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DIRITTO D’AUTORE: Ancora riflessioni sulla direttiva 2001/29/CE

27 Settembre 2002 Commenta

Con la legge n. 39 del 1 marzo 2002, il Parlamento italiano delega il Governo per il recepimento della Direttiva 2001/29/CE.
La scrittura del testo normativo viene affidata al Servizio XI -Diritto d’Autore e vigilanza sulla S.I.A.E.- presso il Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali in collaborazione con il Ministero degli Esteri. La bozza del decreto legislativo ora e’ sul tavolo del Consiglio dei Ministri per l’ approvazione definitiva.

La disciplina del diritto d’autore, come emerge dalla legge 633/41, subira’ una profonda revisione, qualora la bozza di decreto legislativo, ora al vaglio del Consiglio dei Ministri, dovesse essere approvata cosi’ come e’. Tra le tante novita’, una delle piu’ importanti e’ contenuta nell’art. 9 della bozza di recepimento, il quale riscrive integralmente il Capo V del Titolo I della legge sul diritto d’autore, sostituendo la originaria denominazione “Utilizzazioni libere” con quella di Eccezioni e limitazioni. Il Capo viene diviso in tre Sezioni, intitolate rispettivamente Reprografia ed altre eccezioni, Riproduzione privata ad uso personale, e Disposizioni comuni. Oltre a riscrivere completamente gli articoli da 65 a 71, sono introdotti gli articoli 68-bis, 71-bis, ter, quater, quinques, sexies, septies, octies, nonies e decies, in applicazione dell’art. 5 della Direttiva.
In primis viene risolta definitivamente la questione, emersa con la legge 248/00 (cosiddetta legge antipirateria) sulla possibilita’ o meno di realizzare riproduzioni private per uso personale senza fine di lucro. Infatti, secondo una interpretazione molto restrittiva di questo testo normativo, per esempio, chi realizzava una copia per uso personale di un CD audio regolarmente acquistato era passibile di una sanzione amministrativa.

La nuova Sezione II del Capo V della legge, intitolata Riproduzione privata ad uso personale e gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies, riconoscono il diritto dell’utente persona fisica  di realizzare riproduzioni private di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto per uso esclusivamente personale, purche’ senza scopo di lucro, senza fini direttamente o indirettamente commerciali e senza aggirare le misure tecnologiche di sicurezza.

Inoltre, l’art. 71-sexies stabilisce che la riproduzione non puo’ essere effettuata da terzi, cio’ significa che non e’ possibile prestare un prodotto audio musicale o un video a un terzo affinche’ se lo copi, o a chi effettua servizi di riproduzione a scopo di lucro.

Per quanto riguarda il compenso per la riproduzione privata, gia’ la legge 93/92 aveva previsto a carico di chi produce o importa nel territorio dello Stato per scopi commerciali nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video ovvero apparecchi di registrazione audio l’obbligo di versare una quota sul prezzo di vendita al rivenditore a favore dei produttori di opere audiovisive e di videogrammi come indennizzo del mancato guadagno derivante dalla copia privata.
L’art. 71-septies, cosi’ come previsto dall’art. 5 del decreto legislativo, si limita ad inserire nella legge sul diritto d’autore quanto precedentemente stabilito dalla legge 93/92, riconoscendo il diritto al compenso per autori e produttori di fonogrammi, e produttori originari di opere audiovisive e produttori di videogrammi e loro aventi causa. La vera novita’ introdotta dal recepimento della Direttiva concerne, pero’, il quantum del compenso: vengono infatti stabiliti criteri e modalita’ di incasso e ripartizione del compenso, tenendo conto della diversa incidenza della copia analogica e della copia digitale.
I compensi devono essere stabiliti con decreto del Ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. In attesa della determinazione del ministero, l’art. 39 della bozza di recepimento indica i compensi da applicare fino al 31 dicembre 2005.
Altra novita’ di rilievo e’ che il compenso per i supporti non e’ calcolato piu’ in base ad una percentuale sul prezzo, bensi’ in base a un importo fisso, cosi’ come di seguito illustrato:

– supporti audio analogici: 0,30 euro per ogni ora di registrazione;

– supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,45 euro per ora di registrazione. Il compenso e’ aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
– supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,84 euro per 650 megabyte;
– memorie digitali dedicate audio, fisse e trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,45 euro per 64 mega-byte;
– supporti video analogici: 0,45 euro per ciascuna ora di registrazione;
– supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0.68 euro per ora. Il compenso e’ aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
– supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 2,04 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso e’ aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
– apparecchi di registrazione analogica o digitale audio e video, ivi compresi i componenti di sistemi informatici, gli apparecchi lettori che consentono la registrazione e i jukebox digitali: 3 per cento sul prezzo al rivenditore. Per gli apparecchi polifunzionali, la percentuale e’ ridotta all’1,5 per cento del prezzo al rivenditore.
Le differenze economiche tra il sistema della legge 93/92 e il decreto di prossima pubblicazione sono indubbiamente notevoli.
Non sappiamo assolutamente in base a quali criteri siano stati determinati i valori espressi nella bozza di recepimento. Probabilmente, gli stessi sono stati suggeriti dalle associazioni di categoria dell’industria culturale e delle associazioni sindacali degli autori, di concerto con la S.I.A.E.
In realta’, attraverso il recepimento della Direttiva 29/2001/CE, da una parte, ci troveremo dinanzi ad una legge sul diritto d’autore quanto mai frammentata in una miriade di articoli bis, ter, quater, dall’altra si ripresenteranno gli annosi problemi ermeneutici gia’ vissuti con la legge 248/00. La frammentarieta’ della materia, dovuta anche alle varie tipologie di opere dell’ingegno, alle quali e’ necessario applicare regole da una parte certamente comuni, ma dall’altra assolutamente particolari, non semplifica le cose.

Cio’ che emerge costantemente, dai vari interventi legislativi in materia, e’ la necessita’ di un ripensamento del sistema di diritto di autore, che si prefigga come obiettivo il contemperamento degli interessi degli autori, che necessitano di recuperare la loro centralita’, dell’industria culturale, che deve essere tutelata nei suoi investimenti economici, e della collettivita’, la quale deve usufruire delle opere sulla base di regole certe e chiare.

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