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BSA: Positivo Il Nuovo Decreto Sul Diritto D’Autore

16 Gennaio 2003 Commenta

Milano – Business Software Alliance, associazione senza fine di lucro che riunisce i principali produttori di software (fra cui Adobe, Apple, Autodesk, Microsoft, Symantec ed altri), fondata nel 1988 al fine di contrastare la duplicazione illegale di software, esprime la propria soddisfazione per l’approvazione definitiva da parte della Presidenza del Consiglio del decreto DPCM 296 del 2002, che modifica del regolamento 338 del 2001 attuativo della legge 248/00 sul diritto d’autore. Il nuovo regolamento va nella direzione di fare chiarezza e semplificare il sistema di apposizione del contrassegno e di dichiarazione dei programmi per elaboratore. Il DPCM 296 del 2002 ha infatti stabilito, si legge in un comunicato stampa, che sono esclusi tanto dall’apposizione del bollino SIAE quanto dalla dichiarazione sostitutiva due nuove tipologie di programmi: i sistemi operativi, le applicazioni o i programmi server destinati ad essere pre-installati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso, nonche’ i software distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti . Queste categorie vanno ad aggiungersi a quelle gia’ contemplate in precedenza e che comprendono: prodotti venduti all’interno di contratti di licenza multipli, programmi scaricati da Internet e installati dal PC – se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente -. Ancora, programmi venduti esclusivamente al fine di far funzionare periferiche o driver oppure destinati all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software od hardware se derivanti da software gia’ istallato. Il DPCM ha inoltre realizzato una notevole semplificazione delle procedure e dei contenuti della Dichiarazione Sostitutiva che non deve comportare alcun aggravio per i titolari dei diritti. Alleggerito e ridotto anche il tipo di informazione che deve essere riportato nella dichiarazione: sara’ sufficiente indicare il titolo del prodotto, nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato, codice identificativo del prodotto (quando disponibile), attestazione dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle legge. La dichiarazione identificativa puo’ essere effettuata anche cumulativamente per piu’ versioni di prodotti informatici, basta indicare il titolo del prodotto base, senza riportare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto (linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale). La dichiarazione dovra’ essere inoltrata alla SIAE (Societa’ Italiana Autori ed Editori) prima della messa in commercio del programma e le aziende produttrici sono tenute a conservare in deposito almeno una copia per programma per eventuali verifiche da parte degli organi competenti. BSA sollecita, tuttavia, il Legislatore a compiere gli ulteriori passi richiesti per adattare la legislazione a quanto previsto dall’ordinamento Comunitario e dai Trattati Internazionali, sia eliminando tutte le formalita’ attualmente previste per i programmi software, sia ridisegnando le norme sulla tutela penale.

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