INTERNET: Illegittimo il sondaggio sul sito dei Carabinieri ?
Collegandosi al sito ufficiale dei Carabinieri si comprende subito che l’Arma ha deciso di puntare molto sulle risorse web che intende promuovere come “vero e proprio strumento di sicurezza”. Il sito istituzionale e’ ricco di informazioni e di notizie non solo sull’attivita’ dei carabinieri, ma presenta una specifica sezione dedicata ai cittadini che contiene utili suggerimenti nonche’ specifici servizi quali modulistica, accesso a banche dati anche relative alle opere d’arte rubate, utili riferimenti legislativi e giurisprudenziali, possibilita’ di conoscere notizie aggiornate in tema di viabilita’. Internet ormai e’ talmente importante per l’Arma che le nuove Gazzelle, accanto al tradizionale 112 presentano anche l’inconfondibile indirizzo telematico del sito istituzionale. Per il momento la novita’ riguarda le sole auto in dotazione ai Nuclei radiomobili dei Comandi provinciali, ma in breve tempo sara’ estesa a tutte quelle dei reparti impiegati nei servizi di controllo del territorio. Tra le numerose iniziative promosse dal sito, nella sezione dedicata alla Community si trovano anche degli interessanti sondaggi on line, che pero’ destano qualche perplessita’ …
Foggia – Davvero nuova e sicuramente adeguata ai tempi questa nuova veste tecnologica dei Carabinieri che, per la verita’, gia’ da tempo sono stati dotati di super-tecnologici palmari multifunzione, nonche’ di biglietti da visita personalizzati, da consegnare ai cittadini, comprensivi dell’indirizzo telematico del sito dell’Arma e della e-mail ufficiale. Ed e’ proprio questo grande affidamento nella Rete e quindi nelle sue potenzialita’ che colpisce di piu’. Il sito carabinieri.it in aderenza alle prescrizioni della direttiva del Presidente del Consiglio del 30 maggio 2002 che definisce i criteri di accessibilita’, usabilita’ ed efficacia ai quali i siti della P.A. dovranno attenersi per conseguire il nuovo suffisso .gov.it, non vuole essere solo di carattere informativo, ma presenta quel valore aggiunto rappresentato da un utilizzo dinamico delle risorse offerte dalla Rete. Insomma il sito, accanto all’informazione, offre una sorta di interattivita’, in poche parole la partecipazione dell’utente ad un qualche processo, dal piu’ semplice al piu’ complesso.
Proprio in questa ottica, come accennato in precedenza, vi e’ anche una sezione dedicata ai sondaggi on line, che tra l’altro e’ comune anche ad altri siti istituzionali e non. Ma per quanto i sondaggi proposti siano molto interessanti, per la verita’ la loro presentazione non tiene conto delle prescrizioni impartite dalla Delibera n. 153/02/CSP dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell’8 agosto 2002, che ha per oggetto l’approvazione del “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa†che ne fa parte integrante come allegato “Aâ€.
Ebbene gia’ l’art. 2 del Regolamento precisa che “la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, e’ corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una nota informativa”. Tale nota deve indicare con chiarezza: il soggetto che ha realizzato il sondaggio; il nome del committente e dell’acquirente; il tipo di rilevazione, l’universo o collettivo di riferimento, la tipologia degli “intervistati” e il tipo di campione, specificando che si tratta di un “sondaggio” rappresentativo; l’estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale, etc.); la consistenza numerica del campione di intervistati, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; la data o periodo in cui e’ stato condotto il sondaggio; il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio; l’indirizzo o il sito informatico dove e’ disponibile il “documento” completo riguardante il sondaggio, documento che deve essere predisposto come specificato al successivo articolo 3.
Purtroppo, partendo dall’inoppugnabile presupposto che Internet rappresenta oggi come oggi uno dei mezzi di comunicazione di massa piu’ efficaci, e’ ovvio che il Regolamento in argomento debba essere applicato anche ai sondaggi on line specie avuto riferimento a quanto prescritto dagli artt. 2 e 3 e per la verita’ non sembra che questo accada non solo sul sito dei carabinieri, ma su molti altri siti.
Indubbiamente si potrebbe obiettare che un sondaggio on line non vuole e forse nemmeno puo’ assumere quel crisma di ufficialita’ proprio di statistiche mirate condotte da societa’ specializzate nel settore ed allora per non cadere in equivoci, secondo il parere del sottoscritto, basterebbe pubblicare nella page dedicata ai sondaggi un apposito disclaimer che specifichi il carattere ufficioso degli stessi e quindi la non assoggettabilita’ al Regolamento dell’Autorita’. Altra cosa e’ ovviamente il rispetto delle norme sulla privacy che deve essere sempre garantito, ma su questo ovviamente non si nutrono dubbi.
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