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CONTRATTI TELEMATICI: Accettazione delle clausole vessatorie on line

26 Luglio 2002 Commenta

E’ stata resa nota solo recentemente un’interessante sentenza del Giudice di Pace di Partanna del 12/11/2001 che ha ritenuto necessario nell’ambito dei c.d. contratti telematici ed in particolare di un contratto di compravendita on line, un doppio assenso da parte dell’acquirente (uno di adesione e l’altro di approvazione) ai fini della corretta accettazione delle clausole c.d. vessatorie di cui all’art. 1341 c.c., 2° comma.
Il doppio assenso in un contratto telematico si traduce in pratica, in un doppio click sul tasto corrispondente, cosa non avvenuta nel caso di specie. Secondo il Giudice di Pace, l’attuale normativa in tema di documento informatico e firma digitale non ha introdotto nulla di nuovo in merito alla disciplina delle clausole vessatorie che, da un punto di vista generale, continuano ad essere regolate dal codice civile (art. 1341) per cui “non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita’, facolta’ di recedere dal contratto o di sospenderne l`esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell`altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta’ di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell`autorita’ giudiziaria”.


Partanna – Il Giudice di Pace di Partanna affronta nella sentenza in esame una delle problematiche piu’ delicate in tema di commercio elettronico alla luce della mancata operativita’ della nostra firma digitale (ora elettronica ai sensi del recente d.lgs. n. 10/2002).
Dall’esame della prassi piu’ diffusa del commercio elettronico si evince che la modalita’ maggiormente ricorrente di manifestazione del consenso alla conclusione dell’accordo telematico e’ quella del “point and click”, ossia del comportamento concludente, accompagnato o meno dall’invio del numero della carta di credito, estrinsecatesi nella pressione del c.d. “tasto negoziale virtuale”. (TOSI, “La conclusione di contratti on-line” in “I problemi giuridici di Internet”, Milano, 1999).

Tale condotta comporta precise conseguenze giuridiche, a patto che siano rispettati taluni parametri che consentano di attribuire in concreto alla condotta dell’utente una precisa volonta’ di concludere l’accordo alle condizioni proposte.

Cosi’ innanzitutto sia per i contratti tra imprenditori (B2B) che per i contratti con i consumatori (B2C) vale il principio della conoscibilita’ (art. 1341, co. 1 e art. 1469-bis): le condizioni generali di contratto dovranno, pertanto, essere predisposte in modo tale che il consumatore prima di esprimere il consenso mediante pressione del “tasto negoziale” on line sia posto nelle condizioni di conoscibilita’ richieste dalle legge mediante opportuno link o ancor meglio rendendo lo scrolling a video delle condizioni generali, passaggio obbligato per il contraente prima di poter accedere al “tasto negoziale”. (TOSI, “La conclusione di contratti on-line” in “I problemi giuridici di Internet”, Milano, 1999). Nel caso della redazione di condizioni generali di contratto relative a consumatori si dovra’ poi ottemperare al principio di trasparenza, ossia redigere le clausole in modo chiaro e comprensibile.

In ogni caso le condizioni generali on line, cui il contraente abbia prestato adesione, potranno vincolare solo nei limiti in cui non contengano clausole vessatorie per le quali l’art. 1341 2° co. del codice civile richiede la specifica approvazione per iscritto. In questo caso, in effetti, contrariamente a quanto sostiene il Giudice di Pace, non sarebbe sufficiente ricorrere al meccanismo del “tasto negoziale”, ma occorrerebbe utilizzare la firma digitale, qualora fosse operativa. Naturalmente a tale regola si fa eccezione per i contratti con i consumatori, nei quali la specifica approvazione per iscritto non vale ad escludere la inefficacia di cui agli artt. 1469-bis e ss., mentre occorrerebbe comunque la firma digitale per le clausole non abusive rientranti nell’elencazione di cui all’art. 1341 2° co. c.c.

Appare evidente, quindi, che anche ai fini della disciplina dei contratti di commercio elettronico e’ necessario che vengano dettate quelle indispensabili regole tecniche per l’uso della firma elettronica (leggera o avanzata che sia) in generale e di quella digitale in particolare.
Solo in questo modo si potra’ effettivamente parlare di equiparazione tra contratto o documento cartaceo e contratto o documento elettronico. Diversamente si dovra’ ricorrere a forzature come quella suggerita dal Giudice di Pace di Partanna che da un punto di vista giuridico, ovviamente, convincono poco.

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