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DIRITTO D’AUTORE: Il ruolo della SIAE nel deposito di opere inedite

12 Settembre 2002 Un commento

Alla domanda se un’opera inedita possa essere tutelata, la risposta e’ senz’altro positiva. Infatti, attraverso la Sezione OLAF – Opere Letterarie e Arti Figurative – istituita presso la SIAE, e’ possibile depositare un’opera inedita al fine di precostituire una prova documentale dell’esistenza dell’opera ad una data certa, nonche’ per stabilire la priorita’ e la paternita’ della creazione.

Pisa – La legge sul diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno per il solo fatto della loro creazione, indipendentemente da qualsiasi formalita’ di deposito e di registrazione, restando escluse dalla protezione le semplici idee.
Ne consegue che, in capo all’autore, sorgono, in via originaria, dei diritti assoluti di natura morale relativi alla propria personalita’ d’autore e di natura economica relativi allo sfruttamento dell’opera creata.
Tuttavia rispetto a questi diritti possono sorgere problemi concernenti l’attribuzione della paternita’ dell’opera, difficilmente risolvibili se ci si basa solo sul presunto momento temporale della creazione, senza l’apporto documentale, e relativi al diritto esclusivo dell’autore di sfruttare economicamente la propria opera o di autorizzare dei terzi a farlo.
Sebbene all’autore sia riconosciuto il diritto di ricevere un compenso ogniqualvolta qualcuno, nell’esercizio di un’attivita’ economica, si serva della sua opera, in realta’, e’ impossibile per un singolo autore controllare che della sua opera non si faccia uso attraverso la radiofonia, la televisione o la registrazione su audiocassetta ed e’ altresi’ impossibile per gli utilizzatori determinare in tempi utili i titolari dei diritti, domandare la loro autorizzazione, negoziare la remunerazione e le altre condizioni di sfruttamento.
Di qui l’indispensabile ruolo svolto dalla Societa’ Italiana degli Autori ed Editori (
SIAE) quale ente pubblico economico per la protezione delle opere dell’ingegno, la quale svolge un’importante funzione di intermediazione fra chi crea l’opera e chi la utilizza.
Per tutelare gli autori da possibili plagi, prima ancora che l’opera venga presentata al pubblico o ad un editore, la SIAE gestisce un servizio di deposito delle opere inedite, di cui puo’ fruire anche chi non sia associato alla Societa’ ed i …

cittadini stranieri. Attraverso tale servizio, chi deposita ha la possibilita’ di ottenere una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che e’ quella del suo deposito alla SIAE.

L’opera viene considerata inedita finche’ non esce dalla sfera di controllo dell’autore.
In tal senso, devono senz’altro considerarsi pubblicati, ad esempio, un’opera letteraria pubblicata a stampa, un sito web gia’ immesso in rete; uno studio presentato in pubblico in occasione di un congresso, selezioni, letture pubbliche, ecc.
Il richiedente deve trasmettere una copia dell’opera inedita, firmata in originale e per esteso con nome e cognome anagrafici da tutti gli autori e da eventuali altri aventi diritto su ogni facciata scritta di ciascun foglio, compreso il frontespizio riportante il titolo. Se l’opera e’ riprodotta, anziche’ su carta, su un supporto tipo videocassetta, nastro magnetico, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM o DVD, la firma per esteso di tutti gli autori e degli eventuali altri aventi diritto dovra’ essere apposta – insieme al titolo – su una etichetta adesiva applicata direttamente sul supporto.
Occorre inoltre trasmettere la documentazione in ordine all’avvenuto pagamento della quota richiesta per il deposito.
Il deposito di opera inedita e’ quinquennale e decorre dal giorno in cui l’opera e’ pervenuta alla Direzione Generale di Roma della SIAE – Sezione OLAF – o perche’ presentata direttamente o perche’ inviata per posta.
Le opere consegnate alla SIAE come inedite vengono chiuse in un plico sigillato sul quale viene indicata la data di decorrenza del deposito. Il plico puo’ essere aperto solo su decisione di un giudice – quando c’e’ una controversia sulla titolarita’ dei diritti sull’opera – oppure su richiesta del depositante o dei suoi rappresentanti, se questi decide di rinunciare al deposito per riprendere possesso dell’opera. Si deve pero’ tener presente che, una volta aperto il plico sigillato, si perde il valore probatorio del deposito SIAE. Pertanto, se durante i cinque anni sono apportate modifiche o integrazioni tali da trasformare l’opera originale, per l’autore e’ opportuno valutare l’opportunita’ di procedere ad un nuovo deposito avente ad oggetto la versione piu’ recente dell’opera.

Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira l’opera o non rinnova il deposito, la SIAE puo’ ritenersi autorizzata alla distruzione dell’opera medesima.

Possono essere depositati romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno. E’ inoltre accettato ogni genere di supporto, quale carta, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, videocassetta, nastro magnetico.

E’ inoltre opportuno tenere presente che il deposito non da’ alcun diritto per acquisire la qualita’ di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera da parte della Societa’, la quale pertanto non puo’ ritenersi gravata da alcun onere in ordine alla lettura, al giudizio ovvero al collocamento del lavoro depositato, ne’ da alcuna responsabilita’ per eventuali plagi o utilizzazioni illecite.
Alla scadenza del deposito, ai fini del rinnovo, il depositante non ha necessita’ di attendere una comunicazione da parte della SIAE, posto che, al momento della costituzione del deposito, il depositante entra in possesso di un attestato dal quale risultano le date di decorrenza e di scadenza dello stesso.
Il rinnovo dev’essere chiesto entro 30 giorni dalla scadenza, con le medesime modalita’ del deposito, salvo l’invio dell’opera, che e’ gia’ in possesso della SIAE.
La SIAE cura inoltre, a richiesta degli interessati, gli adempimenti relativi alla registrazione delle opere presso il Copyright Office di Washington. Sono protette tutte le opere inedite, senza riguardo alla nazionalita’. Sono, altresi’, protette, e possono essere depositate, le opere pubblicate per la prima volta negli Stati Uniti o in un altro paese con il quale e’ stato concluso un Trattato in materia di copyright, o che siano state create da un cittadino o da un residente in un Paese con cui esiste un Trattato.
In base alla vigente legge degli Stati Uniti d’America sul diritto d’autore, non e’ necessario alcun deposito per ottenere la protezione dell’opera. Il copyright e’ assicurato automaticamente nel momento in cui l’opera e’ creata e l’opera si considera creata quando e’ fissata per la prima volta in una copia, cioe’ in un oggetto materiale dal quale l’opera puo’ essere letta o comunque percepita visivamente – come libri, manoscritti, spartiti musicali, videotape, microfilm – o registrata su supporto sonoro.

Esistono, tuttavia, alcuni vantaggi nella registrazione dell’opera presso il Copyright Office di Washington, soprattutto al fine di acquisire una prova che l’opera e’ registrata in …

un pubblico registro e per ottenere un certificato di deposito. Se il deposito e’ effettuato entro 5 anni dalla pubblicazione, la registrazione costituisce, nel corso di una procedura giudiziaria negli Stati Uniti, prova incontestabile in tribunale dell’esistenza del diritto di copyright.

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Un Commento »

  • Antonello Baranta said:

    I’m a life member of Siae.
    How can I send you a book via mail?

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