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DIRITTO D’AUTORE: Stop al monopolio SIAE

16 Luglio 2002 Commenta

Il 5 giugno scorso il senatore Franco Asciutti ha presentato un disegno di legge teso a modificare il complesso di norme che dal 1941 conferiscono all’ente pubblico un mandato esclusivo di intermediazione per conto di autori ed editori. Il disegno di legge prevede altresi’ che i ministeri competenti, attivita’ produttive ed economia, provvedano, entro un anno dalla sua entrata in vigore, a modificare tutte le altre norme che nell’ordinamento italiano fanno riferimento alla posizione di monopolio espletata dalla SIAE.


PISA – La caratteristica della legge sul diritto d’autore e’ quella di individuare nella SIAE, e solo in essa, l’ente di gestione dei diritti d’autore, quasi come funzione esclusiva. Tant’e’ vero che spesso e’ stata prospettata la questione di legittimita’ costituzionale delle relative disposizioni, essendo opinione diffusa quella per cui attribuendo una funzione monopolistica alla SIAE, come unica societa’ dedicata alla gestione dei diritti d’autore, si inibisce una equa concorrenza con altri soggetti.

Allo stato attuale, gli unici enti che in Italia svolgono attivita’ in minima parte concorrenziali a quelle della SIAE sono l’AFI e la SCF, nella loro qualita’ di agenzie di collecting dei diritti per conto delle aziende discografiche. Alcune case associate alla stessa SCF, tuttavia, le hanno revocato il mandato per quanto riguarda l’incasso e la distribuzione delle royalty percepite dai produttori di apparecchi audio e di supporti vergini a titolo di compensazione per la copia privata, per affidarne la gestione proprio alla SIAE.

E’ cosi’ ormai maturata la convinzione che il mantenimento di monopoli, pubblici o privati, rappresenta un grave freno allo sviluppo di iniziative economiche ed e’ quindi necessario procedere all’introduzione di elementi di concorrenza che eliminino questa rigidita’.

In tale contesto si inserisce la proposta del senatore Asciutti, presidente della 7° Commissione Permanente per l’istruzione pubblica e i beni culturali, avente ad oggetto la modifica del titolo V –Enti di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti d’autore- della legge 22 aprile n.633 e relativa all’eliminazione delle disposizioni che attribuiscono alla SIAE una posizione di monopolio, con conferimento al Governo di una delega per la modifica e l’introduzione di norme che abbiano come presupposto un nuovo quadro normativo che preveda la possibilita’ della concorrenza tra piu’ soggetti.

Il monopolio di fatto della SIAE, grazie all’esclusiva attribuitagli ex lege, rende inevitabile una perdita di efficienza nei servizi svolti da un unico referente in materia di compensi, con ovvia conseguente turbativa del mercato.

La SIAE, nell’esercizio del suo potere gestionale, e quindi privatistico, risulta di fatto sottratta ex lege alle regole di mercato, creando una confusione tra la sua natura pubblicistica e le sue competenze di diritto privato.

Se e’ d’interesse generale la tutela del diritto d’autore, e’ lo Stato che deve farsene carico, non demandandolo a strutture anacronistiche e di ambigua classificazione giuridica.

La SIAE, al di la’ degli interessi particolaristici, dovrebbe comprendere che e’ giunto il momento di farsi da parte per lasciare che i diretti interessati si autorganizzino e creino un mercato sui principi del pluralismo e della competitivita’, magari, e perche’ no, conservando il ruolo di vigilante affinche’ siano rispettate le regole finalmente uguali per tutti.

In questo quadro si inserisce l’odierna esigenza di riforma anche se, al riguardo, probabilmente non sara’ sufficiente rivedere lo Statuto della SIAE, ma occorrera’ piuttosto ripensare molti articoli della legge sul diritto d’autore.

Non occorre essere un giurista per intuire che la tutela delle opere non implica l’esercizio in forma monopolistica dei servizi che a tale attivita’ sono connessi, come ad esempio la riscossione e la ripartizione dei proventi derivanti dal diritto d’autore, attivita’ eminentemente privata ed espletata attraverso un’organizzazione d’impresa. Considerazione quest’ultima che meglio si comprende alla luce di una recente sentenza della Cassazione, la n. 2431/97, che ha ribadito che l’attivita’ della SIAE come ente pubblico, in tema di ripartizione dei compensi riscossi, si configura nella potesta’ regolamentare autoritativa dell’ente, il cui concreto esercizio delle decisioni prese in quella sede rientra nel diritto privato, nella c.d. attivita’ dell’organizzazione, quindi non ha ragione d’essere mantenuto sotto forma di monopolio.

In realta’, l’opportunita’ di garantire alternative concorrenziali alla societa’ degli autori, che nel nostro ordinamento riveste carattere di ente privato di diritto pubblico, in quanto operante in un settore di interesse collettivo, e’ un’ipotesi che e’ affiorata di tanto, soprattutto dopo il lunghissimo periodo di commissariamento che ne ha ostacolato il regolare funzionamento e minato la credibilita’. In questa occasione, pero’, l’intervento di un esponente parlamentare di maggioranza ha sollevato ulteriormente il profilo pubblico della questione, con conseguenze e reazioni ancora tutte da valutare.

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