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INTERNET: Il tranello di Europa-Club.com

11 Ottobre 2002 Commenta

Il sito web Europa-club.com offre un particolare servizio di motore di ricerca, che permette a tutti i webmaster che vogliono pubblicizzare il loro sito in rete di essere inclusi nel proprio database. Al vantaggio di essere visibili in questa sorta di “vetrina virtuale”, si contrappone, pero’, la onerosita’ del servizio offerto, particolare che non e’ facilmente intelligibile al momento dell’adesione. L’utente, pertanto, continua a essere scarsamente tutelato, poiche’ e’ vittima di societa’ che offrono servizi poco trasparenti.


Bologna – Gia’ da un po’ di tempo si parla del sito Europa-club.com come di un sito da “evitare”: molti dei siti che si registrano al servizio offerto, infatti, non sono a conoscenza della circostanza che dovranno pagare € 158,92 ogni due anni!
L’attivita’ che Europa-club.com svolge consiste sostanzialmente in un motore di ricerca di siti che vogliono essere pubblicizzati in rete, come se fosse una “vetrina virtuale”. L’utente che abbia bisogno di un prodotto, per es., potrebbe collegarsi alla scarna home page del sito e inserire la parola desiderata nel form. Appariranno, dunque, una serie di link a pagine di siti le cui url sono state memorizzate (a pagamento) dai webmaster all’interno del database di Europa-club.com. Si tratta, quindi, di una opportunita’ di business in piu’ per tutti i siti che si iscrivono a questo motore di ricerca.
Purtroppo, i citati webmaster, al momento della registrazione potrebbero non comprendere facilmente che il servizio a cui aderiscono e’ oneroso. Le condizioni generali di contratto (dove vi sono tutte le specifiche e dove sono indicati anche i costi), infatti, sono linkate in una zona della pagina di registrazione che non e’ chiaramente visibile a chi sta compilando il form di iscrizione. Il link in questione si trova, infatti, al di fuori del riquadro di inserimento dei dati e, anche se non si puo’ fare a meno di spuntare la frase “Ho letto le condizioni contrattuali e le accetto”, e’ comprensibile accettare l’intero contratto senza averlo effettivamente letto.

Capita, dunque, che il webmaster permetta di aggiungere la propria url al database di Europa-club.com senza sapere che l’unico modo per non pagare la cifra di cui sopra sara’ quello di posizionare nella propria home page un link ben visibile a Europa-club.com. Quest’ultimo, poi, qualora non vengano corrisposti i canoni dovuti, non manchera’ di inviare lettere per sollecitare il pagamento delle rate, a cui si aggiungeranno gli interessi, le spese legali e i costi di recupero credito. Tutto cio’ con buona pace della direttiva 97/7/CE che disciplina la tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza e che richiede una adeguata chiarezza e trasparenza nella redazione delle clausole contrattuali.

La disciplina dei contratti stipulati on-line, pur ponendo diversi problemi ermeneutici, e’ individuabile nelle norme codicistiche italiane e nelle direttive europee che di volta in volta sono emanate per offrire all’interprete le fonti normative da applicare caso per caso.

In questa sede non sara’ possibile affrontare l’insieme delle problematiche che la notizia appena commentata fa emergere. Si evidenziano, comunque, due punti di particolare rilievo: la trasparenza delle condizioni generali di contratto e la validita’ della sottoscrizione in Internet.
Per quanto concerne le condizioni contrattuali che disciplinano i contratti stipulati on-line, occorre precisare che queste clausole devono essere redatte non solo in maniera chiara e intelligibile al contraente finale (oltre che tradotte preferibilmente in piu’ lingue in aggiunta all’inglese), ma devono anche essere facilmente individuabili all’interno dei form contrattuali che si compilano per accettazione.
Qualora non vi fossero questi requisiti, come si e’ notato altrove, verrebbe meno il necessario elemento della “conoscibilita'”, di cui all’art. 1341, primo comma (si veda per approfondire l’argomento, E. Tosi “La conclusione di contratti on-line”, in ” I problemi giuridici di Internet”, Giuffre’, 2001).
Per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione del contraente (elemento indispensabile per la conclusione di un contratto) qual e’ la validita’ giuridica di un click su un bottone che reca la dicitura “Accetto”?

La pressione del c.d. “tasto negoziale virtuale” ha una valenza giuridica molto limitata. Se nel contratto, infatti, vi sono clausole vessatorie, queste ultime devono essere sottoscritte necessariamente per iscritto e, quindi, l’unico modo per sottoscrivere validamente un contratto on-line e’ l’utilizzo della firma digitale nel documento elettronico recante l’adesione. Qualora, infine, il contraente fosse un consumatore, saranno applicabili gli articoli 1469-bis e segg., in base ai quali sono predisposte specifiche garanzie che potrebbero rendere inefficaci anche clausole approvate per iscritto.

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