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Codice Civile

TITOLO IV *

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO *

Artt.560-567 *

560 Giudizio abbreviato *

561 Udienza per il giudizio abbreviato *

562 Trasformazione del rito *

563 Applicazione della pena su richiesta *

564 Tentativo di conciliazione *

565 Procedimento per decreto *

566 Convalida dell`arresto e giudizio direttissimo *

567 Dibattimento *

 

TITOLO IV

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Artt.560-567

 

560 Giudizio abbreviato

1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (555), l`imputato puÚ formulare richiesta di giudizio abbreviato.

2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso , emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari.

3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall`art. 555 comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), nonchÈ l`indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell`ora della comparizione.

4. Il decreto di citazione Ë notificato all`imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l`udienza. Entro il medesimo termine, Ë notificato al difensore dell`imputato avviso della data dell`udienza.

 

561 Udienza per il giudizio abbreviato

1. L`udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell`art. 420 .

2. Il giudice sente la persona offesa e l`imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell`art. 554 comma 4 .

3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell`art. 442. Contro la sentenza puÚ essere proposto appello nei limiti previsti dall`art. 443.

 

562 Trasformazione del rito

1. Nel corso dell`udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l`udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.

2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall`art. 555 comma 1 lett. e), f) e g).

3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto Ë notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell`udienza.

 

563 Applicazione della pena su richiesta

1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili (444 ).

2. Se la richiesta Ë formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l`imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell`udienza (l602 att.). Del luogo, del giorno e dell`ora dell`udienza Ë notificato avviso all`imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.

3. Se non sussistono le condizioni per l`applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell`art. 562.

4. Se la richiesta Ë formulata dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 555 comma 1 lett. e), Ë competente a decidere il giudice del dibattimento.

 

564 Tentativo di conciliazione

1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, puÚ citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sÈ al fine di verificare se il querelante Ë disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.

 

565 Procedimento per decreto

1. Si osservano le disposizioni del titolo V del liobro VI.

2. Con l`atto di opposizione l`imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio (160 att.) ovvero chiede il giudizio abbreviato o l`applicazione della pena a norma dell`art. 444.

 

566 Convalida dell`arresto e giudizio direttissimo

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l`arresto in flagranza (380-381) o che hanno avuto in consegna l`arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la convalida dell`arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero (162, 163 att.). In tal caso citano anche oralmente la persona offesa (90) e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell`art. 97 comma 3.

2. Quando il giudice del dibattimento non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l`arresto o che hanno avuto in consegna l`arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l`arrestato all`udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall`arresto. Non si applica la disposizione prevista dall`art. 386 comma

3. Il giudice, al quale viene presentato l`arrestato, autorizza l`ufficiale o l`agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l`arrestato per la convalida dell`arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l`arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell`art. 386, lo puÚ presentare direttamente all`udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall`arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al pi˜ presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell`art. 391, in quanto compatibili.

5. Se l`arresto non Ë convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l`imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l`arresto Ë convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio (138 att.).

7. L`imputato ha facoltý di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l`imputato si avvale di tale facoltý, il dibattimento Ë sospeso fino all`udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l`udienza di convalida l`imputato puÚ formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell`art. 444. In tal caso, se vi Ë consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell`art. 452 comma

9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del Titolo II del presente Libro .

 

567 Dibattimento

1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dal dai titoliII e III del libroVII.

2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l`esame a norma dell`art. 468 devono, a pena di inammissibilitý, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.

3. Anche fuori dei casi previsti dall`art. 140, il verbale di udienza Ë redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.

4. Sull`accordo delle parti, l`esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puÚ essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessitý (544).

6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza Ë sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

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