EDITORIAL: Il Trust – Segue: Confusione dei beni del trust con i beni personali del trustee; Indebita alienazione di un bene del trust
Confusione dei beni del trust con i beni personali del trustee
“Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, il riconoscimento implichera’ in particolare che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro†(art.11 lett.d). Il riferimento dell’articolo e’ all’esigenza di attribuire al beneficiario, nei casi di breach of trust, una tutela reipersecutoria o comunque volta al mantenimento della integrita’ dei diritti nei confronti del trustee o del terzo avente causa. Evidentemente il fulcro della tutela e’ costituito dalla opponibilita’ del vincolo di destinazione. La questione e’ strettamente correlata all’art.12, ma l’aspetto della pubblicita’ del vincolo di destinazione sara’ oggetto di successiva trattazione. L’art.11 fa riferimento solo all’ipotesi di confusione, mentre deve essere ricondotta alla fattispecie anche l’ipotesi di indebita alienazione a terzi dei beni del trust fund[1]. Inoltre e’ stato sottolineato dalla dottrina[2] come sia fuorviante l’espressione della traduzione italiana ufficiale “rivendicazioneâ€, che nel testo inglese invece e’ “the trusts assets may be recoveredâ€. “Data la non identificabilita’ dell’azione del tracing[3], che assiste i beneficiari [nei casi di breach of trust], e la rivendica, cosi’ come noi la intendiamo, appare preferibile l’impiego dell’espressione azione restitutoria, in luogo di azione di rivendicaâ€[4].
Nel caso di confusione da parte del trustee di beni fungibili l’obiettivo dell’azione esercitata dal beneficiario o da altro soggetto legittimato (come il protector) e’ di ripristinare la corretta situazione di individuazione dei beni in trust.
Quando si tratta invece di beni infungibili si puo’ avere confusione qualora il trustee li faccia apparire come propri: nel caso di beni soggetti a regimi di pubblicita’, non manifestando la propria qualita’; negli altri casi creando un’apparenza idonea a trarre in inganno i terzi.
“La distinzione fra beni fungibili e infungibili comporta una distinzione fra i rimedi processuali. Nella prima ipotesi l’azione e’ di inadempimento e il petitum e’ una condanna pecuniaria, il cui importo sara’ corrisposto a un nuovo trustee; nella seconda l’azione e’ di accertamento e il petitum e’ la consegna al nuovo trustee del bene non registrato o il compimento della formalita’ pubblicitaria per ordine del giudice. Si noti che la condanna non e’ mai in favore del beneficiario; cio’ perche’ l’inadempimento del trustee non pone fine al trust (la durata del quale fu determinata dal disponente), ma certo consente ai beneficiari e agli altri soggetti di ottenere la sostituzione del trustee (avvalendosi delle disposizioni dell’atto istitutivo o per il tramite del protector o in forza di provvedimento dell’autorita’ giudiziaria che, a mio parere, ben puo’ essere emesso dal giudice italiano, ricorrendone i presupposti giurisdizionali)â€[5].
L’azione, quindi, comportera’ o l’ingresso nel trust fund della somma oggetto della condanna al risarcimento o il ritorno nello stesso trust fund del bene.
Indebita alienazione di un bene del trust
L’ipotesi indicata nella lettera (d) dell’art.11 si risolve nell’indebito compimento di un atto di alienazione o comunque di un atto che determini il sorgere, in capo alla controparte del negozio, di un diritto sui beni oggetto del trust in contrasto con quello del beneficiario.
Rispetto al tema della alienazione indebita occorre porre in evidenza il collegamento tra l’art.11 e l’art.15 della Convenzione. Quest’ultimo articolo alla lettera (f) fa salve le norme imperative contenute nella legge nazionale richiamata dalle regole di conflitto del foro in materia di protezione “dei terzi che agiscono in buona fedeâ€.
La dottrina prevalente ritiene che “lo stesso meccanismo reipersecutorio attuato nei paesi di tradizione anglosassone con l’azione di tracing potrebbe essere conseguito anche in Italia attraverso il ricorso ad un’azione di annullamento dell’acquisto del terzo a norma dell’art. 1394 c.c., fondata sulla sussistenza di un conflitto di interessi, conosciuto dal terzo, tra scopo del trust e atto di disposizione compiuto dal trustee in violazione di questoâ€[6]. Salva l’applicabilita’ dell’art.1153 c.c. per i beni mobili e degli artt.2652 n.6 e 2690 n.3 c.c. per gli immobili e mobili registrati, potra’ farsi valere l’annullamento anche nei confronti di eventuali sub-acquirenti sempre che non abbiano acquistato a titolo oneroso ed in buona fede (art.1445 c.c.). Anche per Lupoi puo’ trovare accoglimento in diritto italiano la soluzione dell’applicazione del 1394 c.c.: “infatti esiste una alterita’ fra il trustee e lo scopo del trust, che al primo e’ stato commesso di realizzare; da questa alterita’ discende la configurabilita’ del conflitto di interessi, se non anche un difetto di legittimazione negoziale, e dunque l’applicazione dell’art. 1394 c.c., certo analogica, ma anche corrispondente alle circostanze ritenute rilevanti sia in diritto inglese sia in molte leggi civilistiche sui trusts (conoscenza o conoscibilita’). (…). L’azione di annullamento appare come la prima opportuna e soddisfacente risposta degli ordinamenti civilisticiâ€[7]. Lo stesso Autore distingue fra conoscenza effettiva e conoscenza legale, ma ritiene che l’alternativa possa essere ampliata con l’accoglimento in diritto italiano della nozione inglese di constructive notice (un caso ricorre se il venditore di un bene e’ una trust company e l’acquirente non si pone neanche l’interrogativo se essa stia agendo quale trustee, l’ignoranza non gli giovera’). “In ogni caso[8], la pubblicita’ del trust per i beni registrati deve essere considerata pubblicita’ notizia, perche’ essa non assume una propria autonoma rilevanza e puo’ sempre e comunque essere sostituita dalla conoscenza; si tratta solo di un modo di dare maggior certezza all’effetto (la segregazione), anche se questa, secondo alcuni, non sarebbe la funzione giuridica tipica della pubblicita’â€[9].
La dottrina non e’ unanime nel ritenere applicabile l’art.1394 c.c., per Gazzoni l’errore in cui cadono gli Autori che richiamano questo articolo e’ di “fare del trustee un rappresentante del beneficiarioâ€[10], in quanto l’istituto del conflitto di interessi e’ applicabile solo ove esista una rappresentanza diretta. Inoltre per quel che si evince dall’art. 1379 c.c. i vincoli di inalienabilita’, secondo la dottrina contraria all’applicazione dell’art.1394 c.c., hanno rilevanza meramente obbligatoria se non vi e’ una previsione di legge in senso contrario. “Nei casi di mandato senza rappresentanza (ai quali (…) e’ in qualche modo assimilabile il trust), il conflitto di interessi non puo’ certo portare all’annullamento, e quindi non e’ in nessun caso opponibile al terzo, per la semplice ma decisiva ragione della inconfigurabilita’ di rapporti fra mandante e terzi (art. 1705 2° co. c.c.) (…). Neppure la risoluzione per inadempimento, per altro non esperibile a causa della non corrispettivita’ del mandato, sarebbe opponibile al terzo (art. 1458 c.c.)â€[11].
La tesi contraria al 1394 c.c. non tiene in considerazione l’art.11 paragrafo secondo lettera (d), che impone di individuare un rimedio reipersecutorio all’interno della lex fori per l’ipotesi dell’indebita alienazione da parte del trustee.
Il secondo rimedio ipotizzato dalla dottrina prevalente e’ dato dall’esperimento di un’azione aquilana di risarcimento in forma specifica: “una volta accertato che il terzo acquirente era a conoscenza (dolo) o avrebbe dovuto conoscere (colpa) che il trustee agiva in violazione dei limiti del trust, premesse queste indispensabili per l’espletamento dell’azione nei confronti del terzo, non dovrebbero sussistere preclusioni all’utilizzazione del rimedio aquiliano. Tale rimedio, peraltro, potrebbe essere propriamente utilizzato nella forma della reintegrazione in forma specifica (art. 2058 c.c.) per garantire una tutela piu’ completa del vincolo fiduciarioâ€[12]. Tuttavia una parte minoritaria della dottrina prospetta solo l’ipotesi di un risarcimento per equivalente[13].
Considerando il breach of trust inadempimento di un’obbligazione lesivo del credito dei beneficiari, la dottrina ravvisa un terzo rimedio nell’azione revocatoria ex art.2901 c.c. avente ad oggetto il negozio lesivo. “In effetti, i beni in trust costituiscono la garanzia che lo scopo del trust sara’ realizzato; il patrimonio segregato non puo’ essere distolto dal suo fine senza arrecare pregiudizio alle ragioni dei beneficiari (che sono creditori del trustee). Essi possono quindi agire ex art.2901 c.c. per rimuovere gli effetti delle disposizioni a titolo gratuito e, ricorrendone gli estremi, di quelle a titolo onerosoâ€[14]. Anche in questo caso la domanda potra’ pregiudicare i sub-acquirenti, salvo l’acquisto sia a titolo oneroso ed in buona fede e fatta sempre salva l’applicabilita’ dell’art.1153 c.c. per i beni mobili e degli artt.2652 n.6 e 2690 n.3 c.c. per gli immobili e mobili registrati. E’ stato precisato che il beneficiario puo’ agire in revocatoria, pur se non vanti un credito immediatamente esercitabile nei confronti del trustee, prima che si verifichi la condizione o sopraggiunga il termine al quale la disposizione a suo favore e’ sottoposta[15].
Si riscontra in dottrina anche una diversa interpretazione[16] dell’art.11 lettera (d), con il ricorso alla normativa dell’acquisto a non domino. La premessa di tale ricostruzione e’ costituita dalla considerazione che il terzo acquista dal trustee, il quale ha violato i diritti di colui per conto del quale la proprieta’ e’ gestita (il beneficiario): “le nostre norme di diritto internazionale privato rinviano alla legge inglese se i beni si trovano in Inghilterra (…); se invece i beni sono in Italia, la lex rei sitae rinvia al nostro ordinamento, e dunque entreranno in vigore le norme di diritto interno italiano sull’acquisto in buona fede da chi non e’ proprietario. Se si tratta di beni mobili trovera’ applicazione l’art.1153 c.c. (…); se si tratta di beni immobili o mobili registrati, potrebbero essere utili le regole in tema di usucapione abbreviata (artt.1159 e 1162 c.c.)â€[17].
[1] Salvatore V. IlTrust-Profili di diritto internazionale e comparato, Padova, 1996, nota 8 pag.87.
[2] Arrigo–Cavanna, Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, in Commentario breve al Codice Civile. Leggi complementari a cura di Alpa–Zatti, Padova, 1999, 30.
[3] La tecnica del tracing è evidentemente insuscettibile di essere importata nel nostro ordinamento: “il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana†(art.12 della legge 218/1995).
[4] Masi C. La Convenzione dell’Aja in materia di trusts, in Aa.Vv. Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti, a cura di G.Vettori, Padova, 1999, 773. L’Autore aggiunge: “Tuttavia è importante che dalla norma risulti con evidenza che ai beneficiari sarà comunque concessa, anche nell’area dei paesi di civil law e al di là di come verrà risolto il problema della qualificazione della loro posizione soggettiva, una tutela non meramente risarcitoria dei loro interessiâ€.
[5] Lupoi Trusts, Milano, 2001, 610.
[6] Palazzo Successione, trust e fiducia, in Vita Notarile, 1998, 772-773.
[7] Lupoi Trusts, Milano, 2001, 612.
[8] È solo un’anticipazione indispensabile della prospettiva relativa alla pubblicità propria di Lupoi.
[9] Sempre Lupoi Trusts, Milano, 2001, 613-614.
[10] Gazzoni Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista “non vivente†su trust e trascrizione), in Rivista del notariato, 2001, 25.
[11] Ricca in Aa.Vv. I trusts in Italia oggi, a cura di Benvenuti, Milano, 1996, 106-107.
[12] Palazzo Successione, trust e fiducia, in Vita Notarile, 1998, 772-773. in linea con tale impostazione Lupoi Trusts, Milano, 2001, 614.
[13] Ricca in Aa.Vv. I trusts in Italia oggi, a cura di Benvenuti, Milano, 1996, 108-109. Tondo in Aa.Vv. I trusts in Italia oggi, a cura di Benvenuti, Milano, 1996, 202-203, prospetta una vera e propria alternativa per il terzo avente causa dal trustee tra la restituzione o la riparazione.
[14] Lupoi Trusts, Milano, 2001, 614. L’autore aggiunge: “Ove i beneficiari manchino, come nei trusts di scopo, le leggi prevedono regolarmente che esista un soggetto, talvolta un organo pubblico, legittimato ad agire contro il trustee inadempiente: competerà a lui l’azione revocatoriaâ€.
[15] Di Ciommo, Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno), in Corriere giuridico, 1999, 785. “di recente la Cassazione -sentenza 22 gennaio 1999 n.591 (…)- ha precisato che l’azione revocatoria presuppone solo l’esistenza del credito e non anche la sua esigibilità -potendo la stessa essere esperita (…) anche per crediti condizionati o non scaduti-. Ciò in quanto, per configurarsi un pregiudizio alle ragioni del creditore, -non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione- (Cass. 29 marzo 1999 n.2971, in Guida al Diritto, 1999, n.18, 59)â€.
[16] Amato in Aa.Vv. Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1993, 1272.
[17]Piccoli Possibilità operative del trust nell’ordinamento italiano. L’operatività del trustee dopo la Convenzione dell’Aja, in Rivista del Notariato, 1995, 58-59.
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