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NET CRIME: La Procura di Perugia indaga su film porno immesso in Rete

20 Settembre 2002 Un commento

La Procura di Perugia sta indagando in merito all’immissione in Rete di un vecchio filmato porno amatoriale che pero’ negli ultimi tempi ha raggiunto una notevole notorieta’ grazie ai particolari canali di diffusione specialmente avuto riguardo al sistema di file sharing. Il filmato, della durata di una ventina di minuti, ha come protagonisti due fidanzati, una ragazza all’epoca minorenne ed un ragazzo comunque giovanissimo ripresi in atteggiamenti particolarmente intimi sul divano di un soggiorno.

Ho gia’ avuto modo di commentare questa notizia sottolineando l’incredibile efficacia del file sharing e le notevoli difficolta’ sia di carattere tecnico che giuridico legate all’individuazione dei responsabili di eventuali reati commessi attraverso tale sistema. Ma con il passare del tempo la situazione si e’ evoluta ulteriormente ed il filmato in questione ha raggiunto una tale fama che gli stessi organi giudiziari hanno ritenuto opportuno per non dire necessario intervenire con decise indagini allo scopo di individuare i responsabili di questo autentico fenomeno di massa moralmente e socialmente riprovevole.

Il reato per il quale si procede e’ tristemente attuale, difatti in considerazione della minore eta’ della protagonista e’ configurabile la fattispecie prevista dall’art. 600-ter del codice penale il quale al terzo comma prevede che “………..chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2582,28 ad euro 51645,70.

Come e’ noto questa disposizione e’ stata introdotta dalla legge n. 269 del 3 agosto 1998 emanata contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitu’; quindi con un obiettivo ben preciso ed in tale ottica viene previsto un campo d’applicazione estremamente vasto che va dal commercio, distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, di materiale pornografico (art. 600-ter) fino a sanzionare anche la semplice detenzione (art. 600-quater).
Il grosso problema in questo caso e’ rappresentato dall’insolito sistema attraverso il quale e’ stato diffuso il filmato incriminato e cioe’ il file sharing che, si ricorda, letteralmente significa “condivisione di file” e si realizza concretamente attraverso la messa a disposizione reciproca da parte di tutti gli utenti che si collegano ad un determinato server, di alcuni files presenti sul disco fisso. Questi files, quindi, possono essere tranquillamente scambiati tra gli utenti che decidono di aderire a tale sistema. Il piu’ famoso programma di file sharing e’ stato sicuramente Napster.

Chi e’ stato a diffondere questo video su Internet?
E’ sicuramente questo l’interrogativo al quale cerca di rispondere la Procura di Perugia che ha gia’ interrogato piu’ volte il ragazzo ed ascoltato oltre 500 persone che hanno scaricato il file tanto discusso e sono comunque indagati quanto meno ai sensi dell’art. 600-quater del cod. pen.
Ma un sistema peer to peer non lascia tracce, in quanto si fonda sullo scambio di files tra utenti, senza che il server centrale memorizzi alcunche’. Sotto questo aspetto puo’ sicuramente essere molto pericoloso per la diffusione di materiali illegittimi e va quindi monitorato con attenzione (e le normative sulla privacy?).

Un metodo di indagine e’ possibile per stanare i responsabili di queste violazioni, ma presenta molti rischi e non e’ di facile applicazione: e’ il classico caso dell’agente provocatore cioe’ di un agente di polizia che sotto uno pseudonimo cerchi di entrare in contatto con presunti pedofili tramite specifici canali di file sharing allo scopo di carpire notizie preziose.

Si richiama, pero’, in questi casi, l’attenzione sulla corretta applicazione dell’art. 14 della legge n. 269/98 che con le ipotesi previste al 1° ed al 2° comma ha introdotto, potremmo dire, una nuova figura di agente provocatore che specialmente al 2° comma pone in essere una vera e propria attivita’ illecita, anche se per attirare soggetti pericolosi. Di conseguenza e’ necessario che vengano rispettate tutte le formalita’ procedurali previste al fine di garantire al massimo il rispetto dell’art. 15 della Costituzione.

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Un Commento »

  • stefan said:

    voglio fare un film xxx

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