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PRIVACY: E’ Legittimo Leggere L’E-Mail Della Lavoratrice In Ferie

25 Settembre 2002 Commenta

“Ne’ si puo’ ritenere che l’assimilazione della posta elettronica allaposta tradizionale, con consequenziale affermazione – generalizzata -del principio di segretezza, si verifichi nel momento in cui illavoratore utilizzi lo strumento per fini privati (ossiaextralavorativi), atteso che giammai un uso illecito (o, al massimo,semplicemente tollerato, ma non certo favorito) di uno strumento dilavoro puo’ far attribuire a chi, questo illecito commette, diritti disorta”. MILANO – Il 7 novembre 2001, il difensore, procuratore specialedella signora A sporgeva denuncia querela presso gli uffici dellaProcura della Repubblica di Milano nei confronti della responsabile delreparto di project management e del legale rappresentante della societa’X per il reato di cui all’art. 616 c.p.(violazione, sottrazione esoppressione di corrispondenza), in quanto la signora A era statalicenziata dalla societa’ X perche’, a seguito del controllo, effettuatodalla responsabile del reparto, della sua casella aziendale di postaelettronica durante il suo periodo di ferie erano state individuatealcune “comunicazioni inerenti soluzioni internet inequivocabilmenterelative a progetti estranei a quelli attualmente gestiti” dallasocieta’. Il 21 febbraio 2002 il Pubblico Ministero avanzava richiestadi archiviazione sostenendo che la titolarita’ degli spazi di postaelettronica e’ riconducibile esclusivamente alla societa’ e che lecaselle di posta elettronica sono equiparabili ai normali strumenti dilavoro della societa’, in uso ai singoli dipendenti per lo svolgimentodelle mansioni aziendali loro affidate. Contro la richiesta diarchiviazione propone opposizione la signora A, ma secondo quantodisposto dal G.I.P. di Milano nell’ordinanza del 10 maggio 2002l’opposizione stessa e’ infondata. Infatti, il giudice milanese rilevacome personalita’ dell’indirizzo non significhi necessariamente”privatezza” in quanto l’indirizzo aziendale, proprio perche’ tale, puo’essere sempre nella disponibilita’ di accesso e di lettura da parte dipersone diverse dall’utilizzatore consuetudinario. Inoltre, l’indirizzoe-mail e’ semplicemente uno dei tanti strumenti di lavoro forniti daldatore di lavoro per consentire ai propri dipendenti di svolgere le lorofunzioni aziendali: dunque esso rimane nella completa disponibilita’della societa’ senza nessuna limitazione. Infine, ad escludere laconfigurabilita’ del reato di cui all’art. 616 c.p. e’ la mancanzadell’elemento soggettivo, ossia il dolo dei soggetti agenti: infatti,l’accesso alla casella di posta elettronica e’ avvenuto per motivi dilavoro e in assenza della lavoratrice per ferie.

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