MILANO. La PayCircle organizzazione composta da oltre 30 aziende tra cui Hewlett-Packard, Oracle e Sun Microsystems ha annunciato di aver rilasciato una specifica per i pagamenti elettronici basata sui Web services. Con tale specifica denominata PayCircle Web services 1.0 si propone una maniera standard di fornire servizi di pagamento elettronico per dispositivi mobili come palmari o telefoni cellulari. PayCircle si basa su standard ben noti come Wsdl (acronimo di Web services description language) che viene utilizzato per descrivere le informazioni scambiate durante la transazione, Soap (Simple object access protocol) che viene utilizzato per la richiesta del servizio ed infine Xml (eXtendible markup language) linguaggio fondamentale di base. Una nuova tecnologia, quindi, al servizio dell’e-commerce e cioe’ i c.d. Web services che altro non sono che nuove soluzioni tecniche che impiegano standard Internet per integrare le applicazioni e rendere cosi’ disponibili tante funzionalita’ in modalita’ standardizzata. Si spera, quindi, che l’adozione di queste misure innovative possano costituire un utile apporto allo sviluppo del commercio elettronico che in Italia e’ ancora in una fase di stallo, ben lontano dal grado di diffusione avutosi negli USA che concentrano circa i 4/5 delle attivita’ di commercio elettronico mondiale. Indubbiamente la tradizione liberista americana e la crescita di diverse microimprese innovative hanno reso il terreno fertile per la crescita dell’ e-commerce in quel paese. In Italia, invece, la nozione di commercio elettronico e’ stata di recente riconosciuta e promossa dal legislatore all’art. 21 del d.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998. In seguito l’argomento e’ stato trattato anche dal d.lgs. n. 185 del 22 maggio 1999 che all’art. 1 definisce le principali figure del commercio elettronico quali il contratto a distanza, il consumatore, il fornitore, la tecnica di comunicazione a distanza (intesa come qualunque mezzo che possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti), l ‘operatore di tecnica di comunicazione (inteso come la persona fisica o giuridica, pubblica o privata la cui attivita’ professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu’ tecniche di comunicazione a distanza). E’ chiaro che fra le tecniche di comunicazione a distanza possano rientrare gli strumenti informatici in quanto mezzi impiegabili per la conclusione del contratto senza la simultanea presenza fisica delle parti. Ultimamente, pero’, il Ministro per le attivita’ produttive Antonio Marzano ha annunciato il nuovo provvedimento sull’e-commerce la cui approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e’ imminente. Il provvedimento detta nuove regole per lo shopping on-line ai sensi dell’art. 31 della legge comunitaria del 1° marzo 2001 n. 39 che dispone le modalita’ della delega al Governo con riferimento all’attuazione della Direttiva n.31/2000CE (la c.d. Direttiva sull’e-commerce).
La PayCircle organizzazione composta da oltre 30 aziende tra cui Hewlett-Packard, Oracle e Sun Microsystems ha annunciato di aver rilasciato una specifica per i pagamenti elettronici basata sui Web services. Con tale specifica denominata PayCircle Web services 1.0 si propone una maniera standard di fornire servizi di pagamento elettronico per dispositivi mobili come palmari o telefoni cellulari. PayCircle si basa su standard ben noti come Wsdl (acronimo di Web services description language) che viene utilizzato per descrivere le informazioni scambiate durante la transazione, Soap (Simple object access protocol) che viene utilizzato per la richiesta del servizio ed infine Xml (eXtendible markup language) linguaggio fondamentale di base.
Napoli – Una nuova tecnologia, quindi, al servizio dell’e-commerce e cioe’ i c.d. Web services che altro non sono che nuove soluzioni tecniche che impiegano standard Internet per integrare le applicazioni e rendere cosi’ disponibili tante funzionalita’ in modalita’ standardizzata. Si spera, quindi, che l’adozione di queste misure innovative possano costituire un utile apporto allo sviluppo del commercio elettronico che in Italia e’ ancora in una fase di stallo, ben lontano dal grado di diffusione avutosi negli USA che concentrano circa i 4/5 delle attivita’ di commercio elettronico mondiale. Indubbiamente la tradizione liberista americana e la crescita di diverse microimprese innovative hanno reso il terreno fertile per la crescita dell’e-commerce in quel paese. In Italia, invece, la nozione di commercio elettronico e’ stata di recente riconosciuta e promossa dal legislatore all’art. 21 del d.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998. In seguito l’argomento e’ stato trattato anche dal d.lgs. n. 185 del 22 maggio 1999 che all’art. 1 definisce le principali figure del commercio elettronico quali il contratto a distanza, il consumatore, il fornitore, la tecnica di comunicazione a distanza (intesa come qualunque mezzo che possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti), l’operatore di tecnica di comunicazione (inteso come la persona fisica o giuridica, pubblica o privata la cui attivita’ professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu’ tecniche di comunicazione a distanza). E’ chiaro che fra le tecniche di comunicazione a distanza possano rientrare gli strumenti informatici in quanto mezzi impiegabili per la conclusione del contratto senza la simultanea presenza fisica delle parti.
Ultimamente, pero’, il Ministro per le attivita’ produttive Antonio Marzano ha annunciato il nuovo provvedimento sull’e-commerce la cui approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e’ imminente. Il provvedimento detta nuove regole per lo shopping on-line ai sensi dell’art. 31 della legge comunitaria del 1° marzo 2001 n. 39 che dispone le modalita’ della delega al Governo con riferimento all’attuazione della Direttiva n.31/2000CE (la c.d. Direttiva sull’e-commerce). In particolare il nuovo regolamento dovra’ definire in misura piu’ circostanziata gli obblighi di informazione, l’impiego delle comunicazioni, le responsabilita’ degli intermediari con riferimento alle attivita’ di “caching†ed “hosting”; favorire l’elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignita’ umana; prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni; prevedere che il prestatore di servizi e’ civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorita’ giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto; prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della societa’ dell’informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica. Ma indubbiamente il commercio elettronico non riesce a trovare pieno sviluppo nel nostro paese a causa di alcuni ostacoli piuttosto difficili da superare. Il primo di essi e’ la sicurezza dei sistemi di pagamento on line, purtroppo ancora non raggiunta. L’utilizzo delle carte di credito on line diventa spesso fonte di preoccupazione a causa delle numerosi frodi messe in atto da criminali informatici senza scrupoli. Diversi sono gli standards di sicurezza adottati, ma ancora il problema non puo’ definirsi completamente superato.
Altro ostacolo alla piena diffusione del commercio elettronico e’ rappresentato dalla famigerata firma digitale, originariamente prevista dall’abrogato D.P.R. n. 513/97, che ancora non ha trovato una completa regolamentazione di carattere tecnico. La firma digitale si basa sull’impiego di una coppia inscindibile di chiavi asimmetriche di cifratura ed e’ mutuato da metodi gia’ ampiamente adottati in campo internazionale.
Chiunque intenda usare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura deve munirsi di un’idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione. Ma come e’ noto il Decreto Legislativo n. 10/2002 ha introdotto in Italia la c.d. firma elettronica “leggera†o “debole†intesa come qualunque mezzo elettronico di identificazione che si affianca alla firma elettronica “avanzata†o “forte†il cui esempio principale e’ la vecchia firma digitale del nostro ordinamento, che rimane pienamente efficace. Le principali differenze tra le due firme riguardano il grado di sicurezza relativo alla possibilita’ di accertare la provenienza e l’autenticita’ del documento elettronico collegato (altissimo nel caso della vecchia firma digitale per il sistema della crittografia a doppia chiave asimmetrica, basso negli altri casi) e le conseguenze nel campo delle prove processuali. Chiaramente questi nuovi aspetti hanno comportato delle inevitabili modifiche di alcuni articoli del recente T.U. n. 445/2000. Ultimamente, anche in questo settore, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto che recepisce (successivamente ed in stretto collegamento al tanto discusso d.lgs. n. 10/2002) la recente normativa europea in tema di firme elettroniche e che dovrebbe entrare in vigore agli inizi del 2003.
Il decreto in esame disciplina, in maniera dettagliata, la c.d. firma elettronica (o anche digitale) leggera, gia’ prevista dal d.lgs. n. 10/2002 che si affianca cosi’ alla nostra originaria firma digitale (che rientrerebbe nella c.d. firma elettronica “avanzataâ€). Sostanzialmente l’apposizione di questa nuova firma elettronica dovrebbe essere molto facile: bastera’ utilizzare un software contenuto in una smart card da inserire nel pc e digitare un codice.
Commenta!