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DIRITTO D’AUTORE: Le Opere cinematografiche e la SIAE

25 Settembre 2002 Commenta

E’ istituita presso la SIAE una sezione apposita – La Sezione Cinema – al fine precipuo di tutelare le opere cinematografiche o assimilate – film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, telenovelas e soap operas, situation comedies, film inchiesta in una o piu’ puntate, documentari televisivi e cartoni animati di breve durata fino a 45’, etc. – in favore degli autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia, nonche’ in favore degli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera.

Pisa. L’attivita’ di tutela di cui sopra concerne, in particolare, la gestione dell’equo compenso, riconosciuto agli autori dall’art.46-bis della legge sul diritto d’autore, che la SIAE negozia e amministra per conto degli autori. Gli accordi finora stipulati riguardano importanti utilizzatori nel settore dell’emittenza televisiva nazionale, mentre sono in corso le trattative con i principali canali tematici e le piattaforme digitali e con i produttori e/o riproduttori videografici per la vendita ad uso privato ed il noleggio di videocassette e DVD.
La liquidazione dei compensi, riscossi sulla base degli accordi gia’ conclusi, e’ stata avviata a partire dal 2000, mentre la Sezione ripartisce da tempo i compensi per la copia privata ai sensi e per gli effetti della legge n.93 del 1992.
La Sezione, inoltre, percepisce e liquida agli aventi diritto i compensi per l’utilizzazione all’estero di opere cinematografiche e audiovisive italiane, nell’ambito dei rapporti di reciproca rappresentanza con le Societa’ estere di gestione collettiva.
Nei compiti svolti dalla Sezione e’ compresa altresi’ la tenuta del Pubblico Registro Cinematografico, istituito con R.D.L. n.1061/1938, nell’ambito del sistema dei contributi statali a sostegno della cinematografia nazionale.
Occorre inoltre effettuare la dichiarazione dell’opera tramite l’apposito bollettino fornito dalla Direzione Generale e dalle Sedi Regionali della Societa’.

La dichiarazione dell’opera tramite il bollettino serve ad individuare, sotto la responsabilita’ dei dichiaranti, tutti i coautori dell’opera i cui contributi rilevino ai fini della suddivisione dei compensi spettanti agli aventi diritto.

Per la dichiarazione di nuove opere, gli autori possono concordare un particolare piano di riparto dei proventi per l’opera, ex art. 2 della delibera commissariale n.21 del 15 novembre 1999.

Per tutte le opere gia’ realizzate e/o utilizzate in una fase antecedente alla definizione di questa normativa, la suddivisione del compenso fra i coautori deve fondarsi, come per le opere cinematografiche, sul piano di riparto generale dei proventi.
Il Bollettino di Dichiarazione dev’essere compilato, tenendo innanzitutto presente che per ogni opera occorre redigere un bollettino.
Se, poi, si tratta di opera seriale, dev’essere redatto un bollettino per ogni puntata o episodio. A parita’ di aventi diritto, piu’ puntate o episodi possono essere raggruppati su un unico bollettino, indicando nelle apposite righe i dati relativi richiesti.
In particolare, il titolo deve corrispondere esattamente a quello contenuto nei titoli di testa dell’opera. Ove si tratti di opera seriale, occorre indicare invece il titolo della serie.
Per le opere straniere va indicato anche il titolo dell’opera nella versione originale.
Spetta inoltre all’autore/adattatore indicare, secondo le caratteristiche dell’opera, a quale genere, fra quelli previsti, l’opera appartiene.
Devono poi essere indicati cognome e nome di tutti gli autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia.
Tutti gli autori/adattatori indicati devono figurare con le loro esatte generalita’, senza ricorrere all’uso di pseudonimi, nomi d’arte o diminutivi.
Ogni nominativo deve essere in stampatello nello spazio riservato alla rispettiva qualifica, con la nazionalita’ e il numero di posizione attribuito a ciascun aderente dalla SIAE.
Per quanto concerne il riparto dei proventi, a tutela di tutti gli autori interessati all’opera, e’ obbligatorio che il riparto proventi concordato rechi la firma anche dell’autore/i non associato o che non abbia conferito ancora mandato alla societa’ in occasione della dichiarazione dell’opera.

La suddivisione del compenso per l’adattamento e’ fatta in parti uguali fra gli adattatori presenti nel bollettino.

Le firme degli aventi diritto devono essere autografe, in corsivo e riferirsi all’effettivo nome e cognome.

La dichiarazione dell’opera a mezzo bollettino va effettuata in vista della prima forma di utilizzazione, non appena l’opera e’ stata fissata nella sua forma definitiva.
La cartolina di ricevuta deve essere compilata dal mittente del modulo – colui fra i coautori che provvede alla notifica del bollettino – indicando in modo chiaro, per la restituzione all’interessato, l’indirizzo, il titolo, gli autori dell’opera e il numero di repertorio assegnato dalla SIAE sul bollettino di dichiarazione. La cartolina incompleta non verra’ restituita.
La cartolina di ricevuta attesta solo la ricezione del bollettino di dichiarazione, indipendentemente da osservazioni e rilievi che possono essere in seguito avanzati dalla Societa’ per eventuali irregolarita’.
Sono accettate modifiche a piani di riparto preesistenti, ma solo per variazioni di coautori su opere cinematografiche iscritte nel Pubblico Registro Cinematografico, realizzate in base alla normativa in vigore prima della Legge 1213/65, la cui ripartizione dei proventi e’ regolata dall’art.5 della citata delibera commissariale.
Per queste opere, il coautore che intenda richiedere la rettifica dei dati a disposizione della SIAE, puo’ presentare un bollettino di dichiarazione insieme ad una dichiarazione di consenso degli altri coautori – o loro eredi – presenti nel precedente piano di riparto.
L’autore che promuove la contestazione deve fornire – entro 30 giorni dalla comunicazione fatta dalla SIAE a tutti gli aventi diritto presenti nel bollettino di dichiarazione – la documentazione idonea a provare il suo diritto di partecipare alla ripartizione dei compensi, quali copia del contratto nonche’ inclusione nei titoli di testa del film da cui risulti la qualifica di coautore.
A conclusione dell’istruttoria ed acquisite le dichiarazioni di consenso di tutti gli interessati, il bollettino di dichiarazione verra’ modificato d’ufficio.

Infine, in ordine ai diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, questi sono
titolari del potere esclusivo di: …

– autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
– di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell’originale e delle copie di tali realizzazioni;
– di autorizzare il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni.
– La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.
– Quanto alla durate, i diritti sopra elencati si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione.


Se l’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento e’ pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

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