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PRIVACY: Slitta di sei mesi il Testo Unico

6 Novembre 2002 Commenta

Molto probabilmente non sara’ possibile per la fine di quest’anno vedere approvato il tanto atteso Testo Unico della Privacy, difatti un emendamento alla Comunitaria, ora in discussione al Senato, ha rinviato il termine ultimo per l’emanazione del provvedimento di sei mesi. In effetti questo Testo Unico, secondo le prime indiscrezioni degli addetti ai lavori, non dovra’ solamente limitarsi a raccogliere in un corpus organico tutta la normativa in vigore in materia di privacy, ma secondo quella che ormai sta diventando una consuetudine del legislatore degli ultimi tempi, dovrebbe intervenire sulla stessa formulazione delle norme al fine di chiarire il significato di alcuni termini e semplificare, quindi, l’applicazione della normativa.

Come e’ noto l’art. 4 della legge n. 127 del 24 marzo 2001 ha previsto, l’incarico al Governo di emanare entro il 31 dicembre 2002 un Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse. La stessa disposizione ha precisato che il Governo nel redigere il testo unico deve coordinare le norme vigenti ed apportare alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione. In effetti proprio quest’ultima attivita’ si sta rilevando piu’ impegnativa del previsto e la commissione che sta lavorando al Testo Unico si e’ trovata di fronte al compito arduo di raccogliere e rendere facilmente comprensibili almeno 200 articoli in materia di privacy.
Troppe e talvolta disordinate, purtroppo, sono state le modifiche introdotte alla originaria versione della legge n. 675/96.

Un primo intervento si e’ avuto con il d.lgs. n. 123 del 9 maggio 1997 con il quale il Governo ha adottato misure effettivamente correttive, destinate a rendere piu’ funzionali e razionali alcune norme, senza modificare l’impianto della legge n. 675/1996.
In particolare l’art. 1 del decreto ha previsto accanto alla comunicazione scritta anche quella orale di determinate informazioni al soggetto presso cui vengono raccolti dati personali.

L’art. 2 ha inciso su principi fondamentali contenuti nell’art. 25 della legge 675/96 prevedendo che il Garante dovesse promuovere l’adozione da parte dell’Ordine Nazionale dei giornalisti di un codice deontologico (cosa che in seguito e’ regolarmente avvenuta), relativo al trattamento dei dati indicati.

Un’altra significativa modifica della legge n. 675 e’ stata apportata dal d.lgs. 28 luglio 1997 n. 255 che ha aggiunto i commi 5 bis, ter e quater dell’art. 7. La modifica assume notevole rilevanza in quanto sono stati introdotti sia casi in cui la notifica di inizio trattamento non e’ necessaria, sia casi in cui questa puo’ essere effettuata in forma semplificata.
Anche il d.lgs. n. 171 del 13 maggio 1998 dettando nuove disposizioni in tema di privacy nel settore delle telecomunicazioni ha modificato alcune disposizioni della legge n. 675. In particolare il legislatore delegato, avuto riferimento all’attivita’ giornalistica, ha deciso di percorrere una strada alternativa rispetto alla rigorosa applicazione dei principi di cui alla legge n. 675/1996, valorizzando da un punto di vista formale il codice deontologico dei giornalisti e sottraendo dal punto di vista sostanziale  l’attivita’ giornalistica dall’ambito applicativo della legge n. 675/1996.
Un ulteriore intervento normativo si e’ avuto con il d.lgs. n. 135 del 11 maggio 1999, in materia di trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, dove il legislatore si e’ assunto il compito di indicare in quali settori ed a quali condizioni possono essere trattati i dati sensibili dalle Pubbliche Amministrazioni.

Successivamente e’ stata emanata la legge 3 novembre 2000, n. 325, grazie alla quale le aziende che, a causa di particolari esigenze tecnico-organizzative, ancora non stavano in regola con l’adozione delle misure di sicurezza di cui all’art. 15 della legge 675/96 ed al conseguente D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318, hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2000 per adottare le misure minime di sicurezza suindicate.

Infine e’ stato emanato il d.lgs. n. 467/2001 che e’ intervenuto in piu’ settori quali le notificazioni, il consenso, le sanzioni, le misure di sicurezza oltre a prevedere, all’art. 20, i c.d. codici di condotta o di autoregolamentazione per disciplinare il trattamento dei dati personali in determinati settori quali Internet, il marketing, il campo previdenziale, i sistemi informativi adottando un modello gia’ sperimentato per il passato in altri campi, come quello giornalistico.

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