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PRIVACY: Un nuovo codice di deontologia in caso di statistiche

7 Ottobre 2002 Commenta

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. L’obiettivo del codice e’ quello di garantire che l’utilizzazione di dati  di  carattere  personale  per  scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell’informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettivita’, si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta’ fondamentali e della dignita’ delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all’identita’ personale.

Anche nel campo delle ricerche statistiche il Garante ha deciso di ricorrere ai c.d. codici di condotta o di autoregolamentazione introdotti dall’art. 20 del D.lgs. n. 467/2001 e previsti per disciplinare il trattamento dei dati personali in determinati settori quali Internet, il marketing, il campo previdenziale, i sistemi informativi adottando un modello gia’ sperimentato per il passato in altri campi, come quello giornalistico. L’intento e’ quello di pubblicare questi codici di autodisciplina sulla Gazzetta Ufficiale al fine di dotare gli stessi di una specifica forza prescrittiva e poter garantire: la trasparenza, la riservatezza, il corretto uso dei dati che viaggiano nella rete ricorrendo a degli strumenti elastici, in grado di adeguarsi rapidamente alle nuove esigenze dell’epoca attuale. A tale scopo questi codici sono elaborati direttamente dalle parti interessate e quindi dagli utenti, dai consumatori, che potranno cosi’ difendersi dal pericolo derivante dall’uso improprio delle informazioni, dalle frodi, dalle violazioni di legge. Difatti nel caso specifico il codice e’ stato adottato dal Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) ed e’ il risultato di un lavoro di ampia consultazione di diversi soggetti pubblici e privati riuniti in un apposito gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato anche rappresentanti dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le nuove norme di deontologia si applicano agli enti ed agli uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e che, a seconda del loro ambito istituzionale, concorrono all’attuazione del …

programma statistico del Paese ed alla produzione di informazioni statistiche.

Il codice ha previsto particolari forme di tutela per garantire l’anonimato del cittadino, in modo che non sia possibile associare nominativi e informazioni raccolte, visto che il fine dell’indagine statistica e’ quello di quantificare aspetti di fenomeni collettivi. Una particolare attenzione viene dedicata ai dati sensibili, specie quando gli scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di questi dati non possono essere raggiunti senza l’identificazione anche temporanea degli interessati. In questo caso i soggetti privati che partecipano al SISTAN e che raccolgono o trattano informazioni sanitarie devono farlo, solo con l’autorizzazione preventiva del Garante e dopo aver raccolto il consenso scritto degli interessati.
E’ prevista inoltre un’informativa piu’ dettagliata a favore degli interessati e difatti al di la’ delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96 deve essere rappresentata l’eventualita’ che i dati raccolti possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformita’ a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
L’art. 12 del codice di deontologia richiama il rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 15 , comma 1 della legge n. 675/96 ed al conseguente D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318, il quale ha descritto dette misure minime di sicurezza, distinguendo l’ipotesi del trattamento dei dati personali effettuato con elaboratori in rete dall’ipotesi in cui e’ assente una rete e prevedendo ulteriori accorgimenti nel caso di trattamento di dati sensibili.

La disposizione in esame prevede, inoltre, che il titolare del  trattamento determini anche i differenti  livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura  dei  dati stessi  e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.

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