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La Tutela Del Diritto D’autore E’ Uguale Per Tutti. Anche su "La Bohéme" di Puccini.

24 Settembre 2002 Commenta

BRUXELLES – “Il divieto di discriminazione sancito dall’art. 6 primo comma del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica art. 12 primo comma) è applicabile anche alla protezione dei diritti d’autore nel caso in cui l’autore fosse deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino. Esso osta a che il periodo di protezione riconosciuto dall’ordinamento di uno Stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini. La protezione e la durata del diritto d’autore deve essere uguale per tutti i cittadini europei. Il diritto d’autore è tutelato anche se l’autore, al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato di cui era cittadino, era deceduto. Questi, in estrema sintesi, i principi affermati nella sentenza del 6 giugno 2002 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in risposta ad una questione pregiudiziale sollevata, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, dal Bundesgerichtshof tedesco. La pronuncia de quo è scaturita da un ricorso per “Revision” presentato dal Land Hessen, società che gestisce lo Staatstheater di Wiesabden (Germania) contro la sentenza emessa da un tribunale tedesco di primo grado a favore della G. Ricordi & Co. Quest’ultima è una casa editrice teatrale e musicale, titolare, all’epoca dei fatti, dei diritti di rappresentazione su “La Bohéme” di Giacomo Puccini. La Ricordi aveva proposto ricorso al Landgerich in quanto nelle stagioni teatrali 1993/1994 e 1994/1995 lo Staatstheater aveva organizzato molteplici rappresentazioni della suddetta opera senza il consenso della casa editrice. Il Land Hessen si è difeso sostenendo che, in base alla legge tedesca sul diritto d’autore, che distingue tra la protezione delle opere dei cittadini tedeschi e quella delle opere di cittadini stranieri, i diritti su quest’opera sarebbero scaduti il 31 dicembre 1980. il Bundesgerichshof, adito dal land Hessen, decide di chiamare in causa la Corte di Giusitizia dell’U.E. per chiedere delucidazioni sull’applicabilità dell’art. 6 comma 1 del Trattato CE sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità alla materia de quo, in quanto si rende conto che l’esito della causa dipende proprio dall’applicabilità o meno di tale ultima norma.

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