Home » Focus del mese

DIRITTO D’AUTORE: Statuto SIAE in parte annullato dal Tar Lazio

10 Settembre 2002 Commenta

Due sentenze del TAR Lazio annullano parzialmente lo Statuto SIAE e aboliscono qualche privilegio a favore di alcune categorie.
Con la prima sentenza del 10 maggio il Collegio giudicante stabilisce che la SIAE e’ tenuta a corrispondere i proventi derivanti dai balli agli aventi diritto, senza potere riservare una cospicua parte di essi (il 50%) ad altre classi della Sezione Musica. Con la stessa sentenza e la successiva del 20 maggio, il Collegio dichiara altresi’ illegittima e scriminante la suddivisione in categorie – associati ordinari e straordinari – nella misura in cui questa consenta l’accesso al diritto di voto in assemblea ai soli associati ordinari.

Pisa – Con due sentenze, pubblicate rispettivamente il 10 e il 20 maggio 2002, il Collegio giudicante della Terza sezione del TAR Lazio annulla parte dello Statuto SIAE, abolendo cosi’ alcuni privilegi a favore di certe categorie.
Nella prima fattispecie esaminata dal Tar, la res controversa prende le mosse dall’impugnazione, intrapresa collettivamente da alcuni soggetti iscritti alla SIAE in posizioni differenti, dell’atto che fissa i criteri di ripartizione, per l’anno 2001, dei diritti sui proventi derivanti dall’uso di opere e composizioni musicali.
In particolare, l’atto impugnato dispone che solo il 50% dei diritti incassati e’ attribuito sulla base di un campionamento delle effettive esecuzioni musicali. La restante parte, invece, viene ripartita con criteri indiretti, a vantaggio di altre classi della Sezione Musica.
Il Tar riconosce che, in realta’, tale metodo si pone in netto contrasto con il principio sancito dall’art. 7, commi 4 e 7 del Dlg 419/1999, che impone alla SIAE l’obbligo di applicare, nel riparto dei suddetti proventi, criteri di massima trasparenza e di corrispondenza tra il contributo sugli incassi degli spettacoli con musica e partecipazione alla suddivisione del relativo provento.

Il criterio in parola pone invece un sistema di ripartizione non solo poco trasparente – non essendone chiari le ragioni e gli effetti – ma soprattutto inidoneo a descrivere l’ammontare effettivamente spettante a ciascun autore delle opere coinvolte. Tale irrazionalita’ viene altresi’ enfatizzata dalla differente rilevanza …

degli introiti cui danno luogo le esecuzioni di ogni brano musicale, a seconda che siano eseguiti dal vivo o con strumenti meccanici, specie nei casi in cui molte discoteche hanno sia sale con musica eseguita dal vivo, sia sale con musica registrata.

Ma v’e’ di piu’. Lo storno di risorse a favore di soggetti terzi, diversi dagli autori le cui opere musicali sono effettivamente riprodotte mediante strumenti meccanici appare non razionale in se’, ne’ rispondente alla ratio dell’art. 7 del Dlg 419/1999. Cio’ e’ maggiormente significativo, se si tiene conto che tale ripartizione concerne la musica registrata, che rappresenta piu’ della meta’ delle esecuzioni nei trattenimenti di ballo, onde a piu’ forte ragione il metodo prescelto si risolve nella sostanziale ed arbitraria – in quanto non rispondente ad una funzione che la legge attribuisce realmente alla SIAE – ablazione di una certa quantita’ di risorse, astrattamente di per se’ spettanti a remunerare i titolari del diritto d’autore, a favore di altri autori, le cui opere, appartenenti ad altre classi, suscitano minor richiamo presso il pubblico e, quindi, minori proventi.
Con il secondo ricorso i ricorrenti lamentano, a causa della posizione di monopolista della tutela dei diritti d’autore riconosciuta in capo alla SIAE, l’irragionevole differenza di regime tra gli associati ordinari e quelli straordinari, che si riflette sull’effettivita’ di detta tutela.
Al riguardo, il Collegio condivide pienamente l’assunto attoreo, che prende le mosse dalla giurisprudenza costituzionale sulla funzione della SIAE, rammentando che la SIAE, appunto per la sostanziale insostituibilita’ dell’attivita’ d’intermediazione – di cui essa e’ titolare in esclusiva e per la quale esercita in condizione di sostanziale monopolio la gestione dei diritti d’utilizzazione delle opere tutelate -, e’ tenuta ad offrire la migliore tutela dei diritti d’autore, editori e titolari di diritti connessi. In realta’, poiche’ chiunque intenda ottenere la giusta ed efficace remunerazione, in ogni possibile contesto, dall’altrui sfruttamento dei diritti derivanti dalla sua opera dell’ingegno non puo’ che affidarsi alla SIAE, quest’ultima diviene monopolista di fatto nella materia in esame. In tal caso, la SIAE ha l’obbligo di contrattare a favore di chi ne richieda i servizi e soggiace al divieto, di cui all’art. 2957 c.c., di effettuare discriminazioni arbitrarie o trattamenti deteriori tra coloro che all’ente si rivolgono per la tutela effettiva del diritto d’autore.

In realta’, poiche’ la SIAE gode si’ di un monopolio legale nella promozione della cultura e nella diffusione delle opere dell’ingegno di carattere creativo, ma nell’esclusivo interesse dei relativi titolari, l’ente e’ tenuto ad attuare comportamenti non arbitrariamente discriminatori non solo nei rapporti negoziali con costoro, ma anche nell’effusione della discrezionalita’ autorganizzatoria, affinche’ gli effetti di questa non servano ad eludere gli obblighi inerenti a quelli.

Tuttavia, i vincoli ex art. 2597 c.c. e quelli derivanti dello stesso art. 7 del d. lgs. 419/99 sono facilmente scavalcati ed elusi in un ordinamento, quale quello delineato dall’impugnato statuto, che consente l’acquisizione di posizioni di supremazia a favore di determinati soggetti, senza nel contempo prevedere strumenti idonei ad evitare un loro esercizio abusivo. Si puo’ certo accordare un favor per gli iscritti SIAE economicamente piu’ rilevanti, ma solo e nella misura in cui cio’ non si trasformi in un perenne privilegio e nella definitva pretermissione dei soggetti deboli. In caso contrario, la scelta organizzativa e’ manifestamente illegittima, anzi incostituzionale, posto che detto favor sarebbe in aperto contrasto con i fini dell’utilita’ sociale dell’iniziativa economica ed ostacolerebbe il programma d’eliminazione delle disuguaglianze di fatto ex art. 3, II c., Cost.

Scritto da

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>