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Dopo Le Feste: Le Prescrizioni In Materia Di Sicurezza Dei Giocattoli

3 Gennaio 2003 Commenta

Roma – Mai come in questi giorni di festa puo’ essere utile conoscere qualche buona regola relativa alla sicurezza dei giocattoli destinati ai bambini. Anche se, a ben vedere, la conoscenza delle norme elementari in materia potra’ essere utile anche per tutto il resto dell’anno perche’ un giocattolo si regala per fare felice un bambino e proprio per questo i produttori ed i venditori sono tenuti all’osservanza di norme che garantiscano il miglior grado di sicurezza. Vediamo allora, in primo luogo, quali sono le misure previste dalla legge per assicurare il rispetto di quei requisiti che sono considerati necessari per la tutela dei nostri bambini e, in secondo luogo, quali sono i rimedi (sanzionatori o risarcitori) ipotizzati per il caso in cui vi sia stata violazione di quanto stabilito per la sicurezza dei minori. La normativa comunitaria di riferimento e’ costituita principalmente dalla Direttiva del Consiglio 88/373/CE (parzialmente modificata dalla Direttiva del Consiglio 93/68/CE) recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 313 del 27 settembre 1991. Le norme citate si riferiscono ai giocattoli intesi quali prodotti concepiti o manifestamente destinati alla utilizzazione da parte di minori di eta’ inferiore ai 14 anni, che siano immessi sul mercato tramite vendita oppure in distribuzione gratuita. Innanzitutto la legge prevede che ciascuno di tali giocattoli, prima di essere immesso sul mercato (pena una sanzione fino a 20.000 euro), debba essere appositamente siglato con la cosiddetta marcatura CE, apposta in maniera visibile e soprattutto non confondibile con altri marchi che siano eventualmente sul gioco, in modo da non poter indurre in errore coloro che ne sono in possesso. Il fabbricante, o il suo rappresentante, che ritengano di aver rispettato i requisiti di sicurezza nella costruzione di un gioco, presentano agli organismi competenti un’apposita domanda finalizzata ad ottenere la certificazione CE. Si tratta di organismi accreditati ed autorizzati dal Ministero delle Attivita’ Produttive, iscritti in un elenco (pubblicato anche nella G.U.C.E.) che e’ notificato agli altri Paesi membri ed alla Commissione europea, la quale ultima e’ inoltre destinataria di una relazione che ogni tre anni descrive le attivita’ e lo stato di applicazione della normativa in materia. Successivamente, una volta apposta la marcatura, sara’ il Ministero delle Attivita’ produttive l’autorita’ preposta agli accertamenti e ai controlli sui giocattoli distribuiti nel mercato: i suoi incaricati dovranno quindi avere accesso ai luoghi di fabbricazione ed immagazzinamento dei prodotti e conoscere ogni informazione utile (scheda tecnica del giocattolo, autorizzazione alla marcatura CE e relativa documentazione, ecc.) per lo svolgimento del controllo, pena la sanzione fino ad euro 12.000 per il fabbricante che non collabori. Oltre alle descritte norme, che servono principalmente ad assicurare il rispetto della legge al momento della creazione del giocattolo, sono anche previste idonee garanzie, di carattere pratico, per il successivo momento di utilizzazione del prodotto. In particolare, su ciascun gioco deve essere indicata in maniera visibile (oltre alla marcatura CE) la denominazione del fabbricante o del venditore, di modo che il consumatore possa identificarli in modo semplice ed agevole. Allo stato, dunque, nell’attesa di una normativa piu’ attenta al risarcimento dei possibili rischi connessi all’uso dei giochi, e’ consigliabile prevenire il danno usando qualche piccolo accorgimento: controllare sempre i simboli e le marcature, verificare periodicamente lo stato di usura del giocattolo e, soprattutto, non cercare di ripararlo, meglio disfarsene e comprarne uno nuovo. Nel regalare un giocattolo non deve dimenticarsi, insomma, che il destinatario e’ pur sempre un “piccolo consumatore”.

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