DOMAIN NAMES: La negata riassegnazione di “2000.itâ€
Al termine della procedura di riassegnazione, promossa dalla Firetel s.r.l. nei confronti della S.I.R.E.F. s.p.a. relativamente al nome a dominio “2000.itâ€, il saggio ha respinto il ricorso per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 16.6 delle regole di naming, in quanto la preventiva registrazione di un dominio simile non puo’ essere equiparata alla titolarita’ di un marchio.
Il 28 gennaio 2002 la societa’ Firetel s.r.l. introduceva una procedura di riassegnazione nei confronti della S.I.R.E.F. s.p.a. per ottenere il trasferimento a suo favore del nome a dominio “2000.itâ€. Nel reclamo, la societa’ ricorrente sosteneva di essere titolare del nome a dominio “duemila.itâ€, assegnatole il 23 gennaio 1998 dalla Registration Authority a cui aveva presentato, nello stesso anno, una richiesta di assegnazione relativa al dominio “2000.itâ€, che era stata respinta in quanto, secondo le allora vigenti regole di naming, non era possibile la registrazione di nomi a dominio numerici. Certa di essere al sicuro da questo punto di vista, la Firetel s.r.l. approntava il proprio sito web in materia di sicurezza dei sistemi antincendio e di sicurezza delle aziende, concludendo in tal senso accordi di partecipazione con altre societa’ e pianificando ingenti campagne pubblicitarie per la promozione del proprio sito. Sulla base di queste premesse la reclamante contesta l’assegnazione del dominio “2000.it†a favore della S.I.R.E.F. s.p.a. per violazione degli art. 2564 e 2568 c.c., relativi all’insegna, e per violazione delle regole di naming che vietano l’assegnazione di uno stesso dominio a piu’ richiedenti. A queste argomentazioni la reclamante aggiunge anche il fatto che la S.I.R.E.F. s.p.a. non ha alcun diritto o titolo sul dominio contestato perche’ non corrisponde alla propria denominazione sociale e non l’ha mai usato per l’offerta al pubblico di beni e servizi. Quanto alla malafede Firetel sostiene che digitando le lettere corrispondenti all’indirizzo “2000.it†si viene reindirizzati automaticamente ad un altro sito, di titolarita’ della Omnitel Pronto Italia s.p.a.
Il saggio, chiamato a decidere la procedura de quo, ha respinto il reclamo presentato dalla societa’ Firetel per mancata dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 16.6 delle regole di naming. In particolare, secondo il saggio, la societa’ reclamante ha commesso l’errore di ritenere applicabili ai nomi a dominio le norme dettate dal codice civile in materia di insegna, quando, in realta’, non esiste alcuna regola di …
naming che disponga in tal senso. Infatti, il sistema codicistico del diritto industriale in materia di marchi e insegne e’ stato preso in considerazione dalle regole di naming per impedire fenomeni di accaparramento e/o comunque di slealta’ commerciale degli operatori di internet.
Questo vuol dire che nell’assegnazione dei nomi a dominio non si devono seguire le norme imposte dal codice civile e, soprattutto, che la registrazione del dominio non attribuisce all’assegnatario un diritto corrispondente a quello che gli deriverebbe dalla registrazione di un marchio d’impresa. Come ha fatto notare il saggio, le regole di naming non riservano a priori ai titolari di un marchio l’assegnazione del corrispondente dominio, ma, elevano il principio del “first come first served†a regola base per la registrazione dei domini, facendo, pero’, salva la facolta’ di adire una procedura di riassegnazione “per chi si vede registrato in malafede da chi non ne ha diritto il proprio nome anagrafico o il proprio marchio registratoâ€. Da tutto questo deriva che il requisito di cui alla lettera a) dell’art. 16.6 delle regole di naming, ossia l’identita’ del dominio contestato ovvero la sua idoneita’ ad indurre in confusione rispetto ad un marchio su cui il reclamante vanta dei diritti, non e’ un rimedio contro la possibile confusione tra due nomi a dominio, bensi’ contro la confusione tra il dominio contestato e un precedente segno distintivo su cui altri vanta diritti. Da questo punto di vista, non solo la Firetel non ha alcun diritto di marchio ne’ sul dominio contestato ne’ su segni confondibili con quest’ultimo, ma non ha neanche dimostrato un preuso e/o una teorica assonanza del dominio contestato in riferimento agli oggetti specifici della sua attivita’ commerciale. Non esiste alcun collegamento tra il fonema “duemila†e “le informazioni in materia di sicurezza per il mercato di sistemi ed impianti antincendio e sicurezza per le aziende in genereâ€, ossia l’attivita’ che la reclamante asserisce di eserciatare senza, peraltro, dimostrarlo in alcun modo. A parere del saggio, la Firetel ha registrato il dominio con la speranza, nell’imminenza del cambio di millennio, di ottenere l’attenzione e soprattutto i compensi di qualche operatore economico. Questa speranza e il fatto che, ad oltre quattro anni, dalla registrazione del proprio dominio “duemila.it†il sito risulti ancora in costruzione, sono elementi che giustificano il diniego di tutela. Sebbene la mancanza di questo requisito fosse di per se’ sufficiente a giustificare la reiezione del reclamo, il saggio ha ritenuto opportuno esaminare anche il requisito della malafede giudicandola, pero’, insussistente “in quanto in …
primo luogo non esiste marchio commerciale ne’ diritto di pre-uso della ricorrente sul fonema “duemila†e poiche’, in secondo luogo, i servizi commerciali raggiungibili attraverso la digitazione del nome a dominio “2000.it†sono assolutamente autonomi e non in concorrenza con l’attivita’ in astratto assunta come esercitata dalla ricorrenteâ€.
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