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CONVENZIONE SUL CYBERCRIMINE: Atti di natura razzista e xenofoba commessi mediante sistemi informatici

6 Luglio 2002 Commenta

Progetto di primo protocollo addizionale alla Convenzione sul Cybercrimine relativamente alla incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi mediante sistemi informatici


Budapest – Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, a seguito dell’apertura alla firma, avvenuta a Budapest, della Convenzione per la lotta alla criminalita’ nel cyberspace, affido’ al CDPC (Comitato Direttore per i Problemi Criminali), e specificamente al suo Comitato di Esperti sulla incriminazione degli atti di natura razzista o xenofoba, compiuti mediante sistemi informatici, l’incarico di redigere un progetto di protocollo addizionale, strumento giuridico obbligatorio  da aprire alla firma ed alla ratifica delle Parti contraenti della Convenzione, per trattare, in particolare, le seguenti questioni:
1. la definizione e l’indicazione di elementi  tendenti all’incriminazione di atti di natura razzista o xenofoba, commessi attraverso le reti informatiche, ivi compresi la produzione,l’offerta, la diffusione o altre forme di disseminazione di materiali o di messaggi aventi un tale contenuto, attraverso le reti informatiche;
2. la misura nella quale le disposizioni di diritto materiale, procedurale e di cooperazione internazionale, contenute nella Convenzione sulla cybercriminalita’, si applicavano alle inchieste ed ai processi relative alle infrazioni da inserire nel protocollo addizionale.
Come rileva  il Rapporto espositivo, questo Protocollo comporta una estensione della portata della Convenzione, ivi comprese le sue disposizioni di diritto materiale, di procedura e di cooperazione internazionale, in maniera tale da coprire egualmente le infrazioni concernenti la propaganda razzista e xenofoba.
In tal modo -aggiunge il Rapporto- oltre l’armonizzazione degli elementi di diritto materiale concernenti questi comportamenti, il Protocollo tende a migliorare la possibilita’ che hanno le Parti di utilizzare in questo ambito i mezzi di cooperazione internazionale  previsti dalla Convenzione.
Il  Progetto di Protocollo, redatto dal Comitato di esperti, e’ stato sottoposto al CDPC nella sua riunione del giugno 2002 ed approvato senza alcuna modifica: dovra’ essere ora sottoposto all’esame del Comitato dei Ministri, prima di essere aperto alla firma.


Il Protocollo  in questione si compone di complessivi sedici articoli.
Il  primo  articolo riguarda lo scopo dello strumento che e’ quello di completare le disposizioni della Convenzione madre.

Il secondo articolo, relativo alle definizioni, fornisce il concetto di materiale “razzista o xenofobo”; si tratta di qualsiasi materiale scritto, di immagine o di qualsiasi altra rappresentazione di idee o di teorie che preconizza o incoraggia l’odio, la discriminazione o la violenza, contro una persona o un gruppo di persone,in ragione della razza, del colore, dell’ascendenza o dell’origine nazionale o etnica o della religione, nella misura in cui quest’ultima serva di pretesto in relazione ad uno o all’altro di questi elementi o inciti a tali atti.
A questo proposito, il rapporto espositivo, richiamandosi all’art. 14 della Convenzione dei diritti dell’Uomo, (CEDH), ed all’art. 1 della Convenzione sulla eliminazione  di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD), chiarisce il significato di “discriminazione razziale”, riferendosi, oltre che alla giurisprudenza della Corte per i diritti dell’Uomo, al testo dell’art. 1 del  CEDH.


L’art. 3 dispone, poi, che ciascuno Stato deve adottare le misure necessarie per creare infranzioni penali, se commesse intenzionalmente e senza diritto, per quanto riguarda la diffusione o le altre forme di messa a  disposizione del  pubblico mediante un sistema informatico, del materiale razzista e xenofobo.
Il rapporto chiarisce che nel concetto di diffusione, che riguarda la possibilita’ per chiunque di accedere al materiale, e’ compresa anche la compilazione di  hyperlinks avente lo scopo di facilitare l’accesso al materiale sopracitato.
E’ prevista, peraltro, la possibilita’ di formulare riserve in casi limitati.


Il successivo articolo, il n. 4, riguarda le minaccie aventi motivazioni razziste e xenofobe, effettuate intenzionalmente e senza diritto: deve trattarsi di minaccie, sempre effettuate mediante il sistema informatico, di commettere una infrazione penale grave ai danni del soggetto (individuo o gruppo).


L’ingiuria avente motivazione razzista e xenofoba e’ prevista dall’art. 5, purche’, come sempre, commmessa intenzionalmente e senza diritto mediante un sistema informatico.
Anche per questo articolo e’ possibile per le Parti di formulare riserve.


L’articolo successivo, il n. 6, e’ quello che ha dato luogo ad un certo contrasto tra i membri del Comitato e riguarda il c.d. negazionismo o la minizzazione rozza ovvero l’approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l’umanita’, comportamenti – come sempre- commessi intenzionalmente e senza diritto- mediante un sistema informatico (la delegazione italiana  ha sollevato perplessita’ in ordine all’opportunita’ di criminalizzare il negazionismo e la minizzazione  del genocidio e degli altri  crimini non soltanto perche’ apparivano come espressione della liberta’ di pensiero, ma soprattutto perche’ avrebbero dovuto interessare piuttosto il settore psichiatrico … ).

Anche per questo articolo e’ prevista la possibilita’ di apporre riserve nei casi indicati.


L’aiuto e la complicita’ per commettere uno dei reati indicati nel Protocollo, qualora  compiuti intenzionalmente e senza diritto, sono previsti dall’art. 7.


Gli articoli successivi riguardano i rapporti tra la Convenzione ed il Protocollo (art.8), le modalita’ del consenso da parte degli Stati ad essere legati dal Protocollo (art.9), l’entrata in vigore (art.10), l’ adesione successiva all’entrata in vigore del Protocollo (art.11), le riserve e le dichiarazioni (art. 12), il regime ed il ritiro delle riserve (art. 13), l’applicazione territoriale (art. 14), le modalita’ di denuncia del Protocollo (art. 15), ed infine le modalita’ della notificazione (art.16).

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