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E-COMMERCE: Il boom in Inghilterra

7 Gennaio 2003 Commenta

Secondo una ricerca condotta da Forrester Research per conto della societa’ di vendite on-line Imrg, nel mese di novembre 2002, per la prima volta, i consumatori del Regno Unito hanno speso in acquisti on-line oltre un miliardo di sterline (circa 1,6 miliardi di euro) con un aumento rispetto all’anno scorso di oltre il 95%.
L’e-commerce inglese, in questo modo, ha raggiunto dei livelli superiori, in proporzione, persino rispetto agli Stati Uniti. Difatti, stando a questi ultimi dati, la crescita inglese risulta ben tre volte piu’ veloce ed allo stato attuale gli acquisti on-line britannici rappresentano il 4% di quelli totali contro l’1,3% degli Stati Uniti.

Napoli – Diverse sono le cause di questi grandi progressi del commercio elettronico in Inghilterra: la convenienza degli acquisti, la vasta gamma di prodotti disponibili on-line, il risparmio di tempo, ma probabilmente due sono le ragioni predominanti: innanzitutto la diffusione della banda larga che con le tariffe flat consente un’agevole ed economica ricerca su Internet dei prodotti da acquistare e poi la grande e fruttuosa attivita’ del Governo inglese sul fronte legislativo.
Difatti gia’ l’11 marzo 1999, il Department of Trade and Industry o DTI annunciava il Documento consultivo sul commercio elettronico (creare fiducia nel commercio elettronico), che riguardava anche le firme elettroniche.
Il Governo britannico con tale documento ha preso in considerazione due modi per aggiornare la normativa:
(1) aggiornare i singoli requisiti di legge per le firme e le scritture nella legislazione primaria e (2) assumere poteri nella legislazione primaria allo scopo di consentire al Governo di emendare la legislazione con strumenti legali, caso per caso, per facilitare il riconoscimento legale di firme e scritture elettroniche.
Inoltre, il Governo ha inteso creare una presunzione in base alla quale si stabilisce che una firma elettronica provvista di determinati requisiti (es. certificata da un’Autorita’ con licenza) identifichi correttamente il firmatario garantendo che i dati sottoscritti non vengano alterati dopo la firma.
Il 18 novembre 1999 il disegno di legge sulle comunicazioni elettroniche e’ stato presentato alla House of Commons e successivamente approvato.

Inoltre, con Regolamento entrato in vigore il 21 agosto 2002 la Gran Bretagna (specie per quanto riguarda gli articoli 3, 5, 6, 7, 10-14, 18 e 20) ha recepito la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell´8 giugno 2000 su alcuni aspetti legali dei servizi della societa´ dell´informazione, in particolare del commercio elettronico.

Il Regolamento detta regole per i service providers, i quali devono assicurare che qualsiasi comunicazione commerciale inviata a potenziali clienti e riguardante i propri servizi, deve attenersi a certi requisiti (per esempio assicurarsi che ogni comunicazione commerciale non sollecitata sia chiara e identificabile come tale appena ricevuta; fornire determinate informazioni qualora i contratti siano conclusi con mezzi elettronici a meno che le parti – ad esclusione dei consumatori – si siano accordate in modo diverso).
Dall´altro lato, il Regolamento fornisce una difesa da ogni responsabilita´ derivante da attivita´ di mero trasferimento di contenuti, conservazione dei dati e hosting in particolari circostanze.
E’ evidente, quindi, che il Regno Unito, oggi come oggi, si trova in una situazione vantaggiosa  rispetto all’Italia che ancora non si e’ adeguata alla Direttiva Comunitaria.
In effetti, cio’ e’ stato reso possibile, in quanto gia’ il 19 marzo 1997 nel documento consultivo Licensing of Trusted Third Parties for the Provision of Encryption Services, il Dipartimento del Commercio e dell’Industria includeva una sezione sulle firme digitali (par. 51-54 e Allegato A), dimostrando una certa sensibilita’ alla materia ed alle problematiche correlate.
In seguito lo stesso Dipartimento propose una legislazione che avrebbe dovuto estendere il riconoscimento legale a tutte le firme elettroniche, non solo a quelle emesse da autorita’ di certificazione provviste di licenza, andando cosi’ ben al di la’ della stessa volonta’ degli Organi Comunitari.

In realta’, quindi, considerate le maggiori difficolta’ che impediscono il pieno sviluppo del commercio elettronico e cioe’ la mancanza di un ordinamento giuridico sensibile alle problematiche della contrattazione in rete, la possibilita’ che i governi tassino eccessivamente il settore, l’incertezza circa la affidabilita’, sicurezza e performance di Internet, v’e’ motivo di credere che il Regno Unito sia stato in grado di superare tali ostacoli, creando ed adottando quei necessari meccanismi che garantiscono la sicurezza della identita’ delle parti contraenti e l’assoluta consapevolezza della produzione di effetti obbligatori di qualsiasi accordo stipulato elettronicamente.

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