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FIRMA DIGITALE: Presto regole piu’ chiare in materia

5 Settembre 2002 Commenta

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto che recepisce (successivamente ed in stretto collegamento al tanto discusso d.lgs. n. 10/2002) la recente normativa europea in tema di firme elettroniche. Il testo del provvedimento sara’ ora inviato alla Commissione europea, al Garante della Privacy ed al Consiglio di Stato per i rispettivi pareri. A novembre molto probabilmente ritornera’ al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione, dopo di che sara’ sottoposto al controllo della Corte dei Conti. Secondo le previsioni non verra’ inviato alle Camere in quanto trattasi di recepimento di direttive comunitarie, per cui, se non ci saranno imprevisti, il decreto dovrebbe entrare in vigore agli inizi del 2003.


Il decreto in esame disciplina, in maniera dettagliata, la c.d. firma elettronica (o anche digitale) leggera, gia’ prevista dal d.lgs. n. 10/2002 che si affianca cosi’ alla nostra originaria firma digitale (che rientrerebbe nella c.d. firma elettronica “avanzata”). Sostanzialmente l’apposizione di questa nuova firma elettronica dovrebbe essere molto facile: bastera’ utilizzare un software contenuto in una smart card da inserire nel pc e digitare un codice.
Resta inteso che il documento informatico munito di firma elettronica “debole”, pur essendo considerato dall’ordinamento giuridico comunque scritto, potra’ essere liberamente valutato dal giudice ai fini processuali, mentre nel caso, invece, di apposizione di una firma elettronica “forte”, come la vecchia firma digitale, il documento informatico assume l’efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 del c.c.). Ai sensi di quest’ultima disposizione, la scrittura, e quindi anche il contratto informatico, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto (si pensi ad esempio alla firma digitale che viene definita all’art. 1, comma 1, lett. n del T.U. come “il risultato della procedura informatica che rende manifesta e consente di verificare la provenienza e l’integrita’ di un documento informatico o un insieme di documenti informatici”), se colui contro cui la scrittura e’ prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa e’ legalmente considerata riconosciuta. Questa previsione introduce sicuramente un’innovazione non indifferente rispetto al sistema precedente ed attribuisce indirettamente un significato ben preciso all’art. 24 del T.U. (ex art.16 del …

D.P.R. 513/97) il quale, prescrive che si ha per riconosciuta la firma digitale, la cui apposizione sia autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale. In questo caso il notaio in sostanza attesta che la firma digitale e’ stata apposta in sua presenza dal titolare, previamente identificato, che il documento sottoscritto risponde alla volonta’ della parte e non e’ in contrasto con l’ordinamento giuridico e infine attesta la validita’ della cosiddetta “chiave utilizzata” (ovvero del sistema per accertare l’autenticita’ della sottoscrizione). Il notaio a sua volta apporra’ la firma digitale sostitutiva di sigilli, timbri ed altro di simile.

Giova inoltre ricordare che il d.lgs. n. 10/2002 ha profondamente innovato anche il sistema delle certificazioni che prima erano effettuate da societa’ specializzate incluse in un apposito elenco predisposto e tenuto a cura dell’A.I.P.A., d’intesa con un alto funzionario dello Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in qualita’ di Autorita’ nazionale per la sicurezza, mentre alla luce della nuova normativa, avuto riferimento alle firme elettroniche “leggere”, la patente di certificatore non ha piu’ bisogno di alcuna autorizzazione preventiva e la relativa attivita’ puo’ essere svolta da enti o societa’ sia italiani sia della Ue. Solo nel caso in cui il certificatore voglia rilasciare attestati con un rilevante livello di qualita’ e sicurezza, dovra’ preventivamente avvisare il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio (e non piu’ l’AIPA), in questo caso il certificatore potra’ dirsi qualificato e il controllo sara’ solo successivo, d’ufficio o dietro segnalazione motivata. Ma il decreto legislativo n. 10/2002 prevede nella nuova formulazione dell’art. 10 del T.U. anche la figura dei certificatori “accreditati”, che vengono inclusi in un apposito elenco pubblico tenuto dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, consultabile anche per via telematica. Tra questi certificatori rientreranno sicuramente anche i 12 enti ad oggi riconosciuti dall’AIPA. Sicuramente il controllo (di competenza sempre del Dipartimento) su questa particolare figura di certificatori sara’ piu’ rigido sia preventivo che successivo.

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