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Codice Civile

TITOLO I

GIUDICE

CAPO I Giurisdizione *

1 Giurisdizione penale *

Art. 2 Cognizione del giudice *

Art. 3 Questioni pregiudiziali *

CAPO II Competenza *

SEZIONE I Disposizione generale *

Art. 4 Regole per la determinazione della competenza *

SEZIONE II Competenza per materia *

Art. 5 Competenza della Corte di Assise *

Art. 6 Competenza del tribunale *

Art. 7 Competenza del pretore (Abrogato Dal D.Lgs. 19.2.1998n. 51 *

SEZIONE III Competenza per territorio *

Art. 8 Regole generali *

Art. 9 Regole suppletive *

Art. 10 Competenza per reati commessi all`estero *

Art. 11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati *

Art. 11-bis. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia

SEZIONE IV Competenza per connessione *

Art.12 Casi di connessione *

Art. 13 Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali *

Art. 14 Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni *

Art. 15 Competenza per materia determinata dalla connessione *

CAPO III *

Riunione e separazione dl processi *

Art. 17 Riunione di processi *

Art. 18 Separazione di processi *

Art. 19 Provvedimenti sulla riunione e separazione *

CAPO IV *

Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza *

Art. 20 Difetto di giurisdizione *

Art. 21 Incompetenza *

Art. 22 Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari *

Art. 23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado *

Art. 24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza *

Art. 25 Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza *

Art. 26 Prove acquisite dal giudice incompetente *

Art. 27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente *

CAPO V *

Conflitti di giurisdizione e di competenza *

Art. 28 Casi di conflitto *

Art. 29 Cessazione del conflitto *

Art. 30 Proposizione del conflitto *

Art. 31 Comunicazione al giudice in conflitto *

Art. 32 Risoluzione del conflitto *

Capo VI *

CAPACITA' E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE *

Art. 33 Capacitý del giudice *

Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). *

Art. 33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). *

Art. 33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). *

Capo VI-bis *

PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE *

COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE *

Capo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51 *

Art. 33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale *

o monocratica del tribunale). - *

Art. 33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare). *

Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado). *

Art. 33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione). *

Art. 33-nonies. (Validitý delle prove acquisite). *

CAPO VII *

Incompatibilitý, astensione e ricusazione del giudice *

Art. 34 Incompatibilitý determinata da atti compiuti nel procedimento *

Art. 35 Incompatibilitý per ragioni di parentela, affinitý o coniugio *

Art. 36 Astensione *

Art. 37 Ricusazione *

Art. 38 Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione *

Art. 39 Concorso di astensione e di ricusazione *

Art. 40 Competenza a decidere sulla ricusazione *

Art. 41 Decisione sulla dichiarazione di ricusazione *

Art. 42 Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione *

Art. 43 Sostituzione del giudice astenuto o ricusato *

Art. 44 Sanzioni in caso di inammissibilitý o di rigetto della dichiarazione di ricusazione *

CAPO VIII *

Rimessione del processo *

Art. 45 Casi di rimessione *

Art. 46 Richiesta di rimessione *

Art. 47 Effetti della richiesta *

Art. 48 Decisione *

Art. 49 Nuova richiesta di rimessione *

 

TITOLO I

GIUDICE

 

CAPO I Giurisdizione

 

1 Giurisdizione penale

1. La giurisdizione penale Ë esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

 

Art. 2 Cognizione del giudice

1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia colante in nessun altro processo.

 

Art. 3 Questioni pregiudiziali

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione Ë seria e se l`azione a norma delle leggi civili Ë giý in corso, puÚ sospendere il processo (18-1 1ett b) fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione .

2. La sospensione Ë disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La Corte decide in camera di consiglio (611).

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti .

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione Sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

 

CAPO II Competenza

 

SEZIONE I Disposizione generale

 

Art. 4 Regole per la determinazione della competenza

1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione (c.p 81), della recidiva (99 c.p.) e delle circostanze del reato (61 s.c.p.), fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (c.p 63-3.).

 

SEZIONE II Competenza per materia

 

Art. 5 Competenza della Corte di Assise

1. La Corte di Assise Ë competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio (c.p 56, 575.) comunque aggravato e i delitti previsti dall`art. 630, comma 1 c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685 ;

b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto Ë derivata la morte di una o pi˜ persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586 588 e 593 c.p.;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione , dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel Titolo I del Libro II del Codice Penale (c.p 241.), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

 

Art. 6 Competenza del tribunale

1. Il tribunale Ë competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di Assise .

CosÏ sostuito dall'art 166 d.lgs 19.02.1998 n. 51

Art. 7 Competenza del pretore (Abrogato Dal D.Lgs. 19.2.1998n. 51

 

SEZIONE III Competenza per territorio

 

Art. 8 Regole generali

1. La competenza per territorio Ë determinata dal luogo in cui il reato Ë stato consumato .

2. Se si tratta di fatto dal quale Ë derivata la morte di una o pi˜ persone, Ë competente il giudice del luogo in cui Ë avvenuta l`azione o l`omissione.

3. Se si tratta di reato permanente, Ë competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto Ë derivata la morte di una o pi˜ persone.

4. Se si tratta di delitto tentato (56), Ë competente il giudice del luogo in cui Ë stato compiuto l`ultimo atto diretto a commettere il delitto.

 

Art. 9 Regole suppletive

1. Se la competenza non puÚ essere determinata a norma dell`art. 8, Ë competente il giudice dell`ultimo luogo in cui Ë avvenuta una parte dell`azione o dell`omissione.

2. Se non Ë noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell`imputato.

3. Se nemmeno in tale modo Ë possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l`ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (330 seguenti.) nel registro previsto dall`art. 335.

 

Art. 10 Competenza per reati commessi all`estero

1. Se il reato Ë stato commesso interamente all`estero, la competenza Ë determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell`arresto (380 e sg.) o della consegna dell`imputato. Nel caso di pluralitý di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi (16).

2. Se non Ë possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, legge-delega. questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l`ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (330 e sg.) nel registro previsto dall`art. 335.

3. Se il reato Ë stato commesso in parte all`estero, la competenza Ë determinata a norma degli artt. 8 e 9.

 

Art. 11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

Art. 11. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualitý di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso Ë venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, Ë competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
Articolo cpsÏ spstituito dall'art 1 legge 2 dicembre 1998 n.420

Art. 11-bis. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia

1. I procedimenti in cui assume la qualitý di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11

Articolo aggiunto daal'art 2 legge 2 dicembre 1998 n.420

SEZIONE IV Competenza per connessione

 

Art.12 Casi di connessione

1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede Ë stato commesso da pi˜ persone in concorso (c.p 110) o cooperazione (113 c.p.) fra loro, o se pi˜ persone con condotte indipendenti (c.p 41) hanno determinato l`evento;

b) se una persona Ë imputata (60, 61) di pi˜ reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con pi˜ azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (c.p 81) ;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l`impunitý (c.p 61 n. 2) .

 

Art. 13 Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale , Ë competente per tutti quest`ultima.

2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune Ë pi˜ grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall`art. 16 comma 3. In tale caso la competenza per tutti i reati Ë del giudice ordinario.

 

Art. 14 Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni (c.p 98) e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

2. La connessione non opera, altresÏ, fra procedimenti per reati commessi quando l`imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

 

Art. 15 Competenza per materia determinata dalla connessione

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, Ë competente per tutti la corte di assise.(cosÏ sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

16 Competenza per territorio determinata dalla connessione

1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali pi˜ giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato pi˜ grave e, in caso di pari gravitý, al giudice competente per il primo reato.

2. Nel caso previsto dall`art. 12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto Ë derivata la morte di una persona , Ë competente il giudice del luogo in cui si Ë verificato l`evento.

3. I delitti si considerano pi˜ gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera pi˜ grave il reato per il quale Ë prevista la pena pi˜ elevata nel massimo ovvero, in caso di paritý dei massimi, la pena pi˜ elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste Si tiene conto solo in caso di paritý delle pene detentive.

 

CAPO III

Riunione e separazione dl processi

 

Art. 17 Riunione di processi

1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puÚ essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall`art. 12;

b) soppressa ;

c) nei casi di reati commessi da pi˜ persone in danno reciproco le une delle altre;

d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione Ë disposta davanti al tribunale in composizione collegiale.

Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

 

Art. 18 Separazione di processi

1. La separazione di processi Ë disposta (610-3), salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l`accertamento dei fatti :

a) se, nell`udienza preliminare, nei confronti di uno o pi˜ imputati o per una o pi˜ imputazioni Ë possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni Ë necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell`art. 422;

b) se nei confronti di uno o pi˜ imputati o per una o pi˜ imputazioni Ë stata ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479);

c) se uno o pi˜ imputati non sono comparsi al dibattimento per nullitý dell`atto di citazione o della sua notificazione (178, 179,), per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell`atto di citazione (485-487);

d) se uno o pi˜ difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

e) se nei confronti di uno o pi˜ imputati o per una o pi˜ imputazioni l`istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni Ë necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione puÚ essere altresÏ disposta, sull`accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

 

Art. 19 Provvedimenti sulla riunione e separazione

1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

 

CAPO IV

Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza

 

Art. 20 Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione Ë rilevato, anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Se il difetto di giurisdizione Ë rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall`art. 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all`autoritý competente (620).

 

Art. 21 Incompetenza

1. L`incompetenza per materia Ë rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall`art. 23 comma 2.

2. L`incompetenza per territorio Ë rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell`udienza preliminare (424) o, se questa manchi, entro il termine previsto dall`art. 491 comma 1. Entro quest`ultimo termine deve essere riproposta l`eccezione di incompetenza respinta nell`udienza preliminare.

3. L`incompetenza derivante da connessione Ë rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

 

Art. 22 Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L`ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

 

Art. 23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente .

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l`incompetenza Ë rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall`art. 491 comma 1 (211). Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

 

Art. 24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (604) competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell`art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purchÈ, in tali ultime ipotesi, l`incompetenza sia stata eccepita a norma dell`art. 21 e l`eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (581) .

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile (593).

 

Art. 25 Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

1. La decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza Ë vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

 

Art. 26 Prove acquisite dal giudice incompetente

1. L`inosservanza delle norme sulla competenza non produce l`inefficacia delle prove giý acquisite (543, 1854).

2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell`udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503.

 

Art. 27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

1. Le misure cautelari (272 sg) disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa (291) cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, d giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321.

 

CAPO V

Conflitti di giurisdizione e di competenza

 

Art. 28 Casi di conflitto

1. Vi Ë conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o pi˜ giudici ordinari e uno o pi˜ giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o pi˜ giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell`udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest`ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non puÚ essere proposto conflitto positivo (54) fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

 

Art. 29 Cessazione del conflitto

1. I conflitti previsti dall`art. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

 

Art. 30 Proposizione del conflitto

1. Il giudice che rileva un caso di conflitto (28) pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l`indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto puÚ essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia Ë presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale Ë unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione nonchÈ copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l`indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L`ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sul procedimenti in corso.

 

Art. 31 Comunicazione al giudice in conflitto

1. Il giudice che ha pronunciato l`ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall`art. 30 ne dý immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l`indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

 

Art. 32 Risoluzione del conflitto

1. I conflitti sono decisi dalla Corte di Cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall`art. 127. La Corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L`estratto della sentenza Ë immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed Ë notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest`ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.

 

Capo VI

CAPACITA' E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE

Art. 33 Capacitý del giudice

1. Le condizioni di capacitý del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacitý del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

3. Non si considerano altresÏ attinenti alla capacitý del giudice nË al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico ( sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

 Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).

(Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a),numeri 3)4)e5)* sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,416-ter, 420 comma 3, 428, 429 comma 2, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 2, 499, 513-bis, 564, ,da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni 609-bis, 609-quater, 644, del codice penale; *

d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonchË dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dagli articoli 1136, del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 , 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonchË dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;*

h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1,del decreto legge 8 giugno 1992,n.306,convertito ,con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori; *

p) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4, del decreto legge 26 aprile 1993,n.122 convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; *

q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche. *

2. Sono attribuiti altresÏ al tribunale in composizione collegiale ,salva la disposizione dell’articolo 33-ter comma 1, con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.*

*Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

Art. 33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica).

Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato del decreto del Presidente della Repubblica 1990, n.309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo. *

* Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

Art. 33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice).

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi

(Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

 

Capo VI-bis

PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE

COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE

Capo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51

Art. 33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale

o monocratica del tribunale). -

1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate Ë rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.

Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.

Art. 33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare).

  1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio a pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza di trasmetter gli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a norma dell’articolo 552.

2.Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3 553 e 554.

3.Si applica la disposizione dell’ articolo 420 ter, comma 4.*

* Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado).

1.Nel dibattito di primo grado istaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice , se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

2.Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del comma ---dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.*

* Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

Art. 33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione).

1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purchË la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

Art. 33-nonies. (Validitý delle prove acquisite).

1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invaliditý degli atti del procedimento, nË l'inutilizzabilitý delle prove giý acquisite.

 

 

 

CAPO VII

Incompatibilitý, astensione e ricusazione del giudice

 

Art. 34 Incompatibilitý determinata da atti compiuti nel procedimento

1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puÚ esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, nÈ partecipare al giudizio di rinvio dopo l`annullamento (627) o al giudizio per revisione (636 sg.).

2. Non puÚ partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell`udienza preliminare (424) o ha disposto il giudizio immediato (455) o ha emesso decreto penale di condanna (460) o ha deciso sull`impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (428) (Comma dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale).

2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puÚ emettere il decreto penale di condanna, nË tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puÚ partecipare al giudizio. ( Comma Aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia (331), querela (336), istanza (341) o richiesta (342) o ha deliberato o ha concorso a deliberare l`autorizzazione a procedere (343) non puÚ esercitare nel medesimo procedimento l`ufficio di giudice .

 

Art. 35 Incompatibilitý per ragioni di parentela, affinitý o coniugio

1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

 

Art. 36 Astensione

1. Il giudice ha l`obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore Ë debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se Ë tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti Ë prossimo congiunto (c.p 307-4.) di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull`oggetto del procedimento fuori dell`esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi Ë inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto (c.p 3074.) e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti (c.p 307-4.) di lui o del coniuge Ë offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilitý stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario ;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilitý per ragioni di coniugio o affinitý, sussistono anche dopo l`annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione Ë presentata al presidente della Corte o del tribunale che decide con decreto senza formalitý di procedura (125).

4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

( Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

 

Art. 37 Ricusazione

1. Il giudice puÚ essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g);

b) se nell`esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell`imputazione.

2. Il giudice ricusato non puÚ pronunciare nÈ concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l`ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (41).

 

Art. 38 Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

1. La dichiarazione di ricusazione puÚ essere proposta (41), nell`udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (420); nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall`art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell`atto da parte del giudice.

2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione puÚ essere proposta entro tre giorni. Se la causa Ë sorta o Ë divenuta nota durante l`udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell`udienza.

3. La dichiarazione contenente l`indicazione dei motivi e delle prove Ë proposta con atto scritto ed Ë presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere (40). Copia della dichiarazione Ë depositata nella cancelleria dell`ufficio cui Ë addetto il giudice ricusato.

4. La dichiarazione, quando non Ë fatta personalmente dall`interessato, puÚ essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale (122). Nell`atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilitý, i motivi della ricusazione.

 

Art. 39 Concorso di astensione e di ricusazione

1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa dichiara di astenersi (36) e l`astensione Ë accolta.

 

Art. 40 Competenza a decidere sulla ricusazione

1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale su quella di un giudice del tribunale o della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello decide la Corte di Appello; su quella di un giudice della Corte di Appello decide una sezione della Corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. ( Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di Cassazione decide una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

3. Non Ë ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

 

Art. 41 Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

  1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

2. Fuori dei casi di inammissibilitý della dichiarazione di ricusazione, la Corte puÚ disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attivitý processuale (18-1 lett b)) o si limiti al compimento degli atti urgenti (467).

3. Sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell`art. 127 dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. L`ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti Ë comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed Ë notificata alle parti private (44).

 

Art. 42 Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione Ë accolta, il giudice non puÚ compiere alcun atto del procedimento.

2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

 

Art. 43 Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

1. Il giudice astenuto o ricusato Ë sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la Corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell`art. 11.

 

Art. 44 Sanzioni in caso di inammissibilitý o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

1. Con l`ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione (41), la parte privata che l`ha proposta puÚ essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

 

CAPO VIII

Rimessione del processo

 

Art. 45 Casi di rimessione

1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l`incolumitý pubblica ovvero la libertý di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di Cassazione, su richiesta (46) motivata del procuratore generale presso la Corte di Appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell`imputato (60), rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell`art. 11.

 

Art. 46 Richiesta di rimessione

1. La richiesta Ë depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed Ë notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

2. La richiesta dell`imputato Ë sottoscritta da lui personalmente (99) o da un suo procuratore speciale (122).

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4. L`inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 Ë causa di inammissibilitý della richiesta (492, 173).

 

Art. 47 Effetti della richiesta

1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non puÚ pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l`ordinanza (48) che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.

2. La Corte di Cassazione puÚ disporre con ordinanza la sospensione del processo (18-1 1ett b). La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti (467).

 

Art. 48 Decisione

1. La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio a norma dell`art. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. L`ordinanza che accoglie la richiesta Ë comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato (45). Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l`ordinanza della Corte di Cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

3. Il giudice designato dalla Corte di Cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti giý compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltý che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell`imputato (492) questi con la stessa ordinanza puÚ essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni.

 

Art. 49 Nuova richiesta di rimessione

1. Anche quando la richiesta di rimessione Ë stata accolta, il pubblico ministero o l`imputato puÚ chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell`art. 47.

2. L`ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione (48) non impedisce che questa sia nuovamente proposta purchÈ sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi puÚ essere sempre riproposta.

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