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DIRITTO D’AUTORE: La tutela è uguale per tutti; Anche su “La Bohéme” di Puccini

24 Settembre 2002 Commenta

La protezione e la durata del diritto d’autore deve essere uguale per tutti i cittadini europei. Il diritto d’autore è tutelato anche se l’autore, al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato di cui era cittadino, era deceduto. Questi, in estrema sintesi, i principi affermati nella sentenza del 6 giugno 2002 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Con ordinanza 30 marzo 2000 il Bundesgerichshof tedesco ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’U.E., in virtù dell’art. 234 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all’art. 6 comma 1 del Trattato (divenuto, a seguito della modifica del Trattato stesso, l’art. 12 comma 1) sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Il fatto che ha dato origine alla pronuncia de quo vede contrapposte la G. Ricordi & Co., casa editrice teatrale e musicale, titolare dei diritti di rappresentazione sull’opera “La Bohéme” di Giacomo Puccini, al Land Hessen, che gestisce lo Staatstheater di Wiesbaden (Germania). In particolare durante le stagioni teatrali 1993/1994 e 1994/1995 lo Staatstheater ha messo in scena molteplici rappresentazioni della suddetta piéce senza il consenso della Ricordi, la quale ha fatto valere di fronte ad un tribunale tedesco come, in virtù del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza previsto nel Trattato CE, essendo le opere dell’ingegno protette in Germania per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte, il regime di protezione de “La Bohéme” dovesse scadere il 31 dicembre del 1994, essendo Puccini deceduto nel 1924. Il Land Hessen, invece, sostiene che, in applicazione della legge tedesca sui diritti d’autore e diritti analoghi, nella sua versione del 1965, mentre le opere dei cittadini tedeschi, pubblicate e non, indipendentemente dal luogo della loro prima pubblicazione, erano protette per 70 anni dopo il primo gennaio successivo alla morte dell’autore, le opere dei cittadini stranieri erano tutelate in questi termini solo se pubblicate in Germania per la prima volta ovvero entro 30 giorni dalla prima pubblicazione.

In caso contrario, gli autori stranieri godevano della protezione riconosciuta ai loro diritti dai trattati internazionali. Il principale accordo internazionale in materia di diritto d’autore è la cd. Convenzione di Berna del 1886. L’art. 7 n. 1 (testo del 1979) prevede che la protezione si estende per tutta la vita dell’autore e per 50 anni a partire dal primo gennaio successivo alla sua morte, mentre il n.6 autorizza le parti …

contraenti a pattuire una protezione di durata più estesa. L’art. 7 n. 8 istituisce il cd. “regime di equiparazione della durata di protezione” ai sensi del quale la durata della protezione è comunque fissata dalla legge del paese in cui essa viene richiesta, durata che in ogni caso non può superare quella stabilita nel paese d’origine dell’opera, salvo il caso in cui la normativa di tale paese disponga diversamente.

Alla luce di queste disposizioni il Land Hessen ha sostenuto che per “La Bohéme” vige il regime di protezione, previsto dal diritto italiano, di 56 anni dopo la morte di Puccini: dunque, i diritti d’autore sarebbero scaduti il 31 dicembre 1980. Il tribunale adito accoglie l’istanza della Ricordi. Il Land Hessen propone ricorso per “revision” al Bundesgerichshof, il quale nell’ordinanza di rinvio alla Corte europea rileva come l’opera in contestazione, essendo stata pubblicata per la prima volta in Italia e non in Germania, all’epoca dei fatti era protetta in quest’ultimo stato nei limiti previsti dai trattati internazionali, conformemente a quanto stabilito dalla legge autore tedesca. Quindi, considerato l’art. 7 n. 8 della Convenzione di Berna e considerato, altresì, che il diritto tedesco non prevede alcuna deroga al principio per cui il periodo di protezione non può superare quello fissato nel paese d’origine dell’opera, il diritto d’autore della Ricordi su “La Bohéme” sarebbe scaduto in Germania nel dicembre del 1980. Nella questione pregiudiziale il giudice tedesco, in sostanza, chiede alla Corte di Giustizia dell’U.E. di sciogliere due dubbi:
– se il divieto di discriminazione è applicabile anche alla protezione di diritti d’autore qualora quest’ultimo fosse deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato CE nello Stato di cui era cittadino;
– e, nel caso di risposta affermativa, se tale divieto sia d’ostacolo a che il periodo di protezione riconosciuto dall’ordinamento di uno Stato membro alle opere di un autore, cittadino di altro Stato membro, sia inferiore rispetto a quello accordato alle opere dei propri cittadini.
Con riguardo al primo punto, la Corte europea ha affermato che non è di ostacolo all’applicazione del divieto di discriminazione di cui all’art. 6 del Trattato il fatto che l’autore dell’opera, al momento della entrata in vigore del Trattato CEE nel suo paese d’origine, fosse deceduto. Infatti, il diritto d’autore oltre che dallo stesso può essere fatto valere anche dagli aventi causa dell’autore. È pacifico che, nel caso di specie, il diritto d’autore produceva i propri effetti in capo agli aventi causa di Puccini al momento dell’entrata in vigore del Trattato istitutivo della CE. Con riguardo al secondo punto, la Corte …

di Giustizia stabilisce che l’art. 6 comma 1, vietando ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, obbliga ogni Stato membro a garantire la parità di trattamento tra i propri cittadini e i cittadini di altro Stato membro nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario.

Poiché la legge tedesca sul diritto d’autore opera una discriminazione diretta in base alla cittadinanza e poiché la Convenzione di Berna autorizza la Germania ad estendere ad un autore straniero il periodo di protezione di 70 anni, ivi previsto, così che il meccanismo di equiparazione della durata di protezione non può giustificare la disparità di trattamento contenuta nella legge tedesca tra i diritti di un autore tedesco e i diritti di un autore straniero, per la Corte di Giustizia dell’U.E. è giocoforza concludere per l’applicabilità dell’art. 6 comma 1 del Trattato CE anche in materia di durata del diritto d’autore.

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