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Prostituzione E Privacy

25 Ottobre 2002 Commenta

ROMA. La famosa inchiesta su un giro di prostituzione a Roma che hacoinvolto diversi vip, comportando inevitabilmente, visto l’interesse deimass media, la pubblicazione sui giornali dei relativi nomi, e’ stataoggetto di un recente parere di carattere generale del Garante per laprotezione dei dati personali specificamente interessato sulla questione. IlGarante ha confermato l’orientamento espresso in precedenti interventisostenendo che la giusta esigenza di informare l’opinione pubblica suvicende giudiziarie non deve entrare in conflitto con il rispetto della vitaprivata delle persone. In particolare e’ necessario evitare di diffondereinformazioni non indispensabili, soprattutto laddove queste siano legate adaspetti particolarmente riservati, come la vita sessuale delle persone, eattinenti, quindi, alla loro sfera piu’ strettamente privata.Il mestiere “piu’ antico del mondo”, specie ad un certo livello, continua afar notizia e sembra proprio che adesso stia vivendo un momento magicograzie anche alle numerose iniziative di carattere pubblicitario presenti suInternet. Si stanno, difatti, diffondendo a largo raggio quei particolarisiti web di belle donnine che si dichiarano disponibili come”accompagnatrici” per incontri, cene, viaggi anche all’estero.Quando poi un determinato giro a luci rosse coinvolge nomi famosi,inevitabilmente nascono problemi di privacy gia’ affrontati dal Garante, piu’ in generale, in altre occasioni.Si pensi, ad esempio, al caso risalente al 1999 dell’ordinanza del Sindacodi Marcianise il quale, per scoraggiare il fenomeno della prostituzione,aveva vietato ai conducenti di autoveicoli di fermarsi e contrattareprestazioni sessuali, sul presupposto che tali comportamenti avrebberocreato intralcio e pericolo al traffico e rischi per la guida, conconseguente pericolo per la sicurezza delle persone. Ebbene il Garante, inquell’occasione, subito segnalo’ l’illegittimita’ di alcune prescrizionicontenute nell’ ordinanza riguardanti l’obbligo, stabilito a fini di “tuteladella salute pubblica”, di comunicare la violazione al domicilio delcontravventore, anche nel caso in cui la contravvenzione fosse statacontestata immediatamente o fosse stata addirittura pagata.Nel caso specifico la questione assume una diversa rilevanza per la grandediffusione pubblicitaria data alla notizia ed in considerazione del fattoche, come sottolineato dal Garante, lo stesso codice deontologico deigiornalisti richiama l’attenzione sul rispetto del principio di essenzialita’ dell’informazione, cioe’ sulla reale necessita’ di divulgare dati,immagini e dettagli non strettamente necessari per dare conto di fatti dicronaca e vicende giudiziarie, e stabilisce espressamente che il giornalistasi astenga dalla descrizione delle abitudini sessuali delle persone.

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