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DIRITTO D’AUTORE: Le misure di sicurezza al vaglio del Consiglio dei Ministri

19 Settembre 2002 Commenta

In questi giorni e’ al vaglio del Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo con cui si dara’ attuazione alla direttiva 2001/29/CE “Sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella societa’ dell’informazione”.


Con l’avvento di internet il termine “pirateria” ha assunto un nuovo significato: non si tratta piu’ di piccoli fenomeni di duplicazione abusiva di opere dell’ingegno, realizzata in modo artigianale ed in numero limitato di copie, ma di un’attivita’ di riproduzione su scala industriale.
La prima risposta a questo nuovo stato di fatto puo’ essere ravvisata nell’adozione da parte degli Stati Uniti del  “Digital Millennium Copyright Act” (D.M.C.A.) nell’ottobre 1998. Il D.M.C.A. introduce nella legislazione americana due importanti novita’: una relativa alla responsabilita’ on line dei service providers e l’altra relativa alla tutela dei sistemi elettronici antiaccesso e dei sistemi di gestione delle informazioni sul copyright dal pericolo di condotte di aggiramento. Il nuovo articolo 1201 del Copyright Act, cosi’ come introdotto dal D.M.C.A., sulla falsariga di quanto stabilito nel Trattato dell’O.M.P.I. del 1996 sul diritto d’autore, individua tre condotte illecite:
– basic provision, la quale vieta a chiunque di eludere una misura tecnologica la cui funzione precipua e’ quella di controllare l’accesso ad un’opera protetta;
– ban of trafficking, la quale vieta a chiunque di realizzare, importare, mettere in commercio apparecchi o strumenti la cui funzione primaria o effettivamente svolta sia quella di eludere una misura tecnologica che controlli l’accesso ad un’opera protetta;
– additional violations, la quale vieta a chiunque di realizzare, importare, mettere in commercio apparecchi o strumenti la cui funzione primaria o effettivamente svolta sia quella di eludere una misura tecnologica posta a presidio di un diritto riservato al copyright owner.
E’ opportuno evidenziare come la violazione di questa norma si abbia con la mera realizzazione della condotta proibita, ne e’ necessario provare che la messa in commercio delle tecnologie d’aggiramento abbia consentito un’effettiva condotta di contraffazione. Oltre ad una serie di rimedi civili, il D.M.C.A. ha previsto che la violazione dolosa dei suddetti divieti a scopo di lucro da’ luogo alla comminazione di sanzioni penali molto pesanti che possono arrivare, congiuntivamente o disgiuntivamente, sino a un massimo di cinquecentomila dollari di multa e a un massimo di cinque anni di detenzione per la prima violazione, nonche’ a un massimo di un milione di dollari di multa e a dieci anni di detenzione per le violazioni successive.

Anche il Parlamento europeo, sulla falsariga di quanto disposto dal legislatore d’oltreoceano, il 22 maggio 2001 ha adottato la direttiva 2001/29/CE “Sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti … 

connessi nella societa’ dell’informazione”. In particolare la direttiva, da un lato, impone (art. 6) agli Stati membri di adottare un’adeguata protezione giuridica contro:

– l’elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo;
– la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicita’ per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi con la finalita’ di rendere possibile o di facilitare l’elusione di efficaci misure tecnologiche, dando anche una definizione di “misure tecnologiche”, intese come “tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore”. Dall’altro invita (art.8) gli Stati membri ad adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e a prevedere le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni stesse.
La direttiva 2001/29/CE, secondo quanto disposto dall’art. 13, dovra’ essere attuata dagli Stati membri entro il 22 dicembre 2002. In ottemperanza a quest’obbligo l’Italia ha emanato, in questi giorni, uno schema di decreto legislativo, il cui art. 23 prevede l’inserimento nella legge 22 aprile 1941 n. 633 del Titolo II – ter “Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti” ed in particolare dell’art. 102quater il quale stabilisce che “I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonche’ del diritto di cui all’art. 102bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati ad impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. Le misure tecnologiche di protezione  sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia impedito ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione. Sono vietati gli atti finalizzati all’elusione o alla rimozione delle misure tecnologiche di protezione che diano luogo ad un utilizzo abusivo di opere dell’ingegno o di materiali protetti”. Per quanto riguarda le sanzioni, l’art. 26 dello schema di decreto prevede l’inserimento nell’art. 171ter l.a. delle fattispecie di cui alle lettere g) e h) per cui “e’ punito, se il fatto e’ commesso per uso non personale, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro: g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio o detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti  o …

componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita’ o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita’ di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure.

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorita’ amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”. Mentre l’art. 28 dello schema di decreto prevede la sostituzione dell’art. 174ter l.a. con il nuovo art. 174ter per cui “Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista  o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche non conformi alle prescrizioni della presente legge e’ punito, purche’ il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171bis, 171ter, 171quater, 171quinquies, 171septies e 171octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154,94 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita’ delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa e’ aumentata sino a euro 1.032,91 e il fatto e’ punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o piu’ giornali quotidiani a diffusione nazionale e su uno o piu’ periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita’ imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attivita’ produttiva o commerciale”.

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