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DOMAIN NAMES: La rilevanza del nome; il caso gossip.it

17 Luglio 2002 Commenta

E’ recentissima la notizia della registrazione del nome a dominio gossip.it da parte della responsabile del sito GossipNews.it (www.gossipnews.it) Paola Porta. In effetti gia’ da diversi mesi Gossip.it aveva un redirect a GossipNews.it, ma adesso e’ stato formalizzato il passaggio con un trasferimento in piena regola. La notizia assume una certa rilevanza nello specifico ambiente dei rotocalchi di cronaca rosa in quanto, considerato che gia’ la rivista GossipNews.it era tra le piu’ popolari nel web, ora e’ indiscusso che con l’acquisizione di un nome a dominio come gossip.it sicuramente piu’ immediato e funzionale, la conquista della leadership nello specifico settore diventera’ una mera formalita’. Come ha spiegato la stessa responsabile Paola Porta la scelta dello specifico nome di dominio e’ anche funzionale allo sviluppo del sito: “per GossipNews e’ un ulteriore salto di qualita’, anche in visione della futura espansione dei canali tematici gia’ presenti nel portale, che cosi’ potranno godere di un’identita’ e di un sottodominio proprio (cinema.gossip.it, musica.gossip.it, ecc…)”.


Napoli – Negli ultimi tempi la materia dei nomi a dominio e’ diventata fra le piu’ scottanti e seguite nel mondo giuridico e di Internet considerata la grande rilevanza dei domain names che costituiscono non solo il biglietto di presentazione di un sito web, ma la vera e propria anima della presenza su Internet. Proprio per questi motivi numerose ormai sono le battaglie giudiziarie ed amministrative per l’acquisizione di determinati nomi a dominio magari piu’ pertinenti allo specifico campo di interesse. Nel caso di specie, ad esempio, appare evidente che per un rotocalco “rosa” italiano il nome a dominio “gossip.it” sia l’ideale.

Ovviamente non pochi sono gli speculatori che cercano di approfittare in maniera disonesta (domain name grabbing) di questi particolari interessi, grazie anche all’attuale discutibile sistema di registrazione dei nomi a dominio che si fonda sul criterio meramente cronologico del first come, first served.

Come e’ noto il soggetto preposto alla gestione del registro ccTLD “.it” e’ lo Iat (Istituto Applicazioni Telematiche) del Cnr, che attualmente opera come Registration authority per i domini “Italiani”. Accanto alla Ra opera la Naming Authority italiana, associazione non riconosciuta che ha il compito specifico di elaborare le c.d. regole di Naming giunte ormai alla versione 3.7. Questa distinzione di funzioni tra la Na e la Ra, che si occupa esclusivamente della gestione della procedura di registrazione e della tenuta dei database dei domini, costituisce una peculiarita’ del nostro paese, in quanto negli altri ccTLD, in genere, le regole vengono create dallo stesso gestore del registro tramite un proprio organo interno  denominato “policy board” (Biasiolo, “La registrazione dei nomi a dominio” in “il Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET”, Milano, 2002).

E’ opportuno, comunque, ricordare che a testimonianza della notevole importanza che ormai sta assumendo la materia dei nomi di dominio sono stati presentati, di recente, alla Camera dei deputati dei progetti di legge che prevedono l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della “Commissione Nazionale per l’accesso ad Internet ed alle altre reti telematiche” e la trasformazione dell’attuale “Agenzia per la proprieta’ industriale presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in “Agenzia per la proprieta’ industriale e per i nomi di dominio”.

La procedura per la registrazione di un nome a dominio .it e’ disciplinata dall’attuale versione 3.6 delle procedure tecniche di registrazione e si articola in varie fasi:

1. invio, tramite lettera o fax, della c.d. L.a.r. cioe’ lettera di assunzione di responsabilita’;
2. invio del modulo di registrazione;
3. accertamento della novita’, cioe’ della diversita’ rispetto ad altri nomi a dominio regolarmente registrati;
4. esecuzione di una serie di verifiche formali e tecniche sulla registrazione;
5. inserimento nel Rna del nome a dominio assegnato in uso al richiedente.

Indubbiamente l’aspetto piu’ critico dell’intera procedura risiede nel valore davvero relativo della L.a.r. nella quale il richiedente assume la piena responsabilita’ civile e penale dell’uso del nome a dominio stesso. Purtroppo troppo spesso queste lettere vengono sottoscritte con grande superficialita’ (in genere dolosa) e nonostante la Ra avrebbe la possibilita’ di verificare che quanto dichiarato dal richiedente risponda a verita’, in genere omette colposamente qualsiasi controllo, anche se sarebbe opportuno modificare l’intero sistema imponendo specifici obblighi di vigilanza a carico della Ra o di qualsiasi altro organo, e prevedendo ben definite responsabilita’ a carico di chi dichiara il falso.

Si ricorda che anche nel caso di trasferimento di un nome a dominio su accordo delle parti (come nel caso in questione), il cessionario e’ tenuto a far pervenire alla Ra, oltre ad una dichiarazione scritta congiunta da parte del cedente e del cessionario, una nuova lettera di AR.

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