Slitta Di Sei Mesi Il Testo Unico Della Privacy
ROMA. Molto probabilmente non sara’ possibile per la fine di quest’annovedere approvato il tanto atteso Testo Unico della Privacy, difatti unemendamento alla Comunitaria, ora in discussione al Senato, ha rinviato iltermine ultimo per l’emanazione del provvedimento di sei mesi. In effettiquesto Testo Unico, secondo le prime indiscrezioni degli addetti ai lavori,non dovra’ solamente limitarsi a raccogliere in un corpus organico tutta lanormativa in vigore in materia di privacy, ma secondo quella che ormai stadiventando una consuetudine del legislatore degli ultimi tempi, dovrebbeintervenire sulla stessa formulazione delle norme al fine di chiarire ilsignificato di alcuni termini e semplificare, quindi, l’applicazione dellanormativa.Come e’ noto l’art. 4 della legge n. 127 del 24 marzo 2001 ha previsto, l’incarico al Governo di emanare entro il 31 dicembre 2002 un Testo Unicodelle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggettirispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse. Lastessa disposizione ha precisato che il Governo nel redigere il testo unicodeve coordinare le norme vigenti ed apportare alle medesime le integrazionie modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne lamigliore attuazione. In effetti proprio quest’ultima attivita’ si starilevando piu’ impegnativa del previsto e la commissione che sta lavorandoal Testo Unico si e’ trovata di fronte al compito arduo di raccogliere erendere facilmente comprensibili almeno 200 articoli in materia di privacy.Troppe e talvolta disordinate, purtroppo, sono state le modifiche introdottealla originaria versione della legge n. 675/96. Si va difatti dal d.lgs. n.123 del 9 maggio 1997 con il quale il Governo ha adottato misureeffettivamente correttive, destinate a rendere piu’ funzionali e razionalialcune norme, senza modificare l’impianto della legge n. 675/1996 fino ald.lgs. n. 467/2001 che e’ intervenuto in piu’ settori quali lenotificazioni, il consenso, le sanzioni, le misure di sicurezza oltre aprevedere, all’art. 20, i c.d. codici di condotta o di autoregolamentazioneper disciplinare il trattamento dei dati personali in determinati settoriquali Internet, il marketing, il campo previdenziale, i sistemi informativiadottando un modello gia’ sperimentato per il passato in altri campi, comequello giornalistico.
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