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COPYRIGHT: Un milione di dollari per il no copyright !

11 Settembre 2002 Commenta

Un anonimo donatore ha elargito la consistente somma di un milione di dollari per incoraggiare e aiutare una ricerca universitaria che abbia lo scopo di diminuire il grande potere delle leggi sul copyright. L’intenzione della benefica offerta mira a trovare un corretto equilibrio fra i diritti di proprieta’ intellettuale e cio’ che viene denominato materiale di “pubblico interesse”.


USA – La notizia e’ ancora da confermare ufficialmente in questi giorni, ma, stando a quanto si “vocifera” in rete, le lobby del copyright dovrebbero cominciare a preoccuparsi seriamente (oltre che dei sistemi di peer-to-peer, che fanno circolare illegalmente contenuto protetto da diritti di esclusiva) della creazione di un centro di studio molto particolare.
Un anonimo donatore, infatti, si e’ schierato dalla parte del “no copyright”, elargendo l’enorme somma di un milione di dollari per la costituzione di un centro per lo studio sul Pubblico Dominio, il Center for the Study of the Public Domain (reperibile all’indirizzo,
http://www.law.duke.edu/ip/). Questa struttura (codiretta dal professore James Boyle) avra’ lo scopo di capire in che modo limitare gli enormi poteri delle leggi sul copyright.
A fronte di un tessuto legislativo che offre ai materiali protetti dal diritto d’autore livelli elevatissimi di tutela e che prevede (come, per es., in Italia) sanzioni penali di rilevante consistenza, la sfera di tutto cio’ che e’ “pubblico interesse” non puo’ far altro che essere ghettizzata e ridotta ai minimi termini.
Afferma il Prof. Boyle che gli ultimi dibattiti al Congresso americano circa il copyright hanno sempre preso come punto di vista l’interesse di associazioni quali la RIAA e la Motion Picture Association of America, piuttosto che quello del consumatore, vero e proprio motore dell’intera industria della proprieta’ intellettuale.
A titolo esemplificativo, valga l’importante modifica fatta in America alla durata temporale del copyright sulle opere dell’ingegno: queste ultime, infatti, godranno di altri venti anni di protezione, rispetto alle norme previgenti.
Appare, dunque, giustificata la critica mossa da piu’ parti sociali contro queste forme di estremo protezionismo; la cultura sara’ fruibile solo da pochissimi soggetti, mentre le opere potranno circolare liberamente solo quando saranno gia’ “vecchie”.

Il termine pubblico dominio indica le opere dell’ingegno (film, canzoni, libri, ecc.) che non sono coperte dalla protezione del diritto d’autore. Un materiale puo’ trovarsi in questa situazione o quando l’autore rinuncia volontariamente ai relativi diritti patrimoniali o quando la protezione accordata dalle leggi sul copyright esaurisce la sua durata temporale.

Nel primo caso, e’ solo la volonta’ altruistica di rendere facilmente accessibile a tutti la propria opera che permette l’inclusione di un materiale nel dominio pubblico.
Nell’altro caso, invece, e’ la legge a stabilire questi termini d’ingresso. Le leggi sul diritto d’autore sono caratterizzate, infatti, da uno stretto legame con l’interesse generale. In tutti i Paesi del mondo, il diritto d’autore e’ finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico, al fine di bilanciare gli interessi degli autori alla remunerazione e quelli del pubblico a un accesso senza limiti al materiale in oggetto.
Sin dallo Statute of Anne inglese del 1709 e dalla clausola del diritto d’autore nella Costituzione Americana (articolo I, 8, cl. 8) si ritiene, rispettivamente, che la legge sul diritto d’autore sia finalizzata – fra l’altro – “a incoraggiare gli uomini istruiti a comporre e a scrivere libri utili” e “a promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, grazie all’assicurazione per un tempo limitato del diritto esclusivo per gli autori e inventori, in vista delle loro rispettive esigenze di scrittura e scoperta”.
Le intenzioni dei Paesi facenti parte della Convenzione di Stoccolma (Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprieta’ Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14/7/1967) – nella quale si afferma che: “Le parti Contraenti […] desiderose, per incoraggiare l’attivita’ creativa, di promuovere la protezione della proprieta’ intellettuale nel mondo[…]” – e la ratifica da parte di numerosissimi Stati della Convenzione di Berna e dell’Universal Copyright Convention, per esempio, dimostrano che c’e’ un largo consenso a un sistema di copyright sempre piu’ inserito nel pubblico interesse .
Anche la recente Direttiva 2001/29/CE, nei considerando nn. 11 e 12, sostiene rispettivamente che “un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi e’ uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonche’ di preservare l’autonomia e la dignita’ di creatori e interpreti o esecutori” e che “un’adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d’autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza sotto il profilo culturale”.

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