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Riassegnato Il Nome A Dominio Oroblu.it

18 Novembre 2002 Commenta

ROMA. La procedura in argomento ha per oggetto il nome a dominio oroblu.it,la parte ricorrente e’ la CPS International Industria Calze S.p.A. e laparte resistente e’ la Executive di Bernabei Giancarlo. L’ente conduttore e’la CRDD ed il saggio l’avv. Prof. Alfredo Antonini. La procedura sicaratterizza per alcuni aspetti piuttosto singolari che hanno messo inevidenza i pregi ed i difetti delle procedure di riassegnazione.Nel merito non sussistono dubbi sulla correttezza delle argomentazioni delsaggio che a fronte del ricorso presentato dalla CPS International IndustriaCalze s.p.a. titolare dei marchi oroblu’ registrati in Italia e in oltre 60stati esteri per le classi internazionali 3, 18, 25, non puo’ fare a menoche accertare l’esistenza di tutti i presupposti per la riassegnazione delnome a dominio contestato.Difatti, alla luce di quanto stabilito dall’art. 16.6 delle regole di namingil saggio ritiene immediatamente soddisfatta la prima delle tre condizionirichieste per l’indubbia identita’ del nome a dominio con il marchioregistrato.Riguardo l’esistenza della seconda condizione stabilita dalla regole dinaming, appare evidente che la Executive non vanti alcun diritto o titolo inrelazione al nome a dominio, in quanto l’associazione della parola (e quindidel dominio) oroblu al concetto di acqua e’ davvero pretestuoso e su taleargomentazione davvero molto debole la resistente non puo’ fondare le suedifese. Il saggio, correttamente cerca allora di esaminare se possanoritenersi provate una o piu’ delle tre circostanze, verificandosi una dellequali il resistente e’ ritenuto avente titolo al nome a dominio, e quindi alsuo mantenimento.Naturalmente la conclusione non puo’ che essere negativa specie inconsiderazione del fatto che il sito web corrispondente al nome di dominiocontestato non e’ mai stato utilizzato nella maniera dovuta e solosuccessivamente alla nascita del contenzioso e per la verita’ in manieramolto frettolosa, il resistente ha cercato di predisporre un sitoapprossimativo e scarso di contenuti (peraltro non originali).Sull’esistenza della malafede in capo al resistente e quindi della terzacondizione prescritta dalle regole di naming per la riassegnazione del nomea dominio nemmeno sussistono dubbi in considerazione degli oltre 350 dominiregistrati dal resistente senza alcuna apparente giustificazione e senzaalcun utilizzo ed in considerazione anche della mera detenzione passiva deldominio contestato per almeno due anni (anche se il sottoscritto nutre dubbisulla configurabilita’ nel caso di specie dell’art. 16.7c delle regole dinaming: dove sta la dimostrazione dell’intenzione del resistente didanneggiare gli affari della CPS?).

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