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PRIVACY e prostituzione

25 Ottobre 2002 Commenta

La famosa inchiesta su un giro di prostituzione a Roma che ha coinvolto diversi vip, comportando inevitabilmente, visto l’interesse dei mass media, la pubblicazione sui giornali dei relativi nomi, e’ stata oggetto di un recente parere di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali specificamente interessato sulla questione. Il Garante ha confermato l’orientamento espresso in precedenti interventi sostenendo che la giusta esigenza di informare l’opinione pubblica su vicende giudiziarie non deve entrare in conflitto con il rispetto della vita privata delle persone. In particolare e’ necessario evitare di diffondere informazioni non indispensabili, soprattutto laddove queste siano legate ad aspetti particolarmente riservati, come la vita sessuale delle persone, e attinenti, quindi, alla loro sfera piu’ strettamente privata.

Il mestiere “piu’ antico del mondo”, specie ad un certo livello, continua a far notizia e sembra proprio che adesso stia vivendo un momento magico grazie anche alle numerose iniziative di carattere pubblicitario presenti su Internet. Si stanno, difatti, diffondendo a largo raggio quei particolari siti web di belle donnine che si dichiarano disponibili come “accompagnatrici” per incontri, cene, viaggi anche all’estero. I contenuti di questi siti sono pressoche’ uguali: fotografie particolari, indicazione di recapiti telefonici e/o di posta elettronica, precisazione di condizioni nel caso di trasferte, promesse varie di giornate indimenticabili ed in alcuni casi si nascondono anche delle insidie particolari. Nel caso invece questi siti dovessero contenere immagini oscene o comunque pornografiche ci troveremmo di fronte ad un’aperta violazione alla pubblica decenza ed al buon costume, considerato che determinate condotte assumono una notevole rilevanza in quanto, andando ben al di la’ della semplice manifestazione di pensiero, strumentalizzano Internet a scopi di sfruttamento economico, di pubblicizzazione e distribuzione di contenuti osceni e degradanti (Picotti L. “Comunicazioni illecite via Internet” in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 2, Milano, 1999).

Quando poi un determinato giro a luci rosse coinvolge nomi famosi, inevitabilmente nascono problemi di privacy gia’ affrontati dal Garante piu’ in generale in altre occasioni.

Si pensi, ad esempio, al caso risalente al 1999 dell’ordinanza del Sindaco di Marcianise il quale, per scoraggiare il fenomeno della prostituzione, aveva vietato ai conducenti di autoveicoli di fermarsi a contrattare prestazioni sessuali, sul presupposto che tali comportamenti avrebbero creato intralcio e pericolo al traffico e rischi per la guida, con conseguente pericolo per la sicurezza delle persone. Ebbene il Garante, in quell’occasione, subito segnalo’ l’illegittimita’ di alcune prescrizioni contenute nell’ ordinanza riguardanti l’obbligo, stabilito a fini di “tutela della salute pubblica”, di comunicare la violazione al domicilio del contravventore, anche nel caso in cui la contravvenzione fosse stata contestata immediatamente o fosse stata addirittura pagata. L’ Autorita’, astenendosi da considerazioni di ordine etico sul fenomeno, considero’ comunque illegittima l’ordinanza in quanto la stessa, andando ben al di la’ dei limiti di competenza dell’amministrazione comunale, prevedeva comunque la comunicazione a domicilio della constatazione della violazione avuto riferimento ad eventuali contatti con prostitute che avrebbero messo a rischio anche la salute dei familiari della persona alla quale veniva elevata la contravvenzione. Naturalmente secondo il Garante questo aspetto determinava una divulgazione illegittima di dati attinenti alla sfera sessuale in contrasto con la legge n. 675/96. Era poi del tutto privo di fondamento giuridico l’ ordine di comunicare la violazione al domicilio dell’ automobilista quando questa fosse gia’ stata contestata immediatamente e avvenuto il pagamento.

Nel caso specifico la questione assume una diversa rilevanza per la grande diffusione pubblicitaria data alla notizia ed in considerazione del fatto che, come sottolineato dal Garante, lo stesso codice deontologico dei giornalisti richiama l’attenzione sul rispetto del principio di essenzialita’ dell’informazione, cioe’ sulla reale necessita’ di divulgare dati, immagini e dettagli non strettamente necessari per dare conto di fatti di cronaca e vicende giudiziarie, e stabilisce espressamente che il giornalista si astenga dalla descrizione delle abitudini sessuali delle persone. Cio’ anche quando si tratti di persone che rivestono posizioni di particolare rilevanza sociale o pubblica, se non ricorre il requisito dell’essenzialita’ dell’informazione e non viene garantito il rispetto della dignita’ personale.

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