il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell`ora e del luogo fissati per il conferimento dell`incarico e della facoltý di nominare consulenti tecnici (233).

2. Si applicano le disposizioni dell`art. 364 comma 2.

3. 1 difensori nonchÈ i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell`incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell`incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio (392 s.), il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano pi˜ essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l`espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell`ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento .

 

 

361 Individuazione di persone e di cose

1. Quando Ë necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro puÚ essere oggetto di percezione sensoriale (213-217).

2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall`art. 214 comma 2.

 

 

362 Assunzione di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli artt. 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 .

 

 

363 Interrogatorio di persona imputata a un procedimento connesso

1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell`art. 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall`art. 210 commi 2, 3 e 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall`art. 371 comma 2 lett. 6).

 

 

364 Nomina e assistenza del difensore

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio (64, 65), ovvero a ispezione (244) o confronto (211) cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell`art. 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore Ë altresÏ avvisata che Ë assistita da un difensore di ufficio, ma che puÚ nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato Ë dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3 fermo quanto previsto dall`art. 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi Ë fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l`assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero puÚ procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L`avviso puÚ essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi Ë fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E` fatta salva, in ogni caso, la facoltý del difensore d`intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullitý (181), i motivi della deroga e le modalitý dell`avviso.

7. E` vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore puÚ presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali Ë fatta menzione nel verbale.

 

 

365 Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione (247 s.) o sequestro (253 s.), chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se Ë assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell`art. 97 comma 3.

2. Il difensore ha facoltý di assistere al compimento dell`atto, fermo quanto previsto dall`art. 249.

3. Si applicano le disposizioni dell`art. 364 comma 7.

 

 

366 Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere (350, 352, 353-2, 354, 360, 364, 365), sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell`atto con facoltý per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non Ë stato dato avviso del compimento dell`atto, al difensore Ë immediatamente notificato l`avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione.

2. Il pubblico ministero con decreto motivato puÚ disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.

 

 

367 Memorie e richieste dei difensori

1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltý di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.

 

 

368 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro

1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall`interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari (328).

 

 

369 Informazione di garanzia

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltý di nominare un difensore di fiducia.

2. Qualora ne ravvisi la necessitý ovvero l`ufficio postale restituisca il piego per irreperibilitý del destinatario, il pubblico ministero puÚ disporre che l`informazione di garanzia sia notificata a norma dell`art. 151.

 

 

370 Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivitý di indagine. PuÚ avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivitý di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertý, con l`assistenza necessaria del difensore .

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, puÚ delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltý di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

 

 

371 Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero

1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro (118 bis att.) per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonchÈ alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresÏ procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:

a) se i procedimenti sono connessi a norma dell`art. 12 ovvero si tratta di reati commessi da pi˜ persone in danno reciproco le une delle altre ;

b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un`altra circostanza;

c) se la prova di pi˜ reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall`art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.

 

 

371 bis Attivitý di coordinamento del procuratore nazionale antimafia

1. Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.) esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia (70 bis ord. giud.) e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l`impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivitý di indagine (371, 118 bis att.), di garantire la funzionalitý dell`impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivitý delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d`intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia (76 bis 4 e 5 ord. giud.);

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia (110 bis ord. giud.), la necessaria flessibilitý e mobilitý che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all`acquisizione e all`elaborazione di notizie informazioni e dati attinenti alla criminalitý organizzata (117);

d) soppressa ;

e) soppressa ;

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalitý secondo le quali realizzare il coordinamento nell`attivitý di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, l`avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento (372) e questo non Ë stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivitý di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione

dei doveri previsti dall`art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 3) soppresso ;

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all`uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non puÚ delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

 

 

372 Avocazione delle indagini

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l`avocazione delle indagini preliminari quando:

a) in conseguenza dell`astensione o della incompatibilitý del magistrato designato non Ë possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione (53);

b) il capo dell`ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e).

1 bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresÏ con decreto motivato l`avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli artt. 270 bis, 280, 285, 286, 289 bis, 305, 306, 416 nei casi in cui Ë obbligatorio l`arresto in flagranza e 422 c.p. quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall`art. 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d`intesa con altri procuratori generali interessati (371 bis; 118 bis att.) .

 

 

373 Documentazione degli atti

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti Ë redatto verbale:

a) delle denunce (333), querele (337) e istanze (341) di procedimento presentate oralmente;

b) degli interrogatori e dei confronti (364, 374, 388) con la persona sottoposta alle indagini;

c) delle ispezioni (244 s.), delle perquisizioni (247 s.) e dei sequestri (253 s.);

d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell`art. 362 ;

d bis) dell`interrogatorio assunto a norma dell`art. 363 ;

e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell`art. 360.

2. Il verbale Ë redatto secondo le modalitý previste nel Titolo III del Libro II.

3. Alla documentazione delle attivitý di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva (140) ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni (119 att.) ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L`atto contenente la notizia di reato (330 s.) e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l`ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell`art. 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l`ufficiale di polizia giudiziaria o l`ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell`art. 142.

 

 

374 Presentazione spontanea

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltý di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede Ë contestato a chi si presenta spontaneamente e questi Ë ammesso a esporre le sue discolpe, l`atto cosÏ compiuto equivale per ogni effetto all`interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l`applicazione di misure cautelari (280 s.).

 

 

375 Invito a presentarsi

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza (360, 361, 364, 365).

2. L`invito a presentarsi contiene:

a) le generalitý o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l`ora e il luogo della presentazione nonchÈ l`autoritý davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) il tipo di atto per il quale l`invito Ë predisposto;

d) l`avvertimento che il pubblico ministero potrý disporre a norma dell`art. 132 l`accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Quando la persona Ë chiamata a rendere l`interrogatorio, l`invito contiene altresÏ la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L`invito puÚ inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall`art. 453 comma 1, l`indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l`avvertimento che potrý essere presentata richiesta di giudizio immediato .

4. L`invito a presentarsi Ë notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purchÈ sia lasciato il tempo necessario per comparire.

 

 

376 Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l`accompagnamento coattivo (46 att. ) Ë disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice (328).

 

 

377 Citazioni di persone informate sui fatti

1. Il pubblico ministero puÚ emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.

2. Il decreto contiene:

a) le generalitý della persona;

b) il giorno, l`ora e il luogo della comparizione nonchÈ l`autoritý davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) l`avvertimento che il pubblico ministero potrý disporre a norma dell`art. 133 l`accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico (225, 233, 359, 360), dell`interprete (143) e del custode delle cose sequestrate

 

 

378 Poteri coercitivi del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero ha, nell`esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell`art. 131.

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