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OPEN SOURCE: rivoluzione nella GPL ?

10 Settembre 2002 Commenta

In uno dei tanti forum di discussione dedicati al software libero, si fa strada un suggerimento di modifica della famosa licenza GPL, che si occupa di disciplinare gli aspetti giuridico-contrattuali del software open source Linux.


Bologna – Una dimenticanza o una voluta omissione? Secondo un frequentatore della comunita’ del sito italiano softwarelibero.it (Giuseppe Contissa) all’interno della licenza GPL si potrebbe aggiungere qualcosa.
In particolare, per quanto concerne i diritti riservati all’utente licenziatario non vi sarebbe quello della “memorizzazione temporanea” del software ai sensi dell’art. 64 bis della l. 633/41. La licenza GPL fa riferimento, infatti, esclusivamente alla copia, distribuzione e modificazione del contenuto; l’unico cenno fatto all’attivita’ di memorizzazione temporanea del software e’ ambiguo.
L’osservazione e’ dal punto di vista tecnico sicuramente molto sottile, ma da una prospettiva “pratica” questa precisazione potrebbe mettere a soqquadro la proverbiale gratuita’ di Linux.
Se, infatti – scrive l’esperto – distribuisco una versione di software basandomi su una parte di codice disciplinata dalla GPL, dovro’ si’ applicare anche tale licenza, ma potrei chiedere il pagamento per il diritto alla memorizzazione temporanea del programma.
Grazie a questo prezioso suggerimento (al quale e’ succeduta una lunga discussione in lista) si potranno apportare miglioramenti alla prossima versione della GPL, in modo tale che essa possa coprire qualunque attivita’ utile per l’uso di un programma. La liberta’ e la gratuita’ di Linux ora sono piu’ al sicuro!


L’art. 64 bis della l. 633/41 indica come attivita’ riservata al titolare dei diritti di utilizzazione economica del programma la “riproduzione” dello stesso, intendendo con quel termine non solo la “riproduzione permanente” (equivalente quindi al classico concetto di “copia”, come creazione di duplicati) ma anche la “riproduzione temporanea” del software dal supporto alla RAM del computer.
Quindi, a parte i pochi casi in cui un programma e’ utilizzabile senza una fase di caricamento in RAM almeno di una parte di esso, le attivita’ riservate al titolare dei diritti di utilizzazione economica del programma, e che richiedono la sua autorizzazione, comprenderebbero anche la riproduzione temporanea del programma nella RAM del computer, e cio’ si tradurrebbe nella possibilita’ per l’autore di controllare addirittura l’uso del programma.
Per fortuna, l’art 64 ter indica tra le “libere utilizzazioni” non soggette ad autorizzazione del titolare, anche la “riproduzione” (temporanea o meno) “…allorche’ tali attivita’ sono necessarie per l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente…”, ma purtroppo cio’ vale (sempre 64ter) “salvo patto contrario”.
Da cio’ la dottrina ha concluso che sarebbero ammissibili clausole contrattuali, che pur non intaccando il “nucleo minimo essenziale” dei diritti dell’utilizzatore (atti di caricamento e svolgimento del programma indispensabili per l’uso), limitino comunque l’utilizzo del software.

Analizziamo ora la GPL.

Essa all’articolo (o sezione) 0 statuisce che “Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted”.

Se la GPL parla sia di “copy” sia di “act of running”, significa che esse sono intese come due attivita’ distinte (ed infatti la prima attivita’ e’ regolata minuziosamente, la seconda ci si limita a “non restringerla”), quindi “copy” non copre tutti i significati del termine “riproduzione”, come appare nell’art.64bis l.d.a., ma indica solamente la “copia” o “riproduzione permanente”, mentre “act of running” rimanda a “riproduzione temporanea”.
A questo punto si deve osservare che la GPL all’articolo 0 fa una dichiarazione molto impegnativa: delimita subito e precisamente i suoi confini invalicabili e i suoi scopi: copia, distribuzione e modifica. Le attivita’ coperte sono inequivocabilmente solo quelle tre, e non c’e’ l’esecuzione. E non se ne parla neanche tra gli scopi, mentre si sarebbe potuto specificare che fra gli scopi della GPL c’e’ anche quello di garantire in pieno l’attivita’ di esecuzione, anche di fronte ad una clausola che voglia limitarla.

Se ne potrebbe dedurre che la GPL non regola l’esecuzione proprio perche’ e’ fuori dalle attivita’ che essa ha scelto di coprire, e riguardo a tale attivita’, si limita a dire che non e’ scopo della GPL introdurre delle limitazioni ad essa, proprio perche’ si tratta di una attivita’ sottratta alla sua “competenza”. Quindi porre delle limitazioni all’esecuzione non violerebbe il divieto della GPL di introdurre ulteriori limitazioni oltre a quelle insite nella licenza, perche’ quel divieto si dovrebbe riferire alle tre attivita’ che essa intende coprire, e non all’esecuzione, che la GPL considera una materia ad essa estranea.
Partendo da questa interpretazione “maliziosa” della GPL, per la legge italiana sarebbe ammissibile questo scenario: una software house distribuisce un nuovo software che utilizza anche una porzione di codice gia’ in GPL, e per questo motivo deve distribuire il tutto sotto GPL.
Pero’, dal momento che la GPL esplicitamente si limita a porre termini solo per la copia, modifica e distribuzione, nel contratto col suo cliente la software house include sia la GPL, sia una clausola che limita la riproduzione temporanea del programma (quindi in pratica l’uso dello stesso), solo al suo cliente, e su una sola sua macchina.

Certo, l’interpretazione e un po’ forzata, ma il dubbio e’ venuto a molti, tanto che lo stesso Stallmann, al quale e’ stata fatta presente l’ambiguita’ della GPL di fronte alla legge italiana, ha annunciato che nella prossima versione della licenza la frase “the act of running is not restricted” sara’ modificata con “the act of running cannot be restricted”, per eliminare ogni possibile dubbio (Thanks to Giuseppe Contissa, Yacme.com).

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