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DIRITTO D’AUTORE: La funzione della SIAE di controllo preventivo della liceita’ di videocassette, DVD e supporti multimediali

18 Settembre 2002 Commenta

In base alle vigenti disposizioni in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, la SIAE, oltre all’attivita’ di gestione delle opere del suo repertorio, svolge anche una funzione di accertamento preventivo della liceita’ delle videocassette, dei DVD e degli altri supporti multimediali sotto il profilo della non violazione di altri diritti, di autore e connessi, protetti dalla legge anche se non amministrati dalla stessa SIAE.


Pisa – Secondo l’art. 2575 codice civile costituiscono oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La tutela giuridica del codice civile nonche’ della Legge 22 aprile 1941, n.633 disciplinante il diritto d’autore – recentemente modificata ed integrata dalla Legge n.248/2000 – richiede, quale presupposto, che l’opera abbia quale destinazione specifica la rappresentazione intellettuale diretta ad una comunicazione. Secondo la norma, infatti, oggetto della tutela non sono i principi artistici bensi’ la forma di espressione – opera cinematografica, esecuzione, libro -.
La produzione di videocassette VHS, DVD e altri supporti multimediali puo’ rendere necessaria l’utilizzazione di opere e di materiali protetti dalla vigente legislazione sul diritto di autore e sui diritti connessi. Ecco allora che SIAE stipula con i produttori di videocassette, DVD e altri supporti multimediali contratti di licenza per l’utilizzazione delle opere del suo repertorio. In tal modo, i produttori hanno un accesso immediato a tutto il repertorio che la SIAE amministra e si assicurano il diritto, non esclusivo, di riprodurre e distribuire opere musicali, opere liriche, balletti, opere teatrali e radiotelevisive, opere letterarie, opere dell’arte figurativa e opere fotografiche.
La licenza non e’ invece necessaria quando le opere che il produttore intende utilizzare sono di pubblico dominio.
Le licenze della SIAE per l’utilizzazione di opere del suo repertorio sono sempre a titolo oneroso. Cio’ vuol dire che un compenso per la loro utilizzazione e’ sempre dovuto agli autori, compositori ed editori rappresentati dalla SIAE anche se le videocassette, i DVD e gli altri supporti multimediali sono distribuiti gratuitamente, a scopo promozionale, didattico, divulgativo etc.

Di norma, la misura del compenso e’ determinata percentualmente sulla base del prezzo di vendita della videocassetta, del DVD o del supporto multimediale, tenuto conto della quantita’ di opere del repertorio SIAE in essi contenuto. Nel caso di videocassette e di supporti multimediali distribuiti gratuitamente, si applicano minimi di compenso la cui misura varia comunque in …

funzione della quantita’ di opere del repertorio SIAE riprodotte.

La produzione di videocassette, DVD e altri supporti multimediali puo’ comportare, oltre all’utilizzazione di opere, protette o non, l’utilizzazione di materiali preesistenti comunque protetti dalla legislazione in materia di diritto di autore e di diritti connessi.
I casi che si presentano piu’ di frequente sono quello delle opere cinematografiche ed equiparate – ad esempio, cartoni animati – o audiovisive -ad esempio, documentari – e quello delle registrazioni, tratte da supporti fonografici in commercio, che vengono utilizzate per la produzione di videocassette, DVD ed altri supporti multimediali. In questi casi non e’ sufficiente la licenza della SIAE per la riproduzione delle opere protette contenute in materiali protetti preesistenti – ad es. le composizioni musicali inserite nelle colonne sonore di un film o riprodotte in un CD audio -. Quindi, affinche’ le videocassette, i DVD e gli altri supporti multimediali siano leciti, occorre che il produttore ottenga anche l’autorizzazione preventiva dei titolari dei diritti sui materiali protetti che intende utilizzare, quali il produttore cinematografico, il produttore dell’opera audiovisiva e il produttore del supporto fonografico.
In mancanza dell’autorizzazione in questione, la SIAE non concede in uso il contrassegno – bollino – previsto dalla legge.

L’autorizzazione per l’utilizzazione di materiali protetti deve risultare da atto scritto, copia del quale deve essere allegata alla richiesta di licenza e di concessione in uso del contrassegno presentata alla SIAE.

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