PRIVACY: Videosorveglianza in …culla
Nella clinica milanese “Macedonio Melloni†e’ in fase di sperimentazione un’interessante servizio che consente ai genitori di neonati prematuri di osservare via web i loro bambini. Naturalmente cio’ e’ possibile grazie ad una telecamera puntata sulla culla dei neonati ed inizialmente il servizio sara’ attivo per due culle di bambini prematuri in terapia intermedia, cioe’ ormai fuori pericolo. Per garantire la riservatezza di bambini e genitori, le immagini sono accessibili in un’area riservata del sito protetta da password.
Davvero molto interessante il servizio offerto dalla clinica milanese anche se, prima facie, appare evidente che lo stesso vuole principalmente fornire ai genitori un aiuto ed anche una tranquillita’ morale, mentre del tutto insussistenti sembrano le finalita’ terapeutiche.
Come e’ noto la clinica “Macedonio Melloni†ha attraversato un momento particolarmente difficile dal punto di vista finanziario culminato in numerose iniziative di carattere politico tendenti al pieno recupero del dissesto. Per contro la stessa clinica si e’ sempre distinta non solo per l’elevata competenza dello staff medico, ma anche per le particolari iniziative all’insegna sempre delle nuove tecnologie, specie in campo pediatrico. Si pensi ad esempio all’iniziativa dell’anno scorso di dotare i neonati di una carta d’identita’ informatica per scongiurare scambi in culla o rapimenti. In realta’ si tratta di un microchip, applicato ad un braccialetto di plastica, che contiene nome, cognome e peso del bimbo, leggibile e aggiornabile attraverso un apposito terminale, che lega a doppio filo il piccolo ai suoi genitori. Il dispositivo, senza bisogno di batterie, e’ alimentato da onde elettromagnetiche ogni volta che un terminale ad hoc (Pda) si avvicina per leggere o aggiornare i dati del braccialetto.
Adesso, pero’, la clinica “Melloni†si e’ spostata su un terreno sicuramente piu’ delicato che coinvolge sia la videosorveglianza che il web con tutti gli inevitabili problemi di privacy.
La videosorveglianza rimane un tema di grande rilievo e interesse per l’ opinione pubblica: non esiste ancora una normativa specifica in materia, ma la legge sulla privacy, nel recepire i principi sanciti in sede europea, definisce dato personale qualsiasi informazione che permette l’ identificazione della persona compresi i suoni e le immagini. Di conseguenza, anche, una semplice installazione di videocamera, o una registrazione sonora per esempio, deve essere conforme alle disposizioni sulla privacy: a quale tipo di …
funzione o per quale finalita’ viene realizzata, la sicurezza e la conservazione delle immagini e delle riproduzioni, l’ uso appropriato rispetto alla finalita’, l’ informazione agli interessati.
Questa e’ la posizione del Garante resa nota, non solo, in diverse decisioni e pareri ma anche in una sorta di decalogo elaborato il 29 novembre 2000 che raccoglie le regole da rispettare per non violare la privacy, in caso di attivita’ di videosorveglianza. In particolare il Garante ritiene che sia necessario determinare esattamente le finalita’ perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceita’ in base alle norme vigenti; il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996); qualora sia richiesta la notifica ai sensi dell’art. 7 della legge 675/96 e’ necessario indicare fra le modalita’ di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza; nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 10 della legge sulla privacy e’ necessario fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza; occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970); occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalita’ perseguite; occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorita’ giudiziarie o di polizia; occorre designare per iscritto i soggetti – responsabili e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19 della legge 675/1996); i dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalita’ diverse o ulteriori, salvo alcune eccezioni (finalita’ di polizia e giustizia); i particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.
Quando, poi, un impianto di videosorveglianza viene associato al web che gia’ di per se’ costituisce un mondo difficilissimo da regolamentare anche sotto l’aspetto della privacy, e’ chiaro che le difficolta’ aumentano in maniera esponenziale, nonostante l’esistenza di aree riservate. La configurazione di Internet e’ tale da rappresentare per tutti i naviganti un occhio aperto su tutto cio’ che accade nel mondo virtuale, di conseguenza il solo potenziale pericolo (nemmeno tanto potenziale con le attuali nuove tecnologie) di violazioni della riservatezza puo’ costituire un problema.
Da non dimenticare, per complicare ulteriormente le cose, anche l’ambito nel quale si svolge la videosorveglianza (una clinica) ed i destinatari della stessa (neonati). Inevitabili, ovviamente, in questo caso i riferimenti alla tutela dei dati sensibili che diventano ancora piu’ delicati in considerazione della giovanissima eta’ dei pazienti.
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