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COPYRIGHT: Quale strada per un DRM legittimo ?

19 Settembre 2002 Commenta

A fronte delle continue violazioni alle norme sul diritto d’autore, le case discografiche (ma anche le software houses) sono profondamente impegnate da alcuni anni nella ricerca di strumenti tecnologici sempre piu’ efficaci nella gestione dei propri diritti (i c.d. sistemi di Digital Rights Management). Le modalita’ troppo invasive di questi nuovi mezzi tecnici, pero’, rendono molto difficile la loro compatibilita’ con le c.d. libere utilizzazioni previste da vari ordinamenti giuridici, ovvero quelle norme volte a tutelare una libera e gratuita (per quanto possibile) circolazione delle opere dell’ingegno. E’ ipotizzabile prevedere per il futuro una gestione di sistemi piu’ “legittima” e meno invasiva della sfera privata del singolo utente?

USA –  Il dibattito sul Digital Rights Management acquista maggiore fervore dopo alcune dichiarazioni di esponenti americani del settore tecnologico-musicale sulle quali vi e’ molto da discutere. Il vicepresidente della EMI (una delle cinque maggiori case discografiche mondiali), Ted Cohen, ha affermato recentemente che c’e’ bisogno di prodotti di DRM che permettano alla gente di non sentire mai il muro della sicurezza e della protezione tecnologica eccessiva.
Questa posizione segue di poco un’altra importante affermazione di Philip Bond, sottosegretario al commercio per la tecnologia negli USA. Quest’ultimo ha comunicato, in occasione di un’udienza governativa, il proprio desiderio di voler vedere un “consistente, affidabile e possibile livello di legittima protezione del copyright”.
Quello che emerge chiaramente dalle opinioni di entrambi i soggetti citati e’ una nuova visione delle modalita’ di utilizzazione e finalizzazione dei sistemi di DRM. Non piu’, dunque, una lotta fra copyright e pirateria, come una sorta di guerra eterna fra il bene e il male, ma un modo “equilibrato” di affrontare un problema di recente nascita.
Per una corretta gestione dei diritti d’autore, infatti, e’ necessario si’ utilizzare accorgimenti tecnici di nuova generazione, ma e’ importante non dimenticare le esigenze dei consumatori, i quali sono i diretti acquirenti delle opere dell’ingegno.
Per esempio, soluzioni come quelle di “Palladium” della Microsoft (una sorta di computer che non puo’ essere utilizzato con software non regolarmente licenziato) mettono a dura prova disposizioni normative sulle c.d. libere utilizzazioni (si veda il capo V della l. 633/41), rendendo sempre piu’ distante la comunicazione fra i produttori di opere dell’ingegno e gli utenti.

L’utilizzo delle tecnologie di DRM riduce drasticamente i casi di fair use ovvero delle libere utilizzazioni. Con la continua evoluzione delle difese tecnologiche sara’ molto difficile, dunque, accedere a un’opera anche “solo” per fruirne a fini personali.

Ma quali sono i casi previsti nella legislazione italiana di libere utilizzazioni?
La l. 633/41 prevede a riguardo un intero capo, il V, dall’art. 65 al 71. In particolare, l’art. 68 afferma, al comma 1: ” E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico”.
Ci si domanda se la riproduzione di opere contenute in Internet possa rientrare nella norma su menzionata. La risposta sembra essere negativa, poiche’ – anche se l’utente non voglia diffondere il contenuto riprodotto – “ogni atto di riproduzione delle opere diffuse su rete telematica necessit[a] della previa autorizzazione del titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera” . Sicuramente Internet e’ un mezzo idoneo a spaccio o diffusione e resta pertanto escluso dall’ambito della norma analizzata.
Nascerebbe, pero’, un altro interrogativo: su Internet, allora, non ci puo’ essere alcuna riproduzione per “uso personale”? La Direttiva 2001/29/CE, potrebbe fornire una risposta. All’articolo 5, comma 2, lettera b), si consente agli Stati membri la facolta’ di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione riguardanti “riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini non commerciali diretti o indiretti a condizione che i titolari ricevano un equo compenso…”.
Quindi, e’ permesso agli Stati membri prevedere eccezioni al diritto di riproduzione per le riproduzioni che soddisfino, pero’, quattro requisiti: fruizione da parte di una persona fisica; uso privato; uso non commerciale; pagamento di un’equa remunerazione.
Prevedendo il pagamento di un’equa remunerazione, la Direttiva suddetta fa capire che, ormai, l’era delle libere utilizzazioni e’ tramontata.

Sara’ forse possibile “modulare” la protezione che le difese tecniche offrono a seconda che si vogliano impedire le copie non autorizzate o si vogliano permettere riproduzioni per uso personale; comunque, dovrebbe essere tutto a pagamento.

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