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PIRATERIA: Il possesso di smart-card pirata e’ solo un illecito amministrativo

1 Settembre 2002 Commenta

Il Gip del Tribunale di Crotone, di recente, ha disposto l’archiviazione di un procedimento avviato nei confronti di due persone trovate in possesso di materiale idoneo a realizzare smart-card pirata in quanto, alla luce della attuale normativa, tale attivita’ non integra gli estremi di un reato penale, ma costituisce solo un illecito amministrativo.


Crotone – La decisione in argomento ha suscitato presso la pubblica opinione un certo clamore, ma in realta’ appare ineccepibile.
La materia de quo e’ sempre stata ostica, per le evidenti problematiche di carattere tecnico. Difatti, prima degli ultimi interventi legislativi, le frequenti fattispecie di decriptazione abusiva del sistema di trasmissione televisiva venivano risolte dalla Corte di Cassazione (v. sent. n. 1904 del 27 marzo 1998 Sez. V penale; sent. n. 4389 del 2 luglio 1998, V sez. Penale) alla luce dell’applicazione degli artt. 615 ter e 615 quater del codice penale, provocando non poche contestazioni della dottrina.

In effetti la Suprema Corte al fine di giustificare l’applicazione della normativa summenzionata introdotta dalla legge n. 547/93 era costretta ad una “forzatura” equiparando il sistema televisivo satellitare ad un sistema informatico o telematico. Indubbiamente pur essendoci delle affinita’, l’equiparazione sembrava una costruzione un po’ ardita in quanto, come giustamente sostenuto in dottrina (Pomante), il sistema informatico e’ un insieme di componenti hardware e software che consentono il trattamento automatico dei dati; il sistema telematico si configura quando due o piu’ sistemi informatici vengono collegati fra loro tramite reti di telecomunicazione allo scopo di scambiare dati. Un sistema di trasmissione, invece, anche se fondato su un collegamento satellitare (il che potrebbe far pensare ad un sistema telematico) che, previa ricezione da una stazione terrestre dell’impulso, provvede ad irradiarlo sull’intero territorio coperto dal servizio, non presenta alcuna funzione di scambio di dati, in quanto il satellite si limita a diffondere il segnale senza avere alcun rapporto diretto con il decoder che solo successivamente lo capta, provvedendo a rielaborarlo grazie al codice di decrittazione contenuto nella smart card. Ovviamente, la circostanza, poi, che gli apparati di telecomunicazione siano gestiti da sistemi informatici rappresenta solo un valore aggiunto dovuto al progresso tecnologico, ma ovviamente non modifica le caratteristiche essenziali della trasmissione satellitare.

Il legislatore, evidentemente, resosi conto, anche a seguito delle discusse pronunce giurisprudenziali, dell’esistenza di una grave lacuna legislativa attraverso l’emanazione della legge n. 248/2000 era intervenuto specificamente con l’introduzione dell’art. 171-ter che alla lettera f) punisce, se il fatto e’ commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire, chiunque a fini di lucro introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto, e con la previsione dell’art. 171-octies che punisce, qualora il fatto non costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si specifica che per accesso condizionato devono intendersi tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di un tale servizio.


Come appare evidente il legislatore, in considerazione anche dell’aspetto fortemente tecnico delle fattispecie in esame, era stato molto preciso proprio allo scopo di evitare interpretazioni evasive. Naturalmente, all’epoca, non poche sono state le critiche sia per l’eccessiva severita’ del legislatore sia per il chiaro intento della stessa normativa di proteggere i guadagni di determinate lobby di industriali che hanno introdotto le emittenti di pay-TV. In effetti, considerato che la crittografia e’ uno strumento essenziale per il successo economico di queste attivita’, il legislatore si era subito preoccupato della facilita’ con la quale e’ possibile trovare (specie su Internet) informazioni sul funzionamento dei sistemi di trasmissione cifrata e sul modo di aggirarli e quindi era intervenuto per punire non solo la pubblicizzazione e commercializzazione di attrezzature pirata, nonche’ il possesso privato o l’uso di decoder clonati, ma persino ogni privato scambio di informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei sistemi crittografici delle pay-TV, andando quindi ben al di la’ della tutela consentita dal piu’ elementare principio di liberta’ di manifestazione del pensiero.

In parte il legislatore e’ stato sensibile alle critiche rivolte alla legge n. 248/2000 poiche’ il 15 novembre 2000 con il d.lgs n. 373 ha abrogato di fatto le summenzionate disposizioni penali. In particolare dall’esame degli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. si evince che la nuova normativa punisce solo con sanzioni amministrative chiunque importa, distribuisce, vende, possiede a fini commerciali; ovvero installa quei dispositivi illeciti che, all’art. 1 dello stesso decreto, vengono definiti come tutte quelle apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l’accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l’autorizzazione del fornitore del servizio. Considerato che il servizio protetto comprende anche il servizio ad accesso condizionato, ovvero il sistema delle trasmissioni televisive ( via cavo, via satellite, via radio) criptate, non sussistono dubbi sulla depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 323 nei contronti delle fattispecie di reato previste dalla legge n. 248/2000.

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