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DOMAIN NAMES: Tutela cautelare di un nome a dominio analogo ad una denominazione sociale

24 Luglio 2002 Commenta

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 12/07/2002 ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla s.r.l. Mariposa Dischi nei confronti della s.r.l. Mariposa Center inibendo a quest’ultima societa’ l’uso in qualsiasi forma della denominazione sociale della ricorrente avuto riferimento, in particolare, al domain name attinente all’attivita’ commerciale (il cui settore e’ analogo sia per la ricorrente che per la resistente). Lo stesso Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla s.r.l. Mariposa Dischi nei confronti della s.r.l. Ed.it risultante erroneamente titolare del nome a dominio mariposadischi.com.


Milano – Come e’ noto, nel caso di illegittima utilizzazione di un nome a dominio altrui esistono tre rimedi: due, limitatamente ai domini.it, sono specificamente previsti dalle Regole di Naming (l’attuale versione e’ la n. 3.7) come la procedura di riassegnazione (art. 16) o l’arbitrato (art. 15), mentre l’altro e’ quello classico di azione specifica davanti all’Autorita’ giudiziaria ordinaria. Nel caso di specie essendo coinvolte piu’ estensioni (.it, .com) dell’analogo nome di dominio mariposadischi, il ricorrente ha dovuto giocoforza rivolgersi al giudice ordinario, ma lo ha fatto con specifica istanza cautelare.

Purtroppo sono ben noti gli inconvenienti del giudizio ordinario quali: i tempi molto lunghi che impediscono, anche facendo ricorso alla tutela cautelare, un’immediata soddisfazione delle pretese del ricorrente, anche se questi ha ragione; i costi sicuramente elevati; le decisioni spesso discordanti fra i vari tribunali, poiche’ mancando una disciplina legale tipica per i nomi a dominio, ogni Tribunale segue un ragionamento logico individuale associando il nome di dominio o ad un marchio, o ad un’insegna, oppure considerando il nome di dominio un mero indirizzo che nulla ha a che vedere con un segno distintivo (vedasi ordinanza del Tribunale di Firenze datata 29 giugno 2000); la limitata conoscenza da parte dell’organo giudicante delle problematiche specifiche di Internet. Ad ogni modo a prescindere dalla fase di merito dove il giudice tende ad accertare l’esistenza di un diritto esclusivo della parte attrice al nome di dominio contestato, la fase cautelare, comunque molto piu’ rapida anche se limitata, si fonda esclusivamente sull’accertamento delle due fondamentali condizioni del fumus boni juris e del periculum in mora.

Ai fini dell’accertamento dell’esistenza del primo requisito il giudicante, trovandosi di fronte all’utilizzazione da parte della s.r.l. Mariposa Center di un nome di dominio altrui (mariposadischi) per indirizzare l’utente sul sito MariposaDuomo che pubblicizza i prodotti della resistente che opera nel medesimo settore commerciale della ricorrente, non puo’ che concludere in senso positivo configurandosi nel caso di specie la tipica ipotesi di concorrenza sleale per attivita’ confusoria ai sensi dell’art. 2598 n.1 in forza del quale compie atti di concorrenza sleale chiunque “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l`attivita’ di un concorrente”.
In effetti, nel caso di specie, sussistono ambedue le condizioni richieste per l’applicazione del citato articolo e cioe’:

1. che i soggetti coinvolti esercitino entrambi sul mercato un’attivita’ d’impresa, quindi un’attivita’ economica organizzata al fine dello scambio di beni o di servizi, senza che sia necessario il requisito della “professionalita’”, per cui anche soggetti che esercitano un’attivita’ economica occasionale possono essere, a tal fine, considerati imprenditori;

2. che tra chi pone in essere l’atto di concorrenza e chi lo subisce deve esistere un rapporto di concorrenza cioe’ le due imprese devono operare nello stesso settore commerciale o per essere piu’ precisi offrono prodotti e/o servizi destinati al soddisfacimento, anche in via succedanea, di bisogni identici o similari con la conseguenza, quindi, di mirare alla stessa clientela (TOSI, “La tutela della proprieta’ industriale” in “I problemi giuridici di Internet”, Milano, 1999).
Anche per il periculum in mora non esistono particolari dubbi circa la sua configurabilita’ in considerazione dell’irreparabilita’ del pregiudizio (non quantificabile in termini monetari nella sua completezza), che la societa’ ricorrente verrebbe a subire nel caso di permanenza degli atti di concorrenza sleale per tutta la durata del giudizio di merito.

Aspetto molto interessante della decisione e’ la giusta precisazione dell’organo giudicante in merito all’irrilevanza dei diritti vantati dalla societa’ resistente sulla denominazione Mariposa, considerato che la denominazione sociale della societa’ ricorrente va valutata nella sua completezza, cioe’ Mariposa Dischi e di conseguenza anche il nome di dominio va tutelato nella sua interezza, perche’ solo in questo senso assume la rilevanza di segno distintivo.

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