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PRIVACY: Rispetto su Internet; Quali sono i limiti?

22 Luglio 2002 Commenta

E’ recentissima la notizia che il Garante per la protezione dei dati personali, nell’effettuare un’indagine a campione su determinati siti web, al fine di elaborare il codice di deontologia e di buona condotta riguardante il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dei servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica e in particolare nella rete web, ha accertato che piu’ del 90% dei siti esaminati non rispettano le prescrizioni della legge sulla privacy. A settembre il Garante ufficializzera’ le anomalie riscontrate.


Napoli – Come e’ noto Internet gia’ da tempo costituisce oggetto di particolari attenzioni da parte dell’Autorita’ Garante per le numerose violazioni riscontrate alla legge sulla privacy che trovano, tra l’altro, conferma nella recente indagine effettuata dalla stessa Authority.

L’utilizzazione di software spia o di cookies, i recenti e preoccupanti casi di spamming, la pubblicazione di alcuni dati personali sulle pagine web lesive dell’onore e della reputazione, questioni relative alla protezione dei domini Internet sono tutti argomenti divenuti oggetto di decisioni del Garante che ha bacchettato, peraltro giustamente, i responsabili di queste ripetute violazioni dell’attuale normativa.

Da non ultimo sono oggetto di indagine del Garante i c.d. “sms amorosi” e gli analoghi messaggi di posta elettronica inviati da presunti “ammiratori segreti”, che invitano a richiamare un numero di telefono fisso con prefisso 899, per conoscere la loro identita’. In realta’, una volta stabilito il contatto, una voce registrata, senza svelare il nome dello “spasimante”, fornisce informazioni, non richieste, sulle caratteristiche e i costi di alcuni servizi in offerta. Nel corso di questa illustrazione, all’ormai deluso utente, viene chiesto inoltre di rilasciare altri dati propri e di conoscenti, a seconda del tipo di servizio prescelto.

Anche in questo caso l’Autorita’, sulla base delle numerose segnalazioni pervenute, ha effettuato i primi accertamenti dai quali sono emersi i nomi di alcune societa’ italiane ed estere assegnatarie delle diverse utenze telefoniche indicate dai consumatori. I responsabili sono stati invitati a fornire chiarimenti sul loro operato per poter verificare se le operazioni compiute .. segue ..

sui dati degli utenti sono conformi alla normativa in materia di tutela dei dati personali.
In questi casi appare ineccepibile l’intervento del Garante di fronte ad illegittime invasioni dell’altrui liberta’, ma tutti gli eccessi sono sempre disdicevoli e sembra che in questo periodo si stia costringendo l’Autorita’ ad un superlavoro, talvolta nemmeno giustificato. Non bisogna dimenticare che il grande successo di Internet si fonda principalmente sulla grande liberta’ ed autonomia che contraddistingue la Rete; ma regolamentare la stessa non significa censurare, cio’ sarebbe un errore fatale che provocherebbe l’immediato fallimento del piu’ rilevante fenomeno della nostra epoca.
Si registrano, ormai, numerosi ricorsi al Garante, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/96 per motivi davvero futili e per questioni che potrebbero essere risolte senza alcun intervento dell’Autorita’.

Si pensi al caso delle newsletters che vengono inviate da molti siti (anche pubblici) agli indirizzi e-mail degli utenti a seguito di specifica richiesta. Ebbene anche in questi casi si sono avuti molti ricorsi al Garante per spamming, in quanto i ricorrenti sostengono di non aver mai richiesto un simile servizio. L’equivoco si spiega facilmente e si fonda sugli automatismi connessi a tale servizio; difatti, talvolta qualche buontempone accede alla pagina di richiesta del servizio e digita un indirizzo di posta elettronica altrui. A seguito di tale richiesta, il server automaticamente invia all’indirizzo e-mail digitato le newsletters a scadenza periodica (a seconda dei tempi previsti dal servizio). L’ignaro utente bersagliato da queste continue e-mail si rivolge immediatamente al Garante per spamming, quando sarebbe estremamente semplice fare un clic sulla richiesta di cancellazione (quasi sempre prevista) o comunque preavvisare i responsabili del sito (cosi’ come prevede lo stesso art. 29 della legge n. 675/96 al 2° comma).

E’ vero che lo stesso Garante, per evitare equivoci, ha precisato che quando si fa uso di strumenti automatizzati di chiamata, per autorizzare l’invio risulta necessario, in ogni caso, ottenere il consenso preventivo ed esplicito del ricevente, ma e’ anche vero che queste azioni finiscono per creare non poche difficolta’ ai gestori di siti che molto spesso forniscono dei servizi di pubblica utilita’ e non meriterebbero simili trattamenti. Naturalmente questo costituisce un esempio che pero’ mi fa nascere qualche preoccupazione, in quanto non vorrei che questi siano segnali che possano portare allo sviluppo di un movimento o comunque di un’ideologia (forse e’ gia’ nata) che utilizzando gli strumenti garantisti previsti dalla legge n. 675/96 finisca per svilire quelle liberta’, ma anche quelle caratteristiche che da sempre hanno rappresentato la Rete e ne hanno costituito il fondamento.

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