Home » Focus del mese

FORMAT: Alla ricerca di una tutela erga omnes

14 Settembre 2002 Commenta

La sentenza del Tribunale di Roma del 27 gennaio 2000 e’ solo un esempio delle tante pronunce giurisprudenziali che si inseriscono nell’orientamento prevalente in materia e che tende a non riconoscere una tutela “ex se” del format televisivo tanto ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, quanto ai sensi della disciplina sulla concorrenza sleale.

Il Format, secondo la definizione adottata nel 1994 dalla S.I.A.E., e’ “l’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico, personaggi”. Il fatto che la S.I.A.E. si sia decisa, a seguito delle insistenti richieste formulate dalle Associazioni di categoria degli Autori, ad accettare presso la sua sezione DOR( Drammatica, Operette e Riviste) la dichiarazione delle opere denominate Format non ha risolto l’annoso problema della tutelabilita’ o meno di questo nuovo prodotto culturale. Infatti, tale problema e’ stato affrontato tanto in sede giurisprudenziale quanto in sede dottrinale, gia’ alla fine degli anni Cinquanta con particolare riguardo agli schemi o alle idee di programmi, rubriche e giochi radiotelevisivi ancora da realizzare. A seguito della progressiva erosione del monopolio radiotelevisivo pubblico, le controversie sono sempre piu’ spesso intercorse tra emittenti televisive per la tutela di programmi gia’ realizzati. La giurisprudenza italiana ha dato scarso peso a questo mutamento di prospettiva e ha continuato a negare la tutelabilita’ anche degli schemi di programmi gia’ realizzati sulla base delle stesse argomentazioni che l’avevano portata a negare tutela agli schemi di programmi gia’ realizzati ed in particolare quella che vede nella protezione del format un’inammissibile tutela del “contenuto” e di conseguenza un inammissibile “monopolio delle idee”. In realta’, proprio a seguito di questo mutamento di prospettiva coloro che si dichiarano favorevoli alla protezione del format fanno leva su altri mezzi di tutela: oltre alla legge sul diritto d’autore, ricorrono anche alla disciplina della concorrenza sleale e all’azione di ingiustificato arricchimento.

Per quanto riguarda la tutela del format in base alla disciplina del diritto d’autore, prima di spiegare perche’ la giurisprudenza e’ pressoche’ concorde nel negare questo tipo di protezione, si rende necessaria una precisazione. Quando si discute sulla tutelabilita’ di questo nuovo prodotto culturale, non si vuole assolutamente dubitare della protezione, ai sensi del diritto d’autore, delle singole puntate realizzate sulla base di quel format ovvero dei titoli di tali opere, dei testi recitativi delle singole puntate, delle scenografie o dei personaggi di fantasia, ma si discute sull’estensione dell’esclusiva che dovrebbe essere riconosciuta all’autore del format nei confronti di chi intendesse realizzare un programma analogo. Questi mezzi di tutela si rivelano insufficienti a proteggere il cd. “cuore del format”: tale risultato, infatti, potrebbe essere raggiunto solo accordando all’autore l’esclusiva sul nucleo delle idee che costituiscono la trama del programma televisivo: cio’ darebbe luogo, pero’, a quell’inammissibile monopolio sulle idee che tutti gli ordinamenti, sia di civil law che di common law, rifiutano.

Per quanto riguarda, invece, il ricorso, nel caso di programmi gia’ realizzati, alla disciplina della concorrenza sleale, sebbene non si possa dubitare sul carattere imprenditoriale delle emittenti televisive che agiscono in giudizio, la giurisprudenza ha considerato lecite la realizzazione e la diffusione di programmi aventi identico contenuto rispetto a quelli prodotti da emittenti concorrenti per non confondibilita’ dei due prodotti radiotelevisivi, rendendo impossibile l’applicazione sia dell’ipotesi di appropriazione di pregi dei prodotti dell’impresa altrui, sia quella della concorrenza parassitaria. In particolare quest’ultimo tipo di tutela potrebbe trovare applicazione nelle limitate ipotesi in cui oltre alla sistematica realizzazione di programmi identici a quelli realizzati da un’impresa concorrente, si ha anche la loro sistematica diffusione in giorni e ad orari corrispondenti a quelli utilizzati dal concorrente per la diffusione di quel programma. L’applicazione di tale mezzo di tutela alle ipotesi sopra descritta risolve solo marginalmente il problema della tutela del format.
Per quanto riguarda, infine, il ricorso all’azione generale e sussidiaria di ingiustificato arricchimento, sebbene la Corte di Cassazione abbia ammesso la possibilita’ di utilizzare questo strumento in tutti i casi in cui un’opera non sia stata ammessa alla protezione del diritto d’autore, i giudici di merito si sono mostrati restii ad applicarla in …

quanto se il giudice di merito ha dichiarato non tutelabile il format perche’ consistente in un’idea ovvero banale, si deve escludere sia l’arricchimento del terzo utilizzatore, sia l’impoverimento dell’autore del format. Tale questione viene, solitamente, affrontata nel corso di procedimenti cautelari.


Alla luce di tutte queste considerazioni emerge che l’affermazione di una tutelabilita’ erga omnes del format e’ tutt’altro che pacifica. Ad oggi l’unica via percorribile, ma anche in questo caso non senza problemi, continua ad essere quella della tutela contrattuale e soprattutto delle convenzioni che vengono stipulate tra gli addetti al settore.

Scritto da

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>