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E-COMMERCE: E’ ormai pronto il regolamento

4 Settembre 2002 Commenta

Il Ministro per le attivita’ produttive Antonio Marzano ha annunciato il nuovo provvedimento sull’e-commerce che e’ ormai pronto per essere inviato al Ministero delle Politiche Comunitarie prima di essere approvato dal Consiglio dei Ministri a settembre. Il provvedimento detta nuove regole per lo shopping on-line ai sensi dell’art. 31 della legge comunitaria del 1° marzo 2001 n. 39 che dispone le modalita’ della delega al Governo con riferimento all’attuazione della Direttiva n.31/2000CE (la c.d. Direttiva sull’e-commerce).



In particolare il nuovo regolamento deve affrontare le seguenti problematiche:
1. definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorita’ da designare ai sensi della normativa vigente nonche’ le modalita’ per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente. Difatti, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attivita’ per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta;

2. definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest’ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l’invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;

3. definire l’impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, nonche’ forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali;

4. disciplinare la responsabilita’ dei prestatori intermediari con riferimento all’attivita’ di …

semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sara’ considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione; non selezioni il destinatario della trasmissione; non selezioni ne’ modifichi le informazioni trasmesse;

– disciplinare la responsabilita’ dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta “caching”; il prestatore non sara’ considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere piu’ efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: non modifichi le informazioni; si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni; indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; non interferisca con l’uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull’impiego delle stesse informazioni; agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni e’ stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorita’ amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso;

– disciplinare la responsabilita’ dei prestatori con riferimento all’attivita’ cosiddetta di “hosting”; il prestatore non sara’ considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli: non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attivita’ o l’informazione e’ illecita;   per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l’illegalita’ dell’attivita’ o dell’informazione; non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso;

– disciplinare le modalita’ con le quali i prestatori di servizi delle societa’ dell’informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorita’ competente di presunte attivita’ o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita’ competenti, a loro …

richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;

– favorire l’elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignita’ umana;

– prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni;

– prevedere che il prestatore di servizi e’ civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorita’ giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha usato la dovuta diligenza;

– prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della societa’ dell’informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.

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