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EDITORIAL: La responsabilità civile del medico; Segue. Spunti di riflessione sul concetto di diligenza

22 Luglio 2002 Commenta

Il concetto di diligenza, richiamato dall’art. 1176 cod. civ. , riassume in se’ il complesso di cure e cautele che dovrebbero fondare il comportamento di ogni debitore al momento di soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto e alle circostanze di fatto che lo caratterizzano. Come chiarisce Rodota’ , pur essendo il concetto di diligenza un criterio obiettivo, va visto ed interpretato nell’ottica del particolare rapporto, in funzione della sua specialita’ e della natura dell’attivita’ esercitata, come prescritto dall’articolo sopra richiamato.

Inoltre e’ proficuo, secondo l’Autore citato, considerare i rapporti tra tale concetto e quelli di correttezza e buona fede, rispettivamente sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. , per apprezzarne la reciproca interferenza. Infatti, sulla scorta delle analisi gia’ di Betti , bisogna valorizzare i concetti di buona fede  e correttezza nella loro funzione di ampliare o rispettivamente restringere il contenuto degli obblighi letteralmente assunti mediante contratto, nei limiti in cui la loro attuazione possa essere in contrasto con i principi di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.  Cosi’ anche il riferimento alla correttezza verrebbe ad affiancarsi a quello della buona fede, come strumento per la definizione della reale portata del rapporto obbligatorio.

E’ quindi il caso di appurare la consistenza dei rapporti che questi due ultimi concetti hanno con quello di diligenza. L’operativita’ dei criteri di buona fede e di correttezza si pongono su piani diversi rispetto a quello occupato dalla diligenza, essendone diversa la funzione . Buona fede e correttezza si pongono infatti sul piano degli strumenti d’integrazione del contenuto dell’obbligazione, laddove la diligenza, al contrario, assolve alla funzione di valutare <<la conformita’ del comportamento del debitore a quello dovuto>>, non con funzione integrativa o correttiva, piuttosto delimitando <<cio’ che deve ritenersi, in quel singolo caso, esatta prestazione>>.

Ecco quindi che la diligenza, cosi’ come descritta piu’ sopra, viene a porsi, al cospetto del concetto di correttezza, come criterio guida per valutare in quali limiti vi sia stata violazione della correttezza medesima, fondando cosi’ il proprio ruolo di criterio di responsabilita’.
Risulta confermata pertanto la valenza duplice  della diligenza, come parametro di imputazione del mancato adempimento, e quale criterio di determinazione del contenuto dell’obbligazione.

Si e’ osservato  anzi, in accordo con quanto fin qui esposto, che lo sforzo diligente del debitore deve prodursi sin dalle fasi c.d. preparatorie della prestazione, manifestandosi queste ultime come comportamenti nell’interesse altrui e pertanto gia’ giuridicamente doverosi, in quanto preparano il terreno affinche’ la prestazione consegua il suo risultato. In quest’ottica rileva l’utilizzabilita’, da parte del creditore, dei mezzi di difesa contro l’inadempimento, gia’ nella fase preparatoria, ove essa manifesti caratteri di inadeguatezza o difettosita’, potendosi cosi’ rifiutare a ragione una prestazione preparatoria di tali qualita’, ovvero un inizio di prestazione tanto difettosamente preparata.

Un esempio che Bianca propone al fine di chiarire le osservazioni condotte, e’ quello della negligente messa a punto -si legga preparazione- del mezzo che dovra’ trasportare il creditore; nel nostro caso potrebbe argomentarsi similmente la necessita’ di considerare disponibili per il paziente quei rimedi contro l’inadempimento, cui si e’ fatto poc’anzi riferimento, ove si verificassero le condizioni per affermare che, ad esempio, la fase pre-operatoria sia stata caratterizzata da comportamenti inadeguati e difettosi, secondo cio’ che prescrive la miglior scienza e tecnica operatoria; o ancora, potrebbero integrarsi tali condizioni qualora l’applicazione di un gesso fosse stata preceduta dalla mancata sottoposizione ad adeguate e necessarie indagini radiografiche, ovvero quando la prescrizione di una terapia non sia stata preceduta dall’acquisizione di adeguate informazioni sullo stato di salute del paziente o sulla sua particolare sensibilita’ all’assunzione di farmaci specifici.

Considerando poi che l’importanza dell’interesse strumentale violato, potrebbe altresi’ legittimare gia’ in questa fase la risoluzione del contratto per inadempimento, ove l’inadeguatezza e la difettosita’ della fase preparatoria facciano presumibilmente prevedere un esito finale negativo, si comprendera’ che, nel caso della prestazione professionale del medico, essendo gli interessi del paziente in gioco -tutela del bene della salute- si’ preminenti,  i principi suesposti potrebbero trovarvi applicazione precipua.

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