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E-COMMERCE: Task force contro le frodi on line

15 Luglio 2002 Commenta

Il Governo inglese sta predisponendo un nuovo sistema organizzativo non solo per studiare il fenomeno dello e-commerce, ma anche per prevenire e arginare i problemi che i consumatori / navigatori riscontrano in rete. Il Governo stanziera’ 500.000 sterline in questo nuovo progetto, allo scopo di rendere il territorio inglese il miglior posto per fare e-commerce.


Londra – Superato lo stupore iniziale e la curiosita’ attrattiva dell’utilizzo dei nuovi sistemi di commercio elettronico, sorgono diverse domande in merito alla sicurezza delle transazioni effettuate on line.
Da un lato ci si interroga sulla sicurezza delle reti su cui circolano i dati personali degli utenti, dall’altro ci si domanda quanto il consumatore sia tutelato nell’ambito delle iniziative di e-commerce.

Il Governo inglese ha deciso di investire circa 500.000 sterline per cercare di risolvere questi problemi.
Il Department of Trade and Industry ha annunciato, infatti, nove iniziative che affrontano vari aspetti delle transazioni effettuate in rete.

Una di queste dovra’ monitorare le attivita’ di trading on line e valutare gli effetti sulle posizioni economiche dei consumatori che si affacciano a tali pratiche.
Un altro studio verra’ effettuato in Scozia, dove si dovranno verificare i potenziali rischi legati alla vendita di medicine e prescrizioni mediche sul web.
Un ulteriore progetto vertera’, invece, sull’impatto che il commercio elettronico avra’ in seguito allo sviluppo della televisione digitale.

In ambito europeo siamo ancora in attesa che venga emanata una direttiva comunitaria dedicata in particolar modo ai contratti a distanza relativi a servizi finanziari. Si puo’, comunque, fare riferimento alla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico per capire che non vi e’ vuoto legislativo in questa materia.
Tale direttiva, infatti, “contribuisce alla creazione di un quadro giuridico per la fornitura di servizi finanziari in linea” (considerando n. 27) e puo’ essere presa come punto di riferimento per la disciplina delle transazioni on line.

Il lodevole impegno preso dal Governo inglese per monitorare il mercato del commercio elettronico si posiziona all’interno di uno studio volto a capire quali siano le tutele che e’ necessario offrire al navigatore / consumatore che fruisce di servizi di e-commerce.

Molta incertezza regna in questo ambito, tant’e’ che il vero commercio elettronico finora funzionante e’ solo quello B2B, cioe’ quello fatto fra imprenditori.
Il commercio realizzato con i consumatori, invece, stenta a decollare, poiche’ il navigatore si sente (e non a torto) insicuro e possibile vittima di frodi.

E’ comunque necessario ricordare a riguardo che (almeno in Italia) vi sono legislazioni volte a tutelate esplicitamente le negoziazioni telematiche.
Si puo’ fare riferimento, infatti, a un d. lgs. del 15/1/95, n. 50, che ha ad oggetto le vendite effettuate fuori dei locali commerciali.
Le disposizioni di questo decreto fissano in maniera determinata l’importanza del fattore “informazione”, ai fini della tutela del consumatore. Sono stabilite come obbligatorie sia l’informazione preliminare sia quella post-contrattuale.
Il consumatore – si afferma – deve poter conoscere tutte le caratteristiche del contratto che sottoscrive non solo al momento dell’acquisto, ma anche successivamente.
L’importanza dell’informazione, e in particolare di quella preliminare, e’ ribadita poi nel successivo d. lgs. 185/99 e soprattutto nella direttiva sul commercio elettronico, gia’ citata sopra.

Si ricordano, infine, le recenti modifiche apportate al codice civile, in tema di recesso per vizi: si e’ ampliato il lasso di tempo in cui il consumatore puo’ denunciare i vizi.
Un’arma piu’ forte, dunque, per giungere alla risoluzione del contratto nei casi in cui il consumatore non sia soddisfatto del prodotto acquistato.
Un tassello in piu’, infine, nell’ambito di una tutela del consumatore a 360 gradi.

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