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EDITORIA: Caltanet e la legge sulla stampa

17 Settembre 2002 Commenta

L’Associazione Stampa Romana ha di recente denunciato all’Autorita’ giudiziaria il noto portale Internet Caltanet.it (www.caltanet.it) perche’ mai registrato in tribunale,  affinche’ venga valutata la sussistenza del reato di stampa clandestina e ne venga disposto il sequestro. In un comunicato ufficiale la Fnsi e la Stampa Romana dichiarano che “l’azione giudiziaria si e’ resa necessaria per garantire i diritti basilari dell’informazione e dei giornalisti: per due anni, infatti, il sito di uno dei maggiori editori di questo Paese ha fatto informazione con una redazione giornalistica assunta con contratto metalmeccanico, nonostante la legge sull’editoria non lasci dubbi sul diritto dei giornalisti ad avere il riconoscimento professionale qualunque sia il media informativo”.

Come e’ noto Caltanet e’ la societa’ che, insieme con i quotidiani “Il Messaggero” e “Il Mattino” e la concessionaria di pubblicita’ “Piemme”, costituisce la “Caltagirone Editore”, uno dei maggiori gruppi editoriali italiani, quotato alla Borsa di Milano. Sviluppa la sua attivita’ nel campo dei “new media” attraverso progetti come appunto Caltanet.it che costituisce sicuramente qualcosa in piu’ rispetto ad una semplice testata giornalistica, essendo un portale che prevede numerosi servizi legati al mondo web (posta elettronica, forum, chat, download, cartoline, news). Non a caso quindi l’attacco giudiziario e’ stato indirizzato ad un gruppo molto famoso in campo giornalistico, che si e’ ritagliato uno spazio di notevole spessore nel mondo della Rete. Ora al di la’ delle questioni di carattere sindacale che comunque assumono una rilevanza non secondaria nel contenzioso de quo, cio’ che ritengo opportuno sottolineare prima facie e’ l’indubbia attualita’ della questione sollevata dagli istanti alla luce della ben nota legge n. 62/2001 e delle conseguenti polemiche.
In effetti la famigerata legge n. 62/2001, oggetto di vivaci contestazioni in dottrina, nel dettare nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali, ha introdotto un’ ampia definizione di prodotto editoriale, che ha fatto sorgere in dottrina ed anche in giurisprudenza il problema dell’applicazione della stessa legge anche alle riviste telematiche.
Difatti l’art. 1 della predetta legge fornisce una definizione di prodotto editoriale estremamente generica, al fine di comprendere piu’ fattispecie possibili, “prodotto realizzato………su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico……”.

Onestamente, pero’, riesce davvero molto difficile far rientrare nella nozione di prodotto editoriale qualsiasi tipologia di flusso di informazioni che contraddistingue la nostra societa’. La dottrina prevalente, ha quindi, sin dall’inizio dell’operativita’ della legge, contestato questa definizione di prodotto editoriale ritenendola vaga ed imprecisa, giustificata solo dalla necessita’ di fornire al mondo dell’editoria dei meccanismi di erogazione di provvidenze o di agevolazioni pubbliche (Zeno-Zencovich, “I prodotti editoriali elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione” in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 2, Milano, 2001). D’altronde la legge 62/01 non puo’ ricondurre ad una stessa realta’ un prodotto informativo telematico e quello cartaceo in quanto quest’ultimo e’ caratterizzato da fattori fisici, mentre l’informazione telematica e’ caratterizzata dalla virtualita’.

In effetti, come e’ stato giustamente specificato in dottrina, l’informazione si articola ed e’ la materia prima di determinati prodotti, dando vita ad imprese e specializzazioni professionali essenzialmente a partire dal mezzo: i prodotti cartacei si differenziano in relazione al supporto (quotidiano, libro ecc.), quelli radiofonici e televisivi in relazione alla dimensione temporale, quelli elettronici alle modalita’ di fruizione (cd, on-line). Vi sono dei prodotti informativi che combinano le diverse caratteristiche (si pensi alle opere multimediali), ma solitamente attorno a ciascun mezzo si organizza un’industria con proprie specifiche caratteristiche che si presentano con sistematicita’ e servono a distinguere l’una dall’altra (Zeno-Zencovich, “op. cit”).
Per questo motivo altra dottrina ha argutamente osservato che al massimo la rete, considerata la sua dimensione globale, puo’ essere vista come un grande canale di “distribuzione” del prodotto editoriale, ma mai quest’ultimo puo’ essere identificato con un sito internet (Costanzo, “Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa” in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 4/5, Milano, 2000).

Comunque, considerato che il terzo comma dell’art. 1 della legge n. 62/2001 stabilisce che al prodotto editoriale si applicano le disposizioni dell’art. 2 della legge n. 47 del 8 febbraio 1948 tra cui l’obbligo della registrazione delle c.d. testate telematiche, i responsabili di molti siti di carattere giornalistico, a scanso di equivoci, hanno provveduto all’adempimento dell’obbligo, anche se, successivamente e’ intervenuto l’art. 31 …

della legge n. 39 del 1° marzo 2002 (legge comunitaria 2001) il quale nel conferire la delega al Governo per il recepimento della direttiva 31/00/CE sul commercio elettronico, ha precisato che nel decreto delegato deve essere reso esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attivita’ per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta.

La legge comunitaria ha ovviamente chiarito molte cose, ma continuano a permanere molti dubbi, in attesa del decreto delegato dal quale ci si attendono maggiori precisazioni in materia. In ogni caso appare opportuno segnalare una recente decisione del Tribunale di Roma del 15 aprile 2002 che risolve in senso negativo la tesi della necessaria iscrizione nel registro della stampa delle testate telematiche.

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