EDITORIAL: La responsabilità civile del medico; Segue – La colpa lieve e la colpa grave
Come gia’ anticipato nel capitolo relativo all’inquadramento giuridico, la colpa lieve e la colpa grave rilevano soprattutto in riferimento all’applicabilita’ dell’art. 2236 cod. civ. alla responsabilita’ professionale del medico.
I concetti qui in esame risultano pertanto intimamente connessi con quanto affermato in tema di diligenza professionale come criterio di responsabilita’ e con l’individuazione del c.d. standard di riferimento per la valutazione di adeguatezza e diligenza nella prestazione. Infatti, secondo un principio ormai consolidato anche nell’elaborazione giurisprudenziale, l’area della responsabilita’ per colpa lieve risulta ormai molto estesa, giacche’ la tendenza restrittiva, manifestatasi nei confronti dell’area di applicazione dell’art. 2236 cod. civ., e’ andata sempre piu’ acuendosi, prima con l’esclusione dell’applicabilita’ ai casi d’imprudenza e incuria, poi con l’estendersi del patrimonio di conoscenze richieste al professionista medio.
Infatti si configura la responsabilita’ professionale del medico anche per colpa lieve, in applicazione dell’art. 1176, II c. cod. civ., quando il professionista medesimo non abbia posto in essere una prestazione <<diligente>> per fronteggiare un caso ordinario, ossia quando si sia trovato a prestare la propria opera non per risolvere problemi tecnici di speciale difficolta’, ma dovendo esercitare la sua professione al cospetto di casi ordinari per affrontare i quali si ritiene necessario, nonche’ doveroso ed adeguato, il bagaglio tecnico del professionista medio appartenente al medesimo settore.
Peraltro, come gia’ anticipato, la responsabilita’ del professionista sara’, per cosi’ dire, relegata alla colpa grave solo qualora il medesimo abbia incontratodovuto affrontare, nell’esercizio della propria professione, problemi tecnici di speciale difficolta’ e per imperizia abbia cagionato il danno.
Non, si badi bene, per incuria o imprudenza, ritenendosi tali condotte degne delle valutazioni piu’ severe e rigorose.
A questo proposito risulta chiaro come non sarebbe apparso congruo ammettere una limitazione di responsabilita’, proprio al cospetto di problemi tecnici di speciale difficolta’, in relazione a comportamenti, quali l’incuria e l’imprudenza, che tanto meno risultano tollerabili quanto piu’ l’impegno diligente e l’attenzione del professionista debbono essere richiamati dall’emersione di un caso non ordinario.
Concludendo, una valutazione piu’ cauta della responsabilita’ in concomitanza con problemi di speciale difficolta’ altro non e’ che un correttivo di agevole comprensione, che entra in gioco quando anche la piu’ diligente delle prestazioni trova ostacoli di ordine tecnico tali da travalicare le conoscenze attinenti allo standard professionale di riferimento. E’ la colpa lieve guardata attraverso l’opportuno filtro della ricorrenza dei problemi tecnici di speciale difficolta’.
A titolo esemplificativo e’ stata ritenuta sussistente la colpa grave in capo ai sanitari, medici dipendenti di un ente ospedaliero, in quanto, nell’attivita’ di assistenza al parto, hanno scelto <<una metodologia in presenza di dati obiettivi che ne imponevano l’esclusione>>; e ancora quando il medico curante, fattosi sostituire per un certo periodo da un altro medico, <<in assenza di tenuta di uno schedario degli assistiti, non abbia informato il sostituto di una grave ed accertata intolleranza ad un determinato farmaco da parte di un paziente (nella specie il medico sostituto, non avvisato dell’intolleranza, prescrisse ad una paziente il farmaco “Voltaren” rispetto al quale la stessa aveva gia’ dato segni di allergia e la cui assunzione ne provoco’ la morte per “shock” anafilattico)>>; infine quando l’odontoiatra, <<in presenza di problemi tecnici di speciale difficolta’, abbia praticato un intervento chirurgico in sito diverso da quello su cui si sarebbe dovuto svolgere e senza tenere conto di un preesistente stato di invalidita’ del paziente>>.
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